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Sentenza

Sentenza n. 1748/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari quanto al ricorso n.r.g. 8007/2025, della delibera A.n.a.c. n. 253 del 18 giugno 2025 avente ad oggetto “Presunta inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA della Società -OMISSIS-”, resa a definizione del procedimento Fasc. A.n.a.c. n. 383/2025; quanto al ricorso n.r.g. 8009/2025, della delibera A.n.a.c. n. 253 del 2025, notificata a -OMISSIS-, in data 26 giugno 2025, ed ogni altro provvedimento e altro atto amministrativo prodromico, successivo, presupposto o conseguenziale ancorché incognito; quanto ai motivi aggiunti, depositati il 12.09.2025 nel ricorso n.r.g. 8009/2025, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202508009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera ANAC n. 253 del 18 giugno 2025, con cui era stata accertata l’inconferibilità dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società e erano stati ordinati gli adempimenti conseguenti, inclusa la contestazione della causa di inconferibilità e della nullità dell’incarico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società e incaricato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la delibera ANAC relativa alla nomina a presidente del consiglio di amministrazione di una società di una persona che, al momento del conferimento, era stata consigliere comunale. Deducevano, in primo luogo, la violazione dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, nonché del principio tempus regit actum, sostenendo che la disposizione attributiva dell’inconferibilità era stata abrogata mentre il procedimento ANAC era ancora pendente e prima dell’adozione della delibera. Lamentavano quindi che l’Autorità avesse accertato, nel giugno 2025, una violazione non più esistente e avesse esercitato un potere di vigilanza non più riferibile alla disposizione abrogata. Deducevano inoltre carenza di potere, difetto di motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, contestavano anche la qualificazione della società come ente di diritto privato in controllo pubblico locale, rilevando che l’ANAC avrebbe fondato la propria valutazione su disposizioni statutarie non più vigenti al momento del conferimento dell’incarico. Con i motivi aggiunti erano dedotte l’errata applicazione del principio tempus regit actum, l’ineseguibilità della delibera, l’errata instaurazione del procedimento, il difetto di motivazione e l’incoercibilità del potere esercitato.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e in parte soggettiva e li ha accolti entrambi, unitamente ai motivi aggiunti, annullando la delibera ANAC e gli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto decisivo che, durante il procedimento, l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 fosse stato abrogato dall’art. 21, comma 5-quinquies, del d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025, e che l’abrogazione fosse stata successivamente confermata dalla legge n. 122/2025. Al momento dell’adozione della delibera, quindi, l’incarico era divenuto conferibile e non esisteva più né il divieto sostanziale né il potere di vigilanza dell’ANAC riferito a quel divieto. Il principio tempus regit actum imponeva di applicare al provvedimento finale la disciplina vigente al momento della sua adozione: l’abrogazione non operava retroattivamente, ma impediva l’applicazione ultrattiva della norma abrogata in un procedimento ancora pendente. L’atto ANAC non era una mera ricostruzione storica, poiché produceva conseguenze ulteriori, anche di natura sanzionatoria e ingiuntiva, imponendo adempimenti al responsabile della prevenzione della corruzione e alla società. Il giudice ha individuato tre presupposti necessari dell’accertamento: il conferimento dell’incarico, l’esistenza del divieto sostanziale e la permanenza del potere di accertarne la violazione; la mancanza del secondo e del terzo rendeva illegittima la delibera. È stata inoltre ritenuta inoperativa la nullità dell’incarico prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, perché subordinata all’effettivo e tempestivo accertamento dell’inconferibilità. L’abrogazione della norma imperativa aveva eliminato la causa della nullità prima del relativo accertamento. Le ulteriori censure sono state assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013

    La disposizione prevedeva l’inconferibilità dell’incarico, ma la sua abrogazione durante il procedimento impediva all’ANAC di applicarla nel provvedimento finale.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2013

    L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto

    Il potere di vigilanza dell’ANAC presuppone l’esistenza della disposizione sostanziale di cui deve essere vigilato il rispetto; venuto meno il divieto, viene meno anche il potere di accertarne la violazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 39/2013

    Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli

    La nullità dell’incarico presuppone l’effettivo e tempestivo accertamento dell’inconferibilità; se la norma imperativa viene abrogata prima dell’accertamento, la causa della nullità viene meno e la nullità resta inoperativa.

  • art. 21, comma 5-quinquies, d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025

    Ha abrogato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 durante la pendenza del procedimento amministrativo.

  • art. 2, comma 1, legge n. 122/2025

    Ha confermato l’integrale abrogazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Non è applicabile alla nullità dell’incarico esaminata, qualificata dal giudice come questione civilistico-societaria e non come nullità di un provvedimento amministrativo.

  • art. 1423 c.c.

    Il divieto di convalida della nullità non esclude, secondo il giudice, che una specifica disciplina possa condizionare l’operatività della nullità all’accertamento della violazione.

  • art. 2332, comma 5, c.c.

    La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata

    Utilizzato come conferma analogica della conclusione secondo cui l’abrogazione della norma imperativa elimina la causa della nullità prima che questa sia accertata.

  • art. 18 d.lgs. n. 39/2013

    La delibera impugnata ne aveva disposto l’applicazione mediante contestazione della causa di inconferibilità e adozione degli atti conseguenti; tali statuizioni sono state annullate.

  • art. 20 d.lgs. n. 39/2013

    La delibera aveva rimesso all’ente conferente e al responsabile della prevenzione della corruzione le verifiche sulla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità; tali statuizioni sono venute meno per l’annullamento dell’atto.

  • art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 175/2016

    Invocato dai ricorrenti per contestare la qualificazione della società come ente di diritto privato in controllo pubblico; la relativa censura è stata assorbita.

  • artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990

    Invocati in relazione agli obblighi di motivazione e alle garanzie partecipative; le relative censure sono state assorbite.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi ancora pendenti, il provvedimento finale deve essere adottato in conformità alla disciplina pubblicistica vigente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum; la disciplina abrogata non può essere applicata ultrattivamente per fondare il contenuto sostanziale del provvedimento finale.
  • Quando una disposizione che vieta il conferimento di un incarico viene abrogata prima dell’adozione del provvedimento amministrativo di accertamento, l’amministrazione non può accertare successivamente la violazione del divieto abrogato, neppure se il conferimento era avvenuto quando il divieto era vigente.
  • L’accertamento amministrativo di un’inconferibilità richiede la contestuale sussistenza del fatto del conferimento, del divieto sostanziale applicabile e del potere dell’autorità di accertare la violazione; la sopravvenuta eliminazione del divieto o del relativo potere rende illegittimo l’accertamento.
  • Il potere di vigilanza dell’autorità amministrativa non può sopravvivere, ai fini dell’adozione di un provvedimento accertativo con effetti ulteriori o sanzionatori, alla disposizione sostanziale della cui osservanza deve essere verificato il rispetto.
  • La nullità dell’atto di conferimento prevista per la violazione di una causa di inconferibilità non opera quando, prima del tempestivo accertamento, la norma imperativa è stata abrogata e l’incarico è divenuto lecitamente conferibile; l’eliminazione della causa impedisce l’operatività della nullità.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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