Sentenza del 13/04/2023 n. 9947 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di rettifica catastale che avevano incluso nella determinazione della rendita della centrale geotermica i pozzi geotermici (di produzione e reiniezione) assimilati a costruzioni, nonché altre componenti impiantistiche correlate (vapordotti, alternatori, trasformatori). Contestate anche la valorizzazione dei costi di scavo dei pozzi (e la metodologia applicata dall'Ufficio), il calcolo del deprezzamento per vetustà e l'omessa pronuncia sulla esclusione dei vapordotti per essere esterni al perimetro dell'unità immobiliare.
La decisione
Decisione parzialmente favorevole ai ricorrenti. Per l'avviso relativo alla procedura DOCFA presentata nel 2016 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società, ritenendo errata l'inclusione dei pozzi geotermici nella stima catastale alla luce della novella normativa 2016 che esclude i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo dalla stima diretta; la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario delle contribuenti. Quanto all'avviso relativo alla DOCFA 2010, la Cassazione ha rigettato le censure dirette a escludere pozzi e vapordotti per gli anni anteriori alla novella 2016 (confermando la possibilità di valorizzarli in quel regime), ha però accolto il motivo relativo alla valutazione del costo di costruzione dei pozzi (dovendosi valutare la documentazione prodotta e, se idonea e ordinaria, il costo effettivamente sostenuto), ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sul deprezzamento ed ha cassato la sentenza di merito rinviando la causa alla CTR Toscana in diversa composizione per nuovo esame sui punti rimasti aperti. Spese compensate in parte per la fase di cassazione.
Norme richiamate
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-22
prescrizione contenuta nel testo della sentenza
Introduce dal 1.1.2016 il criterio secondo cui nella stima diretta degli immobili speciali si considerano suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi ma sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'esclusione prescinde dalla mera stabilità fisica al suolo e si basa sulla strumentalità al processo produttivo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
richiamata nella motivazione e nella circolare recepita
Richiama la circolare Agenzia territorio n.6/2012 e disciplina criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita; utilizzata dai giudici per definire modalità di calcolo del costo di produzione e del deprezzamento.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (conv. L. 31 maggio 2005, n. 88)
richiamato nella motivazione
Consente di includere tra le parti essenziali dell'opificio componenti che, anche se mobili, siano tali che la loro assenza altererebbe il bene complesso; la giurisprudenza pre-2016 ha fatto riferimento a questo per includere impianti essenziali nelle rendite delle centrali.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 e art. 9
norme catastali storiche citate
Definisce nozione di immobile urbano e disciplina generale della materia catastale; richiamata come base per la stima diretta e il concetto di immobile.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28
citato sul procedimento indiretto e costo di ricostruzione
Stabilisce che, in mancanza di dati di mercato, il valore venale si determina col costo di ricostruzione deprezzato; la Corte lo richiama per confermare che la stima può fondarsi sul costo di produzione.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
richiamato nella motivazione
Fornisce la nozione di unità immobiliare: autonomia funzionale e reddituale; utile per valutare se elementi sono parte dell'unità immobiliare.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012
paragrafi 3 e 6 citati ampiamente
Paragrafo 3: indica che nella stima devono essere considerate le componenti interne al perimetro catastale ma include anche impianti funzionali 'posti a monte' del processo produttivo; Paragrafo 6 e Allegato II: disciplina l'approccio di costo per la stima indiretta e i componenti (C1-C6) da considerare; la Corte ha usato la circolare per definire criteri di calcolo e di documentazione dei costi.
Circolare Agenzia Entrate 27/E del 13 giugno 2016
Fornisce chiarimenti applicativi della novella 2016 (es. torri eoliche); l'Amministrazione aveva interpretato in base a caratteristiche strutturali ma la Corte ha precisato che prevale la valutazione della strumentalità al processo produttivo.
Massime di principio
- Distinguere sempre la data della dichiarazione DOCFA: il regime normativo cambiato il 1.1.2016 opera differenze decisive sul trattamento catastale delle componenti impiantistiche.
- Per DOCFA presentate prima del 1.1.2016 (regime previgente): i pozzi e altri elementi impiantistici essenziali al funzionamento della centrale possono essere inclusi nella rendita se costituiscono parti strutturali e unitarie dell'opificio.
- Per DOCFA presentate dal 1.1.2016 in poi: escludere dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature e gli impianti funzionali al processo produttivo anche se 'infissi' o strutturalmente connessi al suolo; l'elemento decisivo è la strumentalità al processo produttivo, non la forma o la consistenza fisica.
- Sulle componenti collocate all'esterno del perimetro catastale (es. vapordotti): se sono elementi indispensabili al processo produttivo e ubicati sul territorio nazionale possono comunque essere valorizzati per le annualità antecedenti alla novella 2016; dopo il 2016 occorre valutare se rientrano tra gli impianti esclusi per strumentalità.
- Il criterio di valutazione del costo di costruzione deve partire, se disponibile e documentato, dal costo effettivamente sostenuto e ordinario: l'Ufficio può usare schede di settore (DEI) solo in mancanza di adeguata documentazione. Pertanto il contribuente deve produrre documentazione contabile e contrattuale idonea a dimostrare l'ordinarietà dei costi.
- Le contestazioni sul deprezzamento e sulla vita utile sono questioni di merito tecnico-estimativo difficili da ribaltare in Cassazione; occorre motivazione puntuale e prova documentale per scalfire i coefficienti applicati in sede di stima.
- In caso di omissione di pronuncia, il vizio è integrato solo se il giudice ha completamente omesso un provvedimento indispensabile alla decisione; una pronuncia implicita di rigetto può sussistere se la soluzione adottata è incompatibile con la pretesa non esaminata.
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