Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/07/2018 n. 2188 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Sentenza - Motivazione - Contenuto - Riscontro particolareggiato a ciascun argomento - Esclusione - Risposta focalizzata su ciò che rileva - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. Gli accertamenti contestavano l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla gestione di stabilimenti balneari e dalla somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'errata contabilizzazione di costi. L'appello deduceva, tra l'altro, difetto di prova e di motivazione degli avvisi e della sentenza, violazione degli articoli 21 della legge n. 241/1990, 6 dello Statuto del contribuente e 42 del D.P.R. n. 600/1973, omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, erroneità della ricostruzione dei ricavi e illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio. La società sosteneva inoltre che le condizioni meteorologiche avverse avessero ridotto i ricavi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza, precisando che l'obbligo di motivazione non impone una risposta dettagliata a ogni singolo argomento, ma una motivazione focalizzata sulle questioni rilevanti e prevalenti. Gli eventuali errori nell'indicazione dell'anno o degli importi sono stati qualificati come meri refusi, non idonei a generare incertezza, poiché gli atti erano accompagnati dal processo verbale di constatazione e dai verbali giornalieri regolarmente notificati. Le doglianze sul contraddittorio sono state ritenute generiche, in parte inammissibili e comunque infondate, anche perché il contribuente aveva ricevuto il processo verbale, presentato osservazioni e ricevuto un questionario con invito a comparire. È stato escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati. La documentazione meteorologica è stata giudicata generica e priva di adeguata efficacia probatoria, mentre la ricostruzione dell'Agenzia era basata su documentazione extracontabile acquisita durante la verifica. È stata inoltre confermata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio titolare dell'82%, non essendo stata fornita la prova del loro accantonamento o reinvestimento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 36, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Le doglianze relative alla motivazione della sentenza sono state respinte perché il giudice deve fornire una motivazione coerente e comprensibile sulle questioni decisive, senza dover esaminare dettagliatamente ogni singolo argomento.

  • Art. 21 della legge n. 241/1990 e, secondo la possibile prospettazione, art. 21-bis

    Il richiamo è stato ritenuto generico e, ove riferito all'art. 21-bis, comunque infondato, poiché l'attività accertativa era stata ritualmente portata a conoscenza della contribuente.

  • Art. 6 della legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    Le garanzie informative e partecipative sono state ritenute rispettate mediante la notifica del processo verbale di constatazione, la possibilità di presentare osservazioni e l'invio del questionario con invito a comparire.

  • Art. 12 della legge n. 212/2000

    La presentazione di memorie e osservazioni dopo la notifica del processo verbale di constatazione è stata considerata idonea a garantire il contraddittorio previsto dalla disposizione.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    La censura relativa all'anno 2009 è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello; quella relativa all'anno 2010 è stata ritenuta infondata.

  • Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo il valore della controversia e i criteri applicabili.

  • D.M. n. 55/2014

    È stato richiamato quale parametro per la determinazione delle spese legali del giudizio.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015

    Il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

    Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: esso sussiste solo quando una specifica norma lo impone. Per i tributi armonizzati, il contribuente deve comunque indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e come esse avrebbero potuto incidere sull'esito.

  • Cassazione, sentenza n. 1496/2017

    La decisione richiama e ribadisce l'orientamento secondo cui l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale deve derivare da una specifica previsione normativa, salvo le peculiarità dei tributi armonizzati.

  • Cassazione, sentenze n. 6197/2007 e n. 2214/2011

    Nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati possono presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva la prova contraria che siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.

Massime di principio

  • Una sentenza è sufficientemente motivata quando consente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice e affronta la questione decisiva; non è necessario rispondere analiticamente a ogni singola argomentazione delle parti.
  • Errori materiali o refusi negli avvisi di accertamento non determinano automaticamente la nullità dell'atto se, dal complesso della documentazione e delle indicazioni contenute nell'atto, il contribuente può comunque individuare chiaramente la pretesa fiscale.
  • La violazione del contraddittorio preventivo comporta l'invalidità dell'accertamento solo nei casi in cui un obbligo specifico sia previsto dalla legge o, per i tributi armonizzati, quando il contribuente dimostri concretamente quali elementi avrebbe fatto valere e la loro possibile incidenza sull'esito.
  • Le contestazioni sulla motivazione, sulla procedura o sulle norme violate devono essere specifiche e puntuali; deduzioni generiche possono essere dichiarate inammissibili o respinte.
  • Documenti privi di provenienza certa, ufficialità o dati analitici sufficienti difficilmente superano una ricostruzione fiscale fondata su documentazione extracontabile acquisita durante una verifica.
  • In una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci. Per superarla occorre provare concretamente l'accantonamento o il reinvestimento degli utili nella società.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo le eccezioni previste dalla disciplina processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.