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Ordinanza

Ordinanza del 21/03/2017 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Irrilevante - Periculum in mora - Non sussiste - Rateazione del pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel procedimento relativo alla sospensione ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, il fumus boni iuris è irrilevante. Il periculum in mora non sussiste se l’importo, pur elevato, è dovuto solidalmente da due soggetti non in difficoltà economica e può essere oggetto di rateazione.

Sospensione cautelare ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992: assenza del periculum in mora e possibilità di rateazione

Sospensione cautelare ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992

Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione cautelare nel giudizio avente a oggetto un’istanza proposta ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. La valutazione si concentra sull’esistenza del periculum in mora, mentre non assume rilievo il fumus boni iuris.

Irrilevanza del fumus boni iuris

Nel procedimento di sospensione considerato, il giudice non deve valutare la fondatezza delle ragioni poste a base dell’impugnazione o la probabile esistenza del diritto fatto valere. Il fumus boni iuris è pertanto irrilevante ai fini della decisione sull’istanza cautelare.

Insussistenza del periculum in mora

Il periculum in mora non è ravvisabile quando l’obbligazione, anche se di importo elevato, grava solidalmente su due soggetti che non si trovano in una situazione di difficoltà economica. La solidarietà passiva e l’assenza di condizioni economiche critiche escludono, in tale situazione, il rischio concreto di un pregiudizio grave derivante dal pagamento immediato.

Rilevanza della rateazione

L’assenza del periculum in mora è ulteriormente collegata alla possibilità di richiedere la rateazione del pagamento. Poiché non risulta escluso l’accesso a una dilazione, l’importo dovuto può essere corrisposto secondo un piano rateale, riducendo l’incidenza finanziaria immediata e facendo venir meno il presupposto cautelare della sospensione.

Principio applicato

La sospensione non viene quindi giustificata dalla sola entità elevata dell’importo. In assenza di una comprovata difficoltà economica dei soggetti obbligati e quando sia concretamente possibile ricorrere alla rateazione, manca il periculum in mora necessario per accogliere l’istanza.

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