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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2921/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento comunali per omessa denuncia e omesso versamento ICI per le annualità 2007-2008 su terreni e fabbricati. Contestavano la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l'appello ritenendo che, essendo l'attività agricola esercitata tramite una società semplice, non spettasse l'agevolazione/esenzione (nesso diretto con la persona fisica) e che i fabbricati non potessero essere considerati rurali/pertinenziali essendo accatastati come abitativi. Hanno dedotto tre motivi: (i) violazione/errata interpretazione delle norme che definiscono l'imprenditore agricolo professionale e le condizioni per l'agevolazione (artt. 2 e 9 D.lgs. 504/1992, art. 58 D.lgs. 446/1997, art.10 D.lgs. 228/2001, art.1 D.lgs. 99/2004); (ii) omissione di pronuncia sul diverso regime agevolativo per aree montane; (iii) errata esclusione della natura pertinenziale/rurale dei fabbricati a causa del loro accatastamento come abitativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'orientamento giurisprudenziale e le modifiche legislative (D.lgs. 228/2001 e D.lgs. 99/2004) consentono che una società semplice sia considerata imprenditore agricolo professionale ai fini delle agevolazioni quando lo statuto preveda l'esercizio esclusivo di attività agricole e sia presente almeno un socio con i requisiti IAP (conoscenze/competenze e dedizione del 50% di tempo e reddito). Perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso dei contribuenti solo in relazione ai terreni agricoli (esenzione/agevolazione applicabile ai terreni). Il terzo motivo è stato respinto: i fabbricati, accatastati come abitativi (non A/6 o D/10), restano assoggettati all'ICI perché la classificazione catastale è elemento decisivo e i contribuenti non avevano chiesto la variazione/riconoscimento di ruralità tramite le procedure previste. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992 (I.C.I.)

    La nozione di 'fabbricato' e le esenzioni ICI sono interpretate avendo riguardo alla classificazione catastale; la ruralità dei fabbricati rileva tramite categoria catastale (A/6 o D/10) e le relative norme fissano i presupposti dell'esenzione

  • D.L. n. 557/1993 (conv. L. n.133/1994)

    art. 9, comma 3 bis (testo citato nella sentenza)

    Il comma 3-bis riconosce fiscalmente la ruralità alle costruzioni strumentali necessarie all'attività agricola (es. per manipolazione/trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli), ma la rilevanza della ruralità è comunque collegata alla relativa classificazione catastale

  • D.Lgs. n. 228/2001

    art. 10 (richiamato nella motivazione)

    Ha inciso sulla nozione di imprenditore agricolo e sul requisito soggettivo per l'agevolazione: ha introdotto/modificato criteri che rendono possibile riconoscere lo status agricolo anche per soggetti collettivi alle condizioni previste

  • D.Lgs. n. 99/2004

    art. 1 (testo citato nella sentenza)

    Definisce l'imprenditore agricolo professionale (IAP): è IAP chi possiede conoscenze/competenze e dedica almeno il 50% del tempo di lavoro e ricava almeno il 50% del reddito dal lavoro agricolo; stabilisce requisiti per il riconoscimento delle società come imprenditori agricoli professionali (es. almeno un socio IAP per società di persone)

  • Legge 9 maggio 1975 n. 153

    art. 12 (testo risultante dopo modifiche citato nella sentenza: "le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola..." )

    In passato detta condizioni per qualificare società come imprenditori agricoli a titolo principale; le modifiche intervenute sono valutate alla luce dei successivi decreti legislativi che hanno adeguato la disciplina al quadro comunitario

  • D.L. n. 207/2008 (conv. L. n.14/2009)

    art. 23, comma 1-bis (citato nella motivazione)

    Stabilisce che non si considerano fabbricati, ai fini fiscali, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità ex art. 9 D.L. 557/1993; conferma il ruolo decisivo della classificazione catastale e l'effetto esonerativo per i fabbricati riconosciuti rurali

  • Provvedimenti e norme procedurali successive (D.L. n.70/2011, D.L. n.201/2011 conv., decreto MEF 26.7.2012, D.L. n.102/2013 conv.)

    disposizioni sulle domande di variazione/annotazione catastale e sugli effetti retroattivi per il riconoscimento della ruralità

    Hanno istituito e disciplinato procedure per ottenere (anche retroattivamente) la variazione catastale o l'annotazione che riconosce la ruralità dei fabbricati, rafforzando l'importanza del classamento catastale per l'esenzione

Massime di principio

  • Una società semplice può fruire delle agevolazioni tributarie agricole se lo statuto prevede l'esercizio esclusivo di attività agricole e se è presente almeno un socio che possiede i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) o le prove richieste (conoscenze/competenze e 50% tempo e reddito).
  • Per i fabbricati la classificazione catastale è decisiva: la ruralità rileva in via principale attraverso l'iscrizione/attribuzione della categoria catastale (A/6 o D/10). Se l'immobile è accatastato come abitativo, l'onere grava sul contribuente di impugnare il classamento o di chiedere la variazione/annotazione prevista dalle procedure normative.
  • Per ottenere l'esenzione sui fabbricati è opportuno seguire le procedure previste dalla normativa (domanda di variazione catastale/annotazione ai sensi degli interventi legislativi del 2011-2013) perché la mera prova di uso effettivo come strumentale non sostituisce il requisito catastale salvo il caso di immobile non censito.
  • Se si agisce per i terreni, la qualificazione della società come imprenditore agricolo professionale è centrale: produrre statuto, documentazione sul regime statutario, certificazioni dei soci (IAP) e prove del 50% di tempo e reddito aumenta le chance di riconoscimento dell'agevolazione.
  • Le questioni legate a specifiche agevolazioni (es. esenzione per aree montane) vanno valutate dopo l'accertamento del requisito soggettivo e della qualificazione catastale: talune istanze possono risultare assorbite se viene riconosciuto lo status societario necessario.
  • In presenza di mutamenti di orientamento giurisprudenziale rilevanti, può essere utile valutare la proporzionalità delle spese processuali e la possibilità di decidere il merito in Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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