Sentenza del 04/07/2018 n. 2188 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Sentenza - Motivazione - Contenuto - Riscontro particolareggiato a ciascun argomento - Esclusione - Risposta focalizzata su ciò che rileva - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. Gli accertamenti contestavano l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla gestione di stabilimenti balneari e dalla somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'errata contabilizzazione di costi. L'appello deduceva, tra l'altro, difetto di prova e di motivazione degli avvisi e della sentenza, violazione degli articoli 21 della legge n. 241/1990, 6 dello Statuto del contribuente e 42 del D.P.R. n. 600/1973, omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, erroneità della ricostruzione dei ricavi e illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio. La società sosteneva inoltre che le condizioni meteorologiche avverse avessero ridotto i ricavi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza, precisando che l'obbligo di motivazione non impone una risposta dettagliata a ogni singolo argomento, ma una motivazione focalizzata sulle questioni rilevanti e prevalenti. Gli eventuali errori nell'indicazione dell'anno o degli importi sono stati qualificati come meri refusi, non idonei a generare incertezza, poiché gli atti erano accompagnati dal processo verbale di constatazione e dai verbali giornalieri regolarmente notificati. Le doglianze sul contraddittorio sono state ritenute generiche, in parte inammissibili e comunque infondate, anche perché il contribuente aveva ricevuto il processo verbale, presentato osservazioni e ricevuto un questionario con invito a comparire. È stato escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati. La documentazione meteorologica è stata giudicata generica e priva di adeguata efficacia probatoria, mentre la ricostruzione dell'Agenzia era basata su documentazione extracontabile acquisita durante la verifica. È stata inoltre confermata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio titolare dell'82%, non essendo stata fornita la prova del loro accantonamento o reinvestimento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 36, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
Le doglianze relative alla motivazione della sentenza sono state respinte perché il giudice deve fornire una motivazione coerente e comprensibile sulle questioni decisive, senza dover esaminare dettagliatamente ogni singolo argomento.
Art. 21 della legge n. 241/1990 e, secondo la possibile prospettazione, art. 21-bis
Il richiamo è stato ritenuto generico e, ove riferito all'art. 21-bis, comunque infondato, poiché l'attività accertativa era stata ritualmente portata a conoscenza della contribuente.
Art. 6 della legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Le garanzie informative e partecipative sono state ritenute rispettate mediante la notifica del processo verbale di constatazione, la possibilità di presentare osservazioni e l'invio del questionario con invito a comparire.
Art. 12 della legge n. 212/2000
La presentazione di memorie e osservazioni dopo la notifica del processo verbale di constatazione è stata considerata idonea a garantire il contraddittorio previsto dalla disposizione.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
La censura relativa all'anno 2009 è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello; quella relativa all'anno 2010 è stata ritenuta infondata.
Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo il valore della controversia e i criteri applicabili.
D.M. n. 55/2014
È stato richiamato quale parametro per la determinazione delle spese legali del giudizio.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.
Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: esso sussiste solo quando una specifica norma lo impone. Per i tributi armonizzati, il contribuente deve comunque indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e come esse avrebbero potuto incidere sull'esito.
Cassazione, sentenza n. 1496/2017
La decisione richiama e ribadisce l'orientamento secondo cui l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale deve derivare da una specifica previsione normativa, salvo le peculiarità dei tributi armonizzati.
Cassazione, sentenze n. 6197/2007 e n. 2214/2011
Nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati possono presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva la prova contraria che siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Massime di principio
- Una sentenza è sufficientemente motivata quando consente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice e affronta la questione decisiva; non è necessario rispondere analiticamente a ogni singola argomentazione delle parti.
- Errori materiali o refusi negli avvisi di accertamento non determinano automaticamente la nullità dell'atto se, dal complesso della documentazione e delle indicazioni contenute nell'atto, il contribuente può comunque individuare chiaramente la pretesa fiscale.
- La violazione del contraddittorio preventivo comporta l'invalidità dell'accertamento solo nei casi in cui un obbligo specifico sia previsto dalla legge o, per i tributi armonizzati, quando il contribuente dimostri concretamente quali elementi avrebbe fatto valere e la loro possibile incidenza sull'esito.
- Le contestazioni sulla motivazione, sulla procedura o sulle norme violate devono essere specifiche e puntuali; deduzioni generiche possono essere dichiarate inammissibili o respinte.
- Documenti privi di provenienza certa, ufficialità o dati analitici sufficienti difficilmente superano una ricostruzione fiscale fondata su documentazione extracontabile acquisita durante una verifica.
- In una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci. Per superarla occorre provare concretamente l'accantonamento o il reinvestimento degli utili nella società.
- Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo le eccezioni previste dalla disciplina processuale.
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