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Ordinanza

Ordinanza del 20/03/2017 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non rileva - Periculum in mora - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nell’istanza di sospensione non è richiesta la prova del fumus boni iuris. Il periculum in mora sussiste quando la decisione della controversia in Cassazione tarda a intervenire e il contribuente, anziano pensionato con reddito modesto e scarsa liquidità, rischia di dover alienare irreversibilmente beni immobili per far fronte all’importo richiesto.

Sospensione dell’esecuzione ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992 per sussistenza del periculum in mora

Sospensione cautelare dell’esecuzione tributaria

Il documento enuncia un principio in materia di istanza di sospensione proposta ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. La valutazione cautelare si concentra sulla sussistenza del periculum in mora, mentre al contribuente non è richiesto di dimostrare il fumus boni iuris.

Fumus boni iuris

Nell’ambito dell’istanza di sospensione ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, il contribuente non deve provare la fondatezza apparente delle proprie ragioni, ossia il fumus boni iuris. Il rigetto o l’accoglimento della misura cautelare non dipende quindi dalla preventiva dimostrazione della probabilità di accoglimento del ricorso per Cassazione.

Sussistenza del periculum in mora

Il periculum in mora è riconosciuto quando il protrarsi dell’esecuzione può determinare un pregiudizio grave e difficilmente reversibile prima della definizione del giudizio di Cassazione. Nel caso descritto, tale requisito deriva dalla combinazione dei seguenti elementi:

  • è trascorso un considerevole lasso di tempo dalla presentazione del ricorso per Cassazione senza che la controversia sia stata decisa;
  • il contribuente è un pensionato in età avanzata;
  • il reddito percepito a titolo di pensione è esiguo rispetto all’importo richiesto;
  • il contribuente dispone di scarsa liquidità;
  • durante il tempo necessario alla decisione della Cassazione, il contribuente potrebbe essere costretto ad alienare una parte del proprio patrimonio immobiliare.

Pregiudizio irreversibile

L’eventuale vendita di beni immobili è considerata una conseguenza potenzialmente irreversibile, idonea a integrare il periculum in mora. La situazione economica e personale del contribuente, valutata insieme alla durata del procedimento ancora pendente, rende concreto il rischio che l’esecuzione dell’importo richiesto produca effetti patrimoniali non facilmente eliminabili anche in caso di successivo esito favorevole del giudizio di Cassazione.

Criteri applicativi

La sospensione può quindi essere giustificata dalla concreta situazione del contribuente e dal rischio di un danno patrimoniale irreversibile, senza che sia necessaria un’ulteriore dimostrazione del fumus boni iuris. Il documento non riporta ulteriori indicazioni sugli importi coinvolti, sulle date del procedimento o sull’esito della specifica istanza.

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