Sentenza del 16/02/2015 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento ex art. 14 d.p.r. n.602/1973. Sentenza definitiva. Art. 16 l. n.289/2002.Decadenza. Non ricorre. Prescrizione art. 2953 C.C..Applicabilità. Inosservanza da parte dell'Ufficio resistente dell'art. 23 d.lgs. n.546/1992.Motivi di appello dell'Ufficio. Violazione art. 57 d.lgs. n.546/92.Non sussiste .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella sostenendo, in particolare, la decadenza dell'Amministrazione in relazione ai termini prorogati dall'art. 16 della legge n. 289/2002 e/o l'intervenuta prescrizione del credito. Nel giudizio d'appello sono state inoltre sollevate questioni relative alla tardiva costituzione dell'Ufficio e alla possibile violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, nonché del principio di non contestazione.
La decisione
La sentenza ha escluso la decadenza, ritenendo che la cartella fosse fondata su una sentenza definitiva che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro i precedenti avvisi di accertamento. Il credito derivante dalla sentenza è stato ricondotto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2953 c.c., anziché ai termini di decadenza invocati dal contribuente. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992: l'art. 23 dello stesso decreto non stabilisce un termine perentorio per la costituzione della parte resistente né prevede l'inammissibilità per la mancata o tardiva costituzione. L'appello dell'Ufficio è pertanto risultato fondato.
Norme richiamate
Art. 14 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato quale base normativa della cartella di pagamento oggetto di controversia.
Art. 16 legge n. 289/2002
Le proroghe dei termini di impugnazione previste dalla norma non determinano, nel caso esaminato, una decadenza dell'Amministrazione, poiché il credito deriva da una sentenza definitiva.
Art. 2953 c.c.
Il diritto di credito risultante da una sentenza definitiva è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza e natura proprie dell'actio iudicati.
Art. 23 d.lgs. n. 546/1992
Non prevede un termine perentorio per la costituzione in giudizio della parte resistente né l'inammissibilità derivante dalla mancata o tardiva costituzione.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Domande ed eccezioni nuove
La condotta processuale dell'Ufficio non è stata ritenuta violativa del divieto di domande o eccezioni nuove in appello, né idonea a integrare una violazione del principio di non contestazione.
Massime di principio
- Quando la riscossione è fondata su una sentenza definitiva, occorre distinguere i termini di decadenza previsti per l'accertamento o la notifica degli atti dai termini di prescrizione del credito giudizialmente riconosciuto.
- Il credito risultante da una sentenza definitiva è normalmente soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La tardiva costituzione dell'ente impositore nel processo tributario non comporta automaticamente l'inammissibilità delle sue difese, se la legge non qualifica il termine come perentorio.
- Per valutare una presunta violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 occorre verificare se l'Ufficio abbia introdotto una domanda o un'eccezione realmente nuova, non semplicemente se abbia sviluppato o precisato argomentazioni difensive.
- La definitività della sentenza presupposta è decisiva: se gli atti impositivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque sono divenuti incontestabili, la successiva cartella può fondarsi sul titolo giudiziale, nei limiti della prescrizione applicabile.
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