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Sentenza

Sentenza del 04/07/2018 n. 408 - Comm. Trib. Prov. Pesaro

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva riqualificato la cessione totalitaria delle quote societarie, effettuata con atto notarile dell'8 settembre 2017 a favore di I. da parte di E F, L F e F S.p.A., come cessione di azienda, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale e richiedendo maggiori imposte. La ricorrente ha sostenuto che l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 dovesse essere interpretato considerando esclusivamente la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza valorizzare la causa concreta, gli effetti economici, elementi extratestuali o atti collegati. Ha inoltre invocato l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 20 introdotta dalla legge di bilancio 2018.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso e annullato la riqualificazione dell'operazione come cessione di azienda. Ha ritenuto che la cessione totalitaria delle quote e la cessione di azienda siano negozi giuridicamente differenti: nella prima cambia il soggetto titolare delle posizioni attive e passive della società, mentre nella seconda l'azienda e i relativi elementi vengono trasferiti lasciando, in linea generale, le posizioni giuridiche in capo al cedente secondo le regole del codice civile. Il nuovo testo dell'art. 20 è stato considerato norma chiarificatrice e, quindi, applicabile anche ad atti anteriori alla sua entrata in vigore. Le spese di giudizio sono state compensate per il contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • Articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo modificato dalla legge di bilancio 2018

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

    La norma limita il potere di riqualificazione dell'Amministrazione agli elementi desumibili dall'atto registrato, escludendo il ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo le ipotesi previste dalla legge. La Commissione l'ha ritenuta chiarificatrice e quindi applicabile anche agli atti formati prima della modifica.

  • Articolo 13 della legge di bilancio 2018

    Ha modificato l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, circoscrivendo l'interpretazione dell'atto registrato alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici, sulla base del contenuto dell'atto stesso.

  • Articolo 2558 del codice civile

    Disciplina la successione nei contratti in caso di trasferimento d'azienda, evidenziando una differenza rispetto alla cessione di quote societarie.

  • Articolo 2559 del codice civile

    Disciplina la sorte dei crediti nel trasferimento d'azienda; la sua applicazione contribuisce a distinguere tale operazione dalla cessione delle partecipazioni sociali.

  • Articolo 2560 del codice civile

    Disciplina la responsabilità per i debiti relativi all'azienda ceduta, confermando la differenza strutturale rispetto alla cessione di quote, nella quale il soggetto societario resta titolare delle proprie posizioni giuridiche.

Massime di principio

  • La cessione totalitaria delle quote societarie non è automaticamente assimilabile a una cessione d'azienda: le due operazioni hanno oggetto, effetti giuridici e disciplina civilistica differenti.
  • Ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione non può sostituire liberamente il negozio scelto dalle parti con un diverso negozio solo perché quest'ultimo produce effetti economici analoghi.
  • Dopo la modifica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, la riqualificazione deve basarsi principalmente sul contenuto e sugli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati, salvo specifiche disposizioni.
  • La libertà delle parti di scegliere una forma negoziale lecita per raggiungere un determinato risultato economico è, in linea generale, tutelata e non può essere sindacata come elusiva in assenza dei presupposti di una distinta disciplina antielusiva.
  • In presenza di operazioni anteriori alla modifica legislativa, può essere sostenuta l'applicazione del nuovo art. 20 come norma interpretativa o chiarificatrice; tuttavia, la questione può dipendere dall'orientamento giurisprudenziale applicabile.
  • La distinzione deve essere verificata concretamente anche considerando il trasferimento delle posizioni attive e passive, dei crediti, dei debiti e dei contratti, secondo gli articoli 2558, 2559 e 2560 del codice civile.

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