Sentenza del 04/07/2018 n. 369 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Bene strumentale ad attività d'impresa - Concessione in uso gratuito di capannone industriale a società cliente - Attività legata a quella cedente - Detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto e alle quote di ammortamento di un capannone industriale. Una parte dell'immobile era stata concessa gratuitamente in uso a una società cliente, la cui attività era collegata a quella della contribuente e funzionale, anche indirettamente, al suo processo produttivo o distributivo. L'Amministrazione aveva contestato la detrazione ritenendo che l'utilizzo gratuito da parte di terzi escludesse l'inerenza del bene all'attività d'impresa. La contribuente sosteneva invece che la concessione in comodato costituiva una forma di esternalizzazione di una fase dell'attività e produceva un vantaggio economico, rendendo il costo inerente.
La decisione
La CTR, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha accolto l'appello della contribuente e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha riconosciuto che la concessione gratuita del bene strumentale può mantenere il requisito dell'inerenza quando l'attività svolta dal comodatario è strettamente funzionale alle esigenze produttive o commerciali del comodante. Nel caso concreto, la società cliente utilizzava una parte del capannone e tale collegamento risultava sufficiente a legittimare la detrazione dell'IVA. Le spese di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. 633/1972
La contribuente eccepiva l'errata interpretazione dell'art. 19 D.P.R. 633/1972.
Il diritto alla detrazione dell'IVA è stato riconosciuto perché il bene, pur concesso gratuitamente a terzi, risultava utilizzato in modo inerente e funzionale all'attività economica della società proprietaria.
Art. 22 della Legge 212/2000
La contribuente contestava la debenza delle sanzioni ex art. 22, L. 212/2000.
La sentenza accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento, con conseguente venir meno delle relative pretese, comprese quelle sanzionatorie.
Cassazione n. 1389/2011
Procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione.
L'attività d'impresa può essere organizzata mediante l'affidamento a terzi di fasi produttive o distributive, anche tramite la concessione gratuita di beni strumentali, purché l'operazione sia funzionale al programma economico del proprietario.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 13298/2017
Il giudice di appello ha omesso di motivare circa l'indeducibilità del costo relativo all'IVA corrisposta per l'acquisto del suddetto capannone.
La Corte ha cassato la precedente decisione per difetto di motivazione, disponendo un nuovo esame dell'inerenza del bene e della detraibilità dell'IVA.
Massime di principio
- La concessione gratuita di un bene strumentale a un cliente o a un soggetto terzo non esclude automaticamente la detrazione dell'IVA: occorre verificare se l'utilizzo del bene sia collegato all'attività economica del proprietario.
- Il requisito dell'inerenza può sussistere anche quando il bene non è utilizzato direttamente dalla società, se il comodato realizza una forma di esternalizzazione di una fase produttiva, logistica o distributiva.
- È necessario dimostrare concretamente il collegamento funzionale e il vantaggio economico, anche indiretto, derivante dall'uso del bene da parte del terzo, come l'integrazione nella filiera, il miglioramento dell'efficienza o la riduzione dei costi.
- La concessione in comodato dovrebbe essere adeguatamente documentata, indicando destinazione del bene, obblighi del comodatario, rapporti commerciali tra le parti e collegamento con l'attività del comodante.
- L'assenza di un corrispettivo non è decisiva: ciò che rileva è la funzione economica dell'operazione e la sua coerenza con l'attività d'impresa.
- La detrazione è più facilmente sostenibile quando il bene è utilizzato per attività direttamente connesse alla produzione o commercializzazione dei beni e servizi del proprietario; un uso meramente gratuito o estraneo all'impresa potrebbe invece far venir meno l'inerenza.
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