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Sentenza

Sentenza n. 9316/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del provvedimento Prot. N. -OMISSIS- notificato in data 22 agosto 2022 emesso dal Consolato Generale d’Italia a -OMISSIS-, con il quale veniva respinta la domanda di visto per il reingresso in Italia e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202211591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per il reingresso in Italia, adottato dal Consolato Generale d'Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dell'allegato A al decreto interministeriale n. 850/2021, poiché il Consolato avrebbe adottato il diniego senza il previo parere della Questura competente; violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e del principio di partecipazione, per la mancata notificazione del preavviso di rigetto e il conseguente impedimento a rappresentare le gravi ragioni di salute proprie e del coniuge che avrebbero giustificato l'assenza dall'Italia; violazione degli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'assenza dal territorio nazionale e il ritardo nella richiesta del visto fossero dipesi da gravi motivi di salute, dal coinvolgimento del coniuge e dalle restrizioni agli spostamenti durante la pandemia da Covid-19. L'Amministrazione ha eccepito anche la nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, eccezione non esaminata dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Alla data della domanda la ricorrente era assente dall'Italia da 29 mesi, oltre la metà della durata biennale del permesso di soggiorno, e il titolo era scaduto da oltre sessanta giorni. Tali circostanze impedivano, in base agli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, il rilascio del visto di reingresso e il rinnovo del permesso, salvo le specifiche ipotesi di obblighi militari o di gravi e comprovati motivi di salute previste dalla legge. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente dedotto o documentato tali motivi né nella domanda né dopo la notificazione del preavviso di rigetto, risultante agli atti. Il diniego è stato quindi qualificato come atto vincolato, adottato in presenza dell'insussistenza originaria di un presupposto essenziale; per tale ragione non era necessario il previo parere della Questura previsto dal decreto interministeriale, né residuava alcuna discrezionalità del Consolato. La motivazione è stata ritenuta sufficiente e congruente. Le giustificazioni relative alla pandemia non sono state considerate decisive: la durata dell'assenza superava comunque il limite previsto dall'art. 13, comma 4, e la normativa emergenziale ammetteva deroghe per comprovate esigenze lavorative, mentre le restrizioni del Paese di provenienza non rendevano applicabili in via analogica le eccezioni previste dall'art. 8, comma 3. L'eccezione sulla procura è stata assorbita. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999

    Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

    Il visto di reingresso può essere rilasciato, oltre il termine ordinario di sessanta giorni dalla scadenza del titolo, solo nelle specifiche ipotesi previste dalla norma, non estensibili analogicamente; resta comunque necessario il possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

    L'assenza continuativa superiore alla metà della validità di un permesso almeno biennale preclude il rinnovo, salvo obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi.

  • art. 12 dell'allegato A al decreto interministeriale n. 850/2021

    Il previo coinvolgimento della Questura non è necessario quando, sulla base dei dati emergenti dalla domanda, manca ab origine un presupposto essenziale per il reingresso e il diniego costituisce esercizio di potere vincolato.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Nel caso concreto il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa al preavviso di rigetto, rilevando che il preavviso risultava documentato in atti e che la ricorrente non aveva dedotto gravi e comprovati motivi neppure successivamente alla sua notificazione.

  • art. 1, comma 4, d.l. 16 maggio 2020, n. 33

    Le limitazioni emergenziali agli spostamenti da e per l'estero prevedevano un'eccezione per comprovate esigenze lavorative; non hanno comunque consentito di superare il limite temporale previsto per il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 4, comma 1, lett. a), DPCM 7 agosto 2020

    Le misure emergenziali sugli spostamenti tra Stati prevedevano eccezioni per esigenze lavorative e non sono state ritenute idonee a neutralizzare la prolungata assenza rilevante ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999.

Massime di principio

  • Il diniego del visto di reingresso è atto vincolato quando, alla data della domanda, il permesso di soggiorno è scaduto da oltre il termine previsto dall'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 e non risultano dedotti e comprovati i motivi eccezionali che consentono il superamento di tale termine.
  • Per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, l'assenza continuativa dal territorio nazionale superiore alla metà del periodo di validità preclude il rinnovo, salvo la prova di obblighi militari o di altri gravi e comprovati motivi ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999.
  • Le eccezioni al termine ordinario per il visto di reingresso previste dall'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 sono tassative e non possono essere estese analogicamente a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla disposizione.
  • Quando dalla stessa domanda emerge l'insussistenza originaria di un presupposto essenziale per il rilascio del visto di reingresso, il Consolato può adottare direttamente il diniego senza previo parere della Questura, trattandosi di esercizio di potere vincolato.
  • Le restrizioni agli spostamenti adottate durante l'emergenza Covid-19 non escludono automaticamente gli effetti dell'assenza prolungata previsti dall'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, se non è dimostrato che esse integrino uno dei gravi e comprovati motivi rilevanti secondo la disciplina del soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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