Cassazione Penale, Sentenza n. 26805/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo e probatorio della somma di €34.700,00 rinvenuta nella sua abitazione nell'ambito di indagini per il reato ex art.73 DPR 9/10/1990 n.309 (cocaina). Con due motivi denunciava: 1) carenza o apparenza di motivazione in relazione al requisito della sproporzione ai sensi dell'art.240-bis c.p. e mancata comparazione tra la somma sequestrata e la situazione reddituale e patrimoniale dell'indagato (prova di risparmi, missioni, vendite immobiliari, estratti conto); 2) inesistenza della motivazione circa la finalità probatoria del sequestro probatorio e criticità della successiva trasformazione in sequestro preventivo. In replica (memoria del 22/05/2024) il difensore ha dedotto un motivo nuovo di nullità assoluta: la presenza, nel collegio che ha deciso il riesame, di un giudice onorario di pace (G.O.P.), vietata dall'art.12 d.lgs. 13/7/2017 n.116, con effetto di nullità ai sensi degli artt.33 e 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo se proposto fuori termine e non connesso ai motivi originari, ma ha ammesso la produzione documentale effettuata nei termini. I documenti hanno dimostrato che il collegio del Tribunale del Riesame era composto da due giudici togati e da un giudice onorario di pace. La Corte ha verificato d'ufficio la questione di nullità assoluta ex art.609 c.p.p. e ha concluso che l'art.12 del d.lgs. n.116/2017 pone un divieto assoluto di destinare i giudici onorari di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame; tale divieto integra una limitazione della capacità del giudice (art.33 c.p.p.) la cui violazione comporta nullità assoluta ai sensi dell'art.179 c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi per un nuovo giudizio al Tribunale di Belluno ai sensi dell'art.324 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che l'ordinanza viziata non è "inesistente" e che la misura cautelare conserva efficacia nei termini previsti (richiamo all'art.324, comma 5).
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990 n.309, art.73
Norma sostanziale sul possesso e detenzione di stupefacenti: è il reato per cui è indagato il ricorrente; da sola la mera detenzione non comporta automaticamente presunzione sulla provenienza illecita del denaro.
Codice di procedura penale, art.321 e art.125
Richiamati nel motivo di cassazione relativo a vizio di motivazione; attengono alla motivazione degli atti e alla forma degli stessi.
Codice penale, art.240-bis
Richiesto nel ragionamento sulla sproporzione fra patrimonio/somme e attività lecite del ricorrente; la Corte nota che il tema era stato sollevato ma il giudizio di legittimità si conclude per ragioni processuali (nullità di composizione).
Codice di procedura penale, art.311, comma 4
Stabilisce i termini per enunciare i motivi nuovi nel ricorso per cassazione contro decisioni di riesame; la Corte ricorda l'ammissibilità limitata dei "motivi nuovi" e le condizioni per la loro introduzione.
Codice di procedura penale, artt.127 e 311, comma 5
Regole sulla produzione documentale in Cassazione: la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata entro i termini (memoria depositata 5 giorni prima dell'udienza).
D.Lgs. 13 luglio 2017 n.116, art.11
"Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: ... per il settore penale: 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare; ..."
Disciplina le materie e i procedimenti ai quali i giudici onorari non possono essere assegnati; mostra la volonta' del legislatore di escludere i G.O.P. da settori sensibili, compreso il riesame.
D.Lgs. 13 luglio 2017 n.116, art.12
"... In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame, ..."
La Corte interpreta tale divieto come una limitazione della capacità (idoneità) del giudice a comporre quel collegio: la sua violazione determina nullità assoluta delle decisioni adottate.
D.Lgs. 13 luglio 2017 n.116, art.13
Regola la sostituzione e la destinazione in supplenza dei giudici onorari; la Corte osserva che il regime di supplenza non consente di eludere il divieto soggiacente all'art.12.
D.Lgs. 13 luglio 2017 n.116, art.30, comma 7
"per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto"
Norma transitoria: la Corte la cita per sottolineare che il divieto è operativo per i casi successivi all'entrata in vigore, senza deroghe per il futuro; non si applica solo per notizie di reato anteriori.
Codice di procedura penale, art.33
Riguarda la capacità (idoneità) del giudice; la Corte ritiene che l'art.12 d.lgs.116/2017 limiti tale capacità e quindi la sua violazione incide sulla validità dell'atto.
Codice di procedura penale, art.179
Prevede la nullità assoluta nei casi di mancanza di capacità del giudice; la Corte ha ritenuto che qui ricorra questa ipotesi.
Codice di procedura penale, art.609
Consente al giudice di cassazione di procedere d'ufficio alla verifica di nullità assolute; la Corte lo ha utilizzato per controllare la composizione del collegio.
Codice di procedura penale, art.324
Norma sul riesame e sulla trasmissione degli atti: la Corte ha disposto la trasmissione degli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Belluno ai sensi di questa disposizione e ha richiamato il regime di efficacia temporanea della misura cautelare previsto dal comma 5.
Massime di principio
- La presenza di un giudice onorario di pace in un collegio del tribunale del riesame, quando espressamente vietata dal d.lgs. n.116/2017 art.12, costituisce limitazione della capacità del giudice e determina nullità assoluta dell'atto: la questione è rilevabile d'ufficio e in ogni stato del procedimento.
- I "motivi nuovi" in Cassazione contro provvedimenti de libertate sono in linea di principio ammissibili solo se attinenti ai capi gia' enunciati nel ricorso originario; tuttavia la produzione documentale è ammessa se depositata nei termini (memoria 5 giorni prima dell'udienza) e può far emergere profili decisivi, quali una nullità di composizione.
- Quando sussiste una nullità assoluta della composizione del collegio, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per nuovo esame; non sempre la Corte decide sul merito delle questioni sostanziali (es. correttezza del sequestro) se prevale il vizio formale.
- La mera detenzione di stupefacenti non determina automaticamente la provenienza illecita di somme di denaro: la motivazione sul nesso tra reato e disponibilità patrimoniale richiede valutazioni comparative e probatorie specifiche, che devono essere adeguatamente svolte dal giudice del merito.
- L'annullamento di un provvedimento per nullità della composizione non implica che la misura cautelare perda immediatamente efficacia in tutti i casi: è necessario valutare i termini e le disposizioni di legge (richiamo all'art.324 c.p.p. sul decorso dei termini).
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