Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 21/03/2017 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste - Rateazione del pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c. non richiede la prova del fumus boni iuris. Il solo elevato importo risultante da due cartelle non dimostra il periculum in mora, soprattutto quando il debito della prima cartella è già rateizzato e anche quello della seconda può essere rateizzato.

Sospensione dell’esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c. e insussistenza del periculum in mora in presenza di debito rateizzabile

Sospensione dell’esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c.

Il documento riguarda la richiesta di sospensione dell’esecutività di una sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c. e individua i presupposti necessari per l’accoglimento della misura cautelare.

Fumus boni iuris

Per la sospensione dell’esecutività della sentenza non è richiesta la dimostrazione del fumus boni iuris. La valutazione cautelare deve quindi concentrarsi sul periculum in mora, ossia sull’esistenza di un pregiudizio grave derivante dall’esecuzione della decisione.

Insussistenza del periculum in mora

Il periculum in mora non può essere desunto dal solo elevato ammontare delle somme richieste mediante due cartelle di pagamento. L’importo complessivo, considerato isolatamente, non è sufficiente a dimostrare che l’esecuzione della sentenza determini un danno grave e irreparabile.

Rateazione del debito

Ai fini della valutazione del periculum rileva la possibilità di dilazionare il pagamento. In particolare:

  • l’importo richiesto con la prima cartella risulta già oggetto di rateazione;
  • anche l’importo richiesto con la seconda cartella potrebbe essere sottoposto a rateazione.

La concreta possibilità di pagamento dilazionato riduce l’impatto immediato della pretesa economica e impedisce di ravvisare il periculum nel solo ammontare del debito.

Principio conclusivo

La sospensione dell’esecutività ex art. 373 c.p.c. non può essere concessa sulla base del solo importo elevato delle somme dovute. In assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare un pregiudizio grave derivante dall’esecuzione, e considerata la possibilità di rateizzare il debito, il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.