Ordinanza del 20/03/2017 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Istanza sospensione della sentenza di inammissibilità del ricorso - Interesse - Carenza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza cautelare proposta in appello per sospendere la sola sentenza impugnata è inammissibile per carenza d’interesse quando tale sentenza si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza modificare la pretesa impositiva contenuta nell’atto originariamente impugnato. Anche l’eventuale accoglimento della sospensione lascerebbe infatti invariata la pretesa fiscale.
Inammissibilità per carenza d’interesse dell’istanza di sospensione della sentenza di mera inammissibilità del ricorso
Misure cautelari: sospensione della sentenza di inammissibilità
Il principio riguarda l’ammissibilità di un’istanza cautelare proposta in sede di appello per ottenere la sospensione di una sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso. La domanda cautelare non può essere accolta quando manca un interesse concreto e attuale alla sospensione.
Presupposto dell’inammissibilità
L’istanza è inammissibile per carenza d’interesse se ha a oggetto esclusivamente la sentenza impugnata e quest’ultima è una pronuncia di mera inammissibilità del ricorso. La sentenza, infatti, non interviene sul merito della pretesa fiscale e non modifica il contenuto dell’atto impositivo originariamente contestato.
Effetti sulla pretesa impositiva
La dichiarazione di inammissibilità non sostituisce né altera l’originaria pretesa impositiva. Di conseguenza, la sospensione della sola sentenza non produrrebbe un’utilità concreta per il ricorrente, poiché l’atto impositivo resterebbe comunque efficace nei suoi contenuti e nei suoi effetti.
Ragione della carenza d’interesse
Anche qualora l’istanza di sospensione fosse accolta, la pretesa contenuta nell’atto originariamente impugnato rimarrebbe immodificata. Pertanto, non sussiste un interesse attuale e concreto a ottenere la sospensione della pronuncia di inammissibilità, con conseguente inammissibilità dell’istanza cautelare.
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