Sentenza del 04/07/2018 n. 712 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Bulgaria - in difetto della produzione documentale non è possibile esprimere alcun giudizio sulla fondatezza della richiesta - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF applicate alla pensione italiana percepita nel 2011, sostenendo di essere fiscalmente residente in Bulgaria e di avere diritto ai benefici previsti dalla Convenzione Italia-Bulgaria contro le doppie imposizioni. Il rimborso era stato negato, anche mediante silenzio-rigetto, perché inizialmente non era stata prodotta la documentazione ufficiale richiesta dall'art. 27, comma 2, della Convenzione. L'Ufficio sosteneva inoltre che l'iscrizione all'AIRE e il certificato di residenza bulgaro non fossero sufficienti e che l'assenza del certificato convenzionale dimostrasse il mancato possesso dei requisiti.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello e riconosciuto il diritto al rimborso. Ha chiarito che il contribuente deve provare la fondatezza della domanda, ma che la mancata produzione iniziale della documentazione non consente all'Ufficio di presumere automaticamente l'assenza dei requisiti. Il contribuente ha prodotto in appello un attestato ufficiale dell'autorità fiscale bulgara, in originale e tradotto, che certificava la residenza fiscale in Bulgaria per il 2011 e la sussistenza delle condizioni per beneficiare della non applicazione delle ritenute italiane. Poiché l'Ufficio non ha contestato specificamente tale documentazione, essa è stata ritenuta sufficiente. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Bulgaria contro le doppie imposizioni, art. 27, comma 2
le istanze di rimborso [...] devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni per aver diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione
La domanda di rimborso deve essere accompagnata da un attestato ufficiale dell'autorità fiscale dello Stato di residenza, comprovante sia la residenza fiscale sia la sussistenza delle condizioni per applicare i benefici convenzionali. La produzione del documento anche in appello può essere sufficiente, se completa e non contestata dall'Ufficio.
Massime di principio
- Chi chiede un rimborso fiscale deve fornire la prova documentale dei presupposti del proprio diritto, in particolare della residenza fiscale estera e dei requisiti previsti dalla convenzione contro le doppie imposizioni.
- La mancata produzione iniziale di un documento necessario non dimostra automaticamente che il contribuente sia privo dei requisiti: determina piuttosto l'impossibilità di valutare la fondatezza della domanda.
- La documentazione ufficiale rilasciata dall'autorità fiscale estera può essere prodotta anche in una fase successiva del giudizio, purché sia pertinente, completa, autenticata o comunque valida e accompagnata dalla traduzione quando necessaria.
- L'iscrizione all'AIRE, da sola, potrebbe non essere sufficiente a dimostrare la residenza fiscale estera; è opportuno ottenere un certificato dell'autorità fiscale straniera conforme alle previsioni della convenzione applicabile.
- Se l'Amministrazione non contesta specificamente la documentazione prodotta, il giudice può ritenerla idonea a dimostrare il diritto al rimborso.
- L'Ufficio non può trasformare l'assenza iniziale di un certificato in una presunzione definitiva di inesistenza dei requisiti convenzionali.
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