Sentenza n. 583/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 429/2023 del Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro, pubblicata il 17/10/2023 ed emessa nella causa RG n. 923/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione da parte del Ministero del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 429/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 429/2023. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, la ricorrente ha dato atto che il Ministero resistente aveva adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale, sebbene soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato oggetto dell'ottemperanza. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non residuava quindi una controversia attuale sulla quale provvedere. Le spese sono state poste a carico del Ministero perché l'adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l'amministrazione ha adempiuto al giudicato nel corso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione al giudicato intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più una controversia attuale sull'esecuzione del titolo.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese, in quanto la condotta successiva dell'amministrazione ha reso necessario il giudizio.
- In caso di condanna alle spese, queste possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
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