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Ordinanza

Ordinanza del 17/03/2017 n. 58 - Corte Costituzionale

P.A. Attività - procedimento amministrativo - Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi - possibilita' di integrazione della motivazione in sede processuale - difetto di rilevanza dell' ordinanza di rimessione - inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117, primo comma, Cost. Il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione, omesso il tentativo di interpretazione conforme e utilizzato impropriamente il giudizio costituzionale per sostenere una determinata interpretazione della norma.

Questione di costituzionalità sull’integrazione processuale della motivazione di un atto di recupero di somme pensionistiche indebitamente erogate.

Questione sull’integrazione della motivazione nei procedimenti di recupero pensionistico

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui consentirebbe di integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento amministrativo. La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, nell’ambito di una controversia relativa al recupero di somme pensionistiche ritenute indebitamente erogate.

Vicenda e argomenti del giudice rimettente

La controversia riguardava l’impugnazione dell’atto con cui la Direzione provinciale del Tesoro aveva comunicato a una pensionata l’avvio del recupero, sui ratei di pensione, di somme indebitamente percepite. La destinataria lamentava di non poter comprendere le ragioni di fatto e di diritto della ripetizione. Nel giudizio, l’amministrazione e successivamente l’INPS, subentrato nel rapporto, avrebbero fornito elementi motivazionali integrativi.

Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della disciplina che, a suo avviso, avrebbe consentito tale integrazione anche dopo un rilevante intervallo di tempo. Indicava come parametri gli artt. 3, 24, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. Sosteneva, tra l’altro, che l’obbligo di motivazione tutela il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e rende effettiva la tutela giurisdizionale; richiamava inoltre i principi dell’ordinamento dell’Unione europea e prospettava una disparità tra atti di derivazione europea e atti interni, nonché una possibile invasione delle attribuzioni amministrative da parte del giudice.

Ambito dell’art. 21-octies e natura della controversia

Nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri e l’INPS hanno eccepito l’inammissibilità della questione. È stato rilevato che la vicenda riguarda un’attività paritetica e un rapporto obbligatorio di fonte legale in materia pensionistica, nel quale la posizione soggettiva coinvolta ha natura di diritto soggettivo. È stata inoltre prospettata l’inapplicabilità dell’art. 21-octies alla fattispecie.

Secondo le difese, quando l’attività è vincolata e le ragioni dell’atto sono chiaramente intuibili dal suo dispositivo, l’obbligo di motivazione non può ritenersi violato nei termini prospettati. Per gli atti vincolati, la motivazione indica i presupposti di fatto e le norme applicabili, anziché rendere conto di una scelta discrezionale.

Ragioni della decisione

La Corte ha richiamato l’ordinanza n. 92 del 2015, che aveva già dichiarato manifestamente inammissibile una questione di tenore analogo, relativa a una fattispecie sovrapponibile. Non ravvisando ragioni per discostarsi da quel precedente, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per tre profili:

  • difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice rimettente non aveva chiarito se e come intendesse superare l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale relativo a prestazioni pensionistiche;
  • mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il difetto di motivazione non è assimilabile a una mera violazione procedimentale o a un vizio formale e non può essere sanato mediante il meccanismo dell’art. 21-octies, comma 2;
  • uso improprio del giudizio di costituzionalità per avallare una determinata interpretazione della disposizione censurata.

La Corte ha richiamato, sul tema della motivazione come elemento essenziale dell’esercizio legittimo del potere amministrativo, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629.

Esito

Con ordinanza decisa il 22 febbraio 2017 e depositata il 17 marzo 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost.

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