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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 193/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione Seconda Civile in data 16.02.2022 nel giudizio n. 633/2020 R.G., depositata il 23.02.2022 (Rep. n. 305/2022), passata in giudicato in forza del decreto di estinzione della Corte di Cassazione n. R.G. 11329/2022, pubblicato in data 07.01.2025, e notificata con formula esecutiva in data 08.04.2022 all’ASP di Cosenza.

Giustizia amministrativa202500641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale da parte dell'ASP di Cosenza della sentenza civile passata in giudicato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il fallimento di una società a responsabilità limitata ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che riconosceva un credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una nota dichiarando l'avvenuto integrale pagamento del credito, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese, e manifestando la volontà di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese. Non risultando provata la notificazione della rinuncia all'amministrazione resistente, non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.; la situazione è stata pertanto qualificata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'integrale pagamento del credito da parte dell'ASP di Cosenza aveva eliminato l'utilità concreta della pronuncia di ottemperanza. Il giudice non ha dichiarato l'estinzione perché non era stata fornita la prova della notificazione della rinuncia all'amministrazione resistente, ritenuta necessaria dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso non consente la dichiarazione di estinzione del giudizio in assenza della prova della sua notificazione alle altre parti, secondo quanto ritenuto dal TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è derivato dall'integrale pagamento del credito.

Massime di principio

  • L'integrale pagamento del credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato elimina l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non comporta l'estinzione del giudizio se non è provata la notificazione della rinuncia alle altre parti nei termini richiesti dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; in tal caso, ove sia venuta meno l'utilità della decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando sia conforme alla richiesta della parte ricorrente e non emergano ragioni per una diversa regolazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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