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Ordinanza

Ordinanza del 20/03/2017 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e Periculum in mora - Entrambi - Necessità - Definizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Per concedere una misura cautelare occorrono sia un fumus boni iuris immediato ed evidente sia un periculum in mora adeguatamente provato. Il periculum deve consistere in un danno irreparabile, non eliminabile con il successivo accoglimento del ricorso, e non può essere identificato con il solo ammontare della pretesa tributaria o con la possibile esistenza di un credito verso l’amministrazione finanziaria.

Misure cautelari: necessaria la contemporanea sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora

Misure cautelari e presupposti necessari

Il documento enuncia i criteri per la concessione delle misure cautelari, precisando che devono ricorrere congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora. La mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce l’adozione della misura cautelare.

Fumus boni iuris

Il fumus boni iuris deve risultare in modo immediato ed evidente. Esso richiede quindi una valutazione preliminare favorevole circa la fondatezza delle doglianze prospettate, senza che sia sufficiente una mera possibilità astratta di accoglimento nel giudizio di merito.

Periculum in mora

Il periculum in mora deve essere dimostrato in modo congruo sul piano probatorio. Non è sufficiente allegare genericamente il rischio derivante dalla controversia o dalla pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Il periculum consiste nella prospettiva di un danno irreparabile, cioè di un pregiudizio che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il successivo accoglimento delle doglianze di merito. La valutazione deve pertanto concentrarsi sulla concreta irreversibilità del danno e sulla sua non integrale riparabilità successiva.

Esclusione del mero ammontare della pretesa

Il periculum in mora non coincide con l’ammontare della pretesa. L’entità della somma richiesta, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente l’esistenza di un danno irreparabile e non costituisce di per sé un presupposto sufficiente per la tutela cautelare.

Pretesa creditoria nei confronti dell’amministrazione finanziaria

La possibile sussistenza di una pretesa creditoria nei confronti dell’amministrazione finanziaria non rappresenta un danno eccezionale. Tale eventualità rientra infatti tra gli effetti ordinari e usuali delle controversie tributarie e, in quanto tale, non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la concessione della misura cautelare.

Principio conclusivo

La misura cautelare può essere riconosciuta solo quando il ricorrente dimostri contemporaneamente:

  • l’esistenza di un fumus boni iuris immediato ed evidente;
  • la sussistenza di un periculum in mora concreto e adeguatamente provato;
  • la configurabilità di un danno irreparabile, non eliminabile attraverso il futuro accoglimento delle domande o doglianze di merito.

Non sono invece sufficienti il solo importo della pretesa tributaria o la mera possibilità di vantare un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

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