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Sentenza

Sentenza n. 732/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990, per ostensione della documentazione relativa al fascicolo della mobilità di alcuni lavoratori dipendenti, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata nn data 19 dicembre 2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta, nonché per la condanna dell'INPS a consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202600225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale del 19 dicembre 2025, relativa ai fascicoli della mobilità di alcuni lavoratori dipendenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dall'INPS di Sassari sull'istanza di accesso documentale presentata il 19 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. L'istanza riguardava tutti gli atti relativi ai fascicoli della mobilità di alcuni lavoratori dipendenti, ritenuti necessari per le pratiche di rimborso contributivo e per l'ottenimento di agevolazioni connesse alle assunzioni. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 e degli artt. 24, 97 e 113 Cost. Nel corso del giudizio l'INPS ha rappresentato di avere perfezionato e attivato, tra dicembre 2025 e gennaio 2026, le pratiche di rimborso, con i relativi piani di ammortamento, ritenendo così venuto meno l'interesse all'ostensione documentale. La ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio, chiedendo tuttavia la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'attivazione dei rimborsi contributivi aveva fatto venir meno la necessità, per la società, di ottenere i fascicoli della mobilità richiesti con l'istanza di accesso. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché tale pronuncia presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa proprio il bene della vita oggetto della domanda giudiziale, ossia l'ostensione documentale; nel caso concreto l'amministrazione aveva soddisfatto l'interesse sostanziale al rimborso, ma non aveva proceduto all'esibizione dei documenti. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, in quanto il comportamento dilatorio dell'amministrazione aveva dato causa alla lite, con liquidazione di euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    Disciplina dell'accesso documentale invocata per ottenere i fascicoli relativi alla mobilità dei lavoratori.

  • art. 117 c.p.a.

    Rito utilizzato per impugnare il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso.

  • art. 24 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di accesso.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente in relazione all'azione amministrativa.

  • art. 113 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente a tutela della possibilità di agire contro gli atti e i comportamenti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita specificamente dedotto in giudizio, con oggettivo venir meno della lite.
  • Nel giudizio avverso il silenzio sull'istanza di accesso, la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale collegato ai documenti può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non la cessazione della materia del contendere se l'amministrazione non ha effettivamente osteso la documentazione richiesta.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione quando il suo comportamento dilatorio abbia dato causa alla proposizione del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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