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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censurava la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ammesso e valorizzato le sommarie informazioni rese dalle persone offese ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., ritenendola apparente, generica e contraddittoria rispetto alla deposizione dibattimentale (amnesie dovute al decorso di 12 anni). Contestava inoltre la valutazione sulla cessione del credito a favore del coimputato Melodia, sostenendo che non vi fosse prova di una strategia comune né di profitto per Arena, e chiedeva l'esclusione della recidiva facoltativa in quanto non avrebbe partecipato ad attività intimidatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima l'ammissione e la valutazione delle sommarie informazioni ex art. 500, comma 4, c.p.p., in quanto la Corte di appello ha rilevato circostanze sintomatiche di ritrattazione delle persone offese e specifici riferimenti a pressioni subite, elementi che giustificano l'acquisizione delle dichiarazioni. Sulla cessione del credito la Corte territoriale ha motivato che Arena ha tratto un profitto (consegna di assegni a Melodia e contanti ad Arena) e che la cessione era parte di una strategia comune; la Cassazione ha escluso la possibilità di riesaminare il compendio probatorio in sede di legittimità. Quanto alla recidiva facoltativa, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'Appello, che ha evidenziato la gravità della carriera delinquenziale e la commissione del reato in costanza di una precedente condanna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 500 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 500, comma 4, nel senso che l'acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste non richiede la prova di atti di violenza o minaccia specifici: è sufficiente l'emersione di elementi concreti e circostanze sintomatiche di intimidazione, desumibili anche dal dibattimento secondo parametri di ragionevolezza e persuasività.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicazione formale: all'esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso la parte privata è condannata al pagamento delle spese del procedimento; la norma consente inoltre l'applicazione di sanzioni accessorie previste per i casi di ricorso manifestamente infondato o determinato da colpa.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, 22/04/2021, n. 29393 e Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289)

    Riferimento a precedenti interpretazioni secondo cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio probatorio; inoltre consolidata interpretazione dell'art. 500 che ammette elementi sintomatici di intimidazione come base per l'acquisizione delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in precedenza da un teste possono essere acquisite in dibattimento ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. anche in assenza di prova formale di minacce o violenze, purché sussistano elementi concreti e circostanze sintomatiche di intimidazione valutati complessivamente dal giudice.
  • La valutazione della credibilità delle sommarie informazioni rispetto alla deposizione resa in dibattimento rientra nella cognizione del giudice di merito; la Cassazione verifica solo la legittimità della motivazione e non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per l'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa è richiesta una specifica motivazione del giudice; una motivazione anche succinta è però sufficiente se dà conto della prosecuzione significativa di un processo delinquenziale già avviato.
  • Un ricorso per cassazione che si risolve in una mera rivalutazione delle prove è suscettibile di inammissibilità; la parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e, se emergono profili di colpa, a una sanzione alla Cassa delle ammende.
  • In situazioni con ritrattazioni delle persone offese, il giudice può ritenere attendibili le dichiarazioni raccolte in fase investigativa ove vi siano elementi che rendono plausibile un'intimidazione o pressioni sui testi.

Testo integrale

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