Sentenza n. 801/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della delibera del C.C. n. 25 del 26.04.2017, pubblicata dal 27.04.2017 al 10.05.2017, mai notificata; nonché per l'accertamento di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente e, in particolare: della delibera C.C. n. 23 del 26.04.2017, pubblicata dal 27.04.2017 al 10.05.2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di revoca dell'adozione di un P.E.E.P. proposto dalla società cooperativa, nonché la presupposta o connessa delibera consiliare
Esito
La controversia
La società cooperativa ha impugnato la delibera consiliare di revoca delle precedenti deliberazioni con cui era stato adottato un P.E.E.P. in variante al P.R.G., deducendo violazione degli artt. 7 e 21-quinquies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione delle garanzie partecipative nei procedimenti di secondo grado, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà e violazione dei principi in materia di revoca. Il Comune non si è costituito, ma ha depositato la relazione e gli elementi istruttori richiesti dal TAR. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato che una delibera consiliare sopravvenuta aveva revocato le deliberazioni impugnate e preso atto dell'approvazione del P.E.E.P.; per tale ragione ha rappresentato la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenienza della delibera comunale che aveva revocato gli atti impugnati e dato atto dell'approvazione del P.E.E.P. Ha quindi ritenuto cessata la materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Non è stata disposta la rifusione delle spese: la ricorrente non ha insistito per la soccombenza virtuale e il Comune, non costituito, non aveva sostenuto spese processuali.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente lo ha invocato con riferimento alla violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di revoca; la sentenza non esamina la censura nel merito.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La ricorrente lo ha invocato con riferimento alla disciplina della revoca amministrativa; la sentenza non esamina la legittimità della revoca per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per le forme dell'udienza di trattazione; non costituisce la ratio della definizione sostanziale del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un atto sopravvenuto che revoca gli atti impugnati e determina il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e definire il giudizio senza esaminare i vizi dedotti.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non insistere per la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, unitamente alla mancata costituzione dell'amministrazione e all'assenza di spese da essa sostenute, giustifica la pronuncia di nulla spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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