Cassazione Penale, Ordinanza n. 02682/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Lecce per un reato continuato di furto aggravato, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma. La Corte di merito aveva escluso l'aggravante del mezzo fraudolento e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche solo a uno degli imputati, in equivalenza con le aggravanti contestate. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano l'omessa pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela; con il secondo motivo lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e n. 7 c.p.; con il terzo motivo censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore di uno dei due imputati. È stata inoltre trasmessa una memoria difensiva pertinente al processo, ma ritenuta non idonea a superare le cause di inammissibilità, mentre un precedente invio risultava riferito a un diverso procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato con la motivazione della Corte di appello, che aveva accertato la presenza di valide querele presentate dai legali rappresentanti degli esercizi commerciali vittime dei furti. Ha considerato il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti corretti e conformi alla giurisprudenza di legittimità. Ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti o decisivi. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 n. 2 c.p.
L'aggravante contestata è stata oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché già vagliata e disattesa in appello con motivazione corretta.
art. 625 n. 7 c.p.
L'aggravante contestata è stata esaminata dal giudice di merito; la censura in cassazione è stata ritenuta riproduttiva di argomenti già respinti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- La doglianza sulla mancanza di querela è generica quando la sentenza impugnata abbia già accertato in fatto l'esistenza di valide querele presentate dai soggetti legittimati.
- Le circostanze aggravanti, una volta esaminate e motivate dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti, non possono essere contestate in cassazione mediante una mera reiterazione di profili già disattesi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indichi, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione complessiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02592/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02649/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02650/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02651/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02652/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02654/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →