Sentenza del 04/07/2018 n. 526 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla normativa fiscale nazionale da applicare in caso di trasferimento di perdite subite da una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente. Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Imposta sulle società - Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all'impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un'imposta estera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva di dedurre dal reddito imponibile consolidato danese le perdite realizzate da una stabile organizzazione situata in Danimarca e appartenente a una controllata svedese del gruppo. L'amministrazione danese aveva negato la deduzione sulla base della normativa nazionale, che la consente soltanto quando le perdite non possono essere utilizzate nello Stato membro in cui la controllata non residente ha sede. La questione riguardava la compatibilità di tale condizione con la libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE, anche considerando la Convenzione nordica contro la doppia imposizione.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 49 TFUE non osta, in linea di principio, alla normativa danese, poiché la limitazione è giustificata dall'esigenza di prevenire la doppia deduzione delle perdite, soprattutto quando la convenzione fiscale applicabile evita la doppia imposizione mediante un credito d'imposta. Tuttavia, la normativa è incompatibile con il diritto dell'Unione se, applicata concretamente, impedisce al gruppo qualsiasi possibilità effettiva di dedurre le perdite, anche quando esse non possono essere imputate alla controllata in Svezia. Spettava al giudice nazionale verificare se tale impossibilità sussistesse nel caso concreto. La Corte non ha quindi disposto direttamente la deduzione, ma ha imposto un'interpretazione conforme al principio di proporzionalità.
Norme richiamate
Articolo 49 TFUE
La libertà di stabilimento
Vieta restrizioni alla libertà di stabilimento quando determinano una disparità di trattamento tra situazioni comparabili, salvo che la restrizione sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata.
Articolo 54 TFUE
Equiparazione delle società ai cittadini dell'Unione ai fini della libertà di stabilimento
Estende alle società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro il diritto di stabilirsi in altri Stati membri tramite controllate, succursali o agenzie.
Articolo 31 della legge danese sull'imposta sulle società
Le perdite di una stabile organizzazione possono essere compensate con il reddito di altre società soltanto se le norme dello Stato estero non consentono di compensarle presso la società ivi residente
La norma mira a impedire che la stessa perdita transfrontaliera venga dedotta due volte, ma deve essere disapplicata o interpretata in modo flessibile quando produce la perdita totale e concreta della possibilità di deduzione.
Articolo 5 G della legge danese in materia di imposta sui redditi
Non possono essere dedotte spese già deducibili, ai sensi di norme tributarie estere, da redditi non soggetti a imposizione danese
Esprime il principio di prevenzione della doppia deduzione delle perdite o delle spese in contesti transfrontalieri.
Articolo 25 della Convenzione nordica contro la doppia imposizione
Detrazione dall'imposta di un importo corrispondente all'imposta sul reddito pagata nell'altro Stato
Il meccanismo del credito d'imposta evita che la tassazione concorrente dei due Stati comporti una doppia imposizione; perciò non giustifica, da solo, una doppia deduzione della medesima perdita.
Massime di principio
- Una normativa nazionale può limitare la deduzione transfrontaliera delle perdite per evitare che la stessa perdita sia utilizzata più volte in Stati diversi.
- La compatibilità con la libertà di stabilimento dipende dalla situazione concreta: non basta che la deduzione sia teoricamente possibile nello Stato estero; deve essere effettivamente praticabile.
- Se nello Stato della controllata la perdita non può essere utilizzata in concreto, ad esempio per una cessazione definitiva dell'attività o per una riorganizzazione fiscalmente neutrale, lo Stato ospitante non può negare ogni forma di deduzione.
- Il contribuente o il gruppo deve normalmente dimostrare l'impossibilità effettiva e definitiva di utilizzare le perdite nello Stato estero.
- Le convenzioni contro la doppia imposizione devono essere considerate insieme alla normativa nazionale: possono giustificare il divieto di doppia deduzione, ma non possono legittimare la totale perdita del beneficio fiscale quando non esiste alcun rischio reale di duplicazione.
- Il principio di proporzionalità richiede una verifica individuale: il divieto è legittimo solo nella misura necessaria a prevenire una duplicazione effettiva della deduzione.
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