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Sentenza

Sentenza n. 1931/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo sulla compatibilità paesaggistica e preavviso di rigetto relativi a una tettoia in legno pertinenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere negativo con cui la Soprintendenza, all’esito del riesame disposto da una precedente sentenza di annullamento, ha negato l’autorizzazione e l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 per una tettoia in legno aperta su due lati. È stato dedotto un unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3 e 11-bis della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, erronea valutazione, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di legalità. Secondo il ricorrente, la tettoia aveva natura pertinenziale, non costituiva volume utile ed era aperta lateralmente; inoltre, lo sbancamento, il livellamento del terreno e il muro di contenimento di circa due metri sarebbero risaliti al progetto originario del dante causa ed erano stati autorizzati dal Comune e dalla Soprintendenza. A sostegno è stato richiamato anche un verbale del Corpo Forestale del 2014, attestante che la posa della tettoia era avvenuta senza ulteriori movimenti di terra.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la realizzazione della tettoia fosse stata preceduta e resa possibile da una trasformazione stabile dello stato dei luoghi, consistente nello sbancamento e nel livellamento dell’area e nella costruzione di muri di contenimento alti circa due metri. Secondo il giudice, tali opere non risultavano autorizzate dal nulla osta paesaggistico del 2003, il quale prescriveva il ripristino dei valori paesistici dell’area eventualmente manomessa, né erano previste dagli elaborati allegati al permesso di costruire del 2008, che contemplavano soltanto una sistemazione esterna e muretti di dimensioni inferiori. È stata quindi ritenuta irrilevante sia la circostanza che lo sbancamento fosse stato eseguito prima dell’acquisto dell’immobile, sia il fatto che la tettoia fosse aperta su due lati e non producesse volume utile. Per dimensioni, modalità costruttive e inserimento su un’area già artificialmente trasformata, l’intervento è stato qualificato come nuova costruzione e come trasformazione urbanistico-edilizia durevole del territorio. Da ciò deriva la preclusione dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. 42/2004, trattandosi di intervento comportante alterazione morfologica del sito e nuove opere incompatibili con il vincolo. Il verbale forestale del 2014 è stato ritenuto idoneo, al più, a dimostrare che la sola posa della tettoia non aveva comportato ulteriori movimenti di terra, ma non anche la legittimità dello sbancamento e dei muri preesistenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00, oltre accessori, in favore dell’Amministrazione regionale; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    l’accertamento di compatibilità paesaggistica

    La sanatoria paesaggistica postuma è ammessa esclusivamente nei casi tassativi previsti dalla norma e non è consentita quando l’intervento abbia determinato un’alterazione morfologica del sito o comporti nuove opere incompatibili con il vincolo.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai dedotti vizi di motivazione, istruttoria, ragionevolezza e buon andamento; il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti ai fini dell’annullamento.

  • artt. 3 e 11-bis l.r. n. 10/1991

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure procedimentali e motivazionali; le doglianze sono state respinte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e delle sue proprietà.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La qualificazione di un manufatto come tettoia pertinenziale, aperta lateralmente e priva di volume utile, non esclude che l’intervento integri una nuova costruzione e una trasformazione urbanistico-edilizia quando la sua realizzazione presupponga sbancamenti, livellamenti o muri di contenimento idonei a modificare in modo stabile e rilevante la conformazione del suolo.
  • Ai fini della compatibilità paesaggistica, la legittimità della sola struttura emergente non assorbe né sana la diversa e autonoma alterazione morfologica del terreno realizzata mediante opere di sbancamento, livellamento o contenimento non assistite da un valido titolo paesaggistico.
  • L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004 ha carattere tassativo e non è concedibile per interventi che abbiano prodotto un’alterazione morfologica durevole del sito o realizzato nuove opere incompatibili con il vincolo paesaggistico.
  • La circostanza che le opere di trasformazione del suolo siano state eseguite da un precedente proprietario non incide sulla valutazione della loro rilevanza paesaggistica né consente all’attuale proprietario di ottenere la compatibilità paesaggistica postuma in assenza dei presupposti di legge.
  • Un’attestazione relativa all’assenza di movimenti di terra durante la posa della tettoia non dimostra la legittimità di precedenti sbancamenti e opere di contenimento funzionali alla realizzazione del manufatto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaQualificazione degli interventi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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