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Ordinanza

Ordinanza del 21/03/2017 n. 395 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare non può essere fondato sulla perdita o sulla riduzione del rendimento di un investimento che il contribuente debba liquidare per adempiere al debito fiscale. La sospensione mira esclusivamente a evitare un danno grave e irreparabile, non a garantire al contribuente condizioni finanziarie più favorevoli o a differire il pagamento dovuto.

Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora quando il danno deriva dalla necessità di liquidare un investimento a condizioni sfavorevoli per pagare il debito fiscale.

Insussistenza del periculum in mora nelle misure cautelari

Il principio affermato riguarda la valutazione del periculum in mora nell’ambito delle istanze di sospensione cautelare. Il presupposto non è integrato quando il pregiudizio lamentato consiste nella necessità di smobilizzare un investimento a condizioni sfavorevoli per reperire le somme necessarie al pagamento del debito fiscale.

Finalità della sospensione cautelare

La sospensione cautelare ha la funzione di prevenire un danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario alla definizione della controversia. Essa non è invece diretta ad assicurare al contribuente la conservazione degli investimenti più redditizi né a consentirgli di scegliere il momento economicamente più vantaggioso per adempiere all’obbligazione tributaria.

Valutazione del pregiudizio economico

Il semplice fatto che il contribuente debba liquidare un investimento in condizioni di mercato non favorevoli, subendo eventualmente una perdita o rinunciando a un rendimento atteso, non costituisce di per sé un danno grave e irreparabile rilevante ai fini cautelari. Tale conseguenza rientra nel rischio economico connesso all’adempimento del debito fiscale e non giustifica la sospensione.

Principio applicabile

Il periculum in mora non può essere utilizzato per evitare il pagamento di un debito fiscale o per garantire al contribuente condizioni di rendimento più vantaggiose sui propri investimenti. In assenza di un pregiudizio ulteriore, concreto e irreparabile, l’istanza di sospensione deve quindi essere considerata priva del necessario presupposto cautelare.

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