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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27965/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione su un’istanza di rimborso Irpef proposta da un soggetto che aveva percepito, per gli anni d’imposta 2003-2005, un trattamento pensionistico corrispostogli dalla N.A.T.O. dopo la cessazione del rapporto di lavoro come funzionario civile. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero essere esenti da imposizione in base all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, assumendo che la pensione avesse natura di retribuzione differita. I giudici di merito avevano accolto la domanda. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione della norma agevolativa e delle disposizioni del T.U.I.R., deducendo che l’esenzione riguarda solo stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza di rapporto ai dipendenti dei Quartieri Generali Interalleati e non si estende alle pensioni, le quali restano tassabili nello Stato di residenza del beneficiario secondo la disciplina internazionale e nazionale richiamata. Il controricorrente eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione del regolamento pensionistico internazionale.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo sufficiente l’esposizione dei fatti e delle censure nel ricorso e non necessaria, nel caso concreto, la trascrizione integrale del regolamento pensionistico richiamato solo a sostegno argomentativo. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia, affermando che l’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 prevede un’esenzione di stretta interpretazione limitata agli stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza di rapporto ai dipendenti dei Quartieri generali interalleati, senza estensione automatica ai trattamenti pensionistici. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito e quelle di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962

    "redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti"; "nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali"

    Norma speciale di stretta interpretazione: l’esenzione fiscale riguarda solo stipendi ed emolumenti percepiti in costanza di rapporto dai dipendenti dei Quartieri generali interalleati, non le pensioni corrisposte dopo la cessazione del servizio.

  • artt. 1, 3, 6 e 46 d.P.R. n. 917 del 1960

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la tassabilità del trattamento pensionistico secondo la disciplina generale dei redditi.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti e la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, ma nel caso concreto tali requisiti risultano rispettati.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    Nel processo tributario di cassazione non è necessario riprodurre nuovamente i documenti, purché il ricorso contenga gli elementi idonei a consentirne l’individuazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le norme eccezionali, come quelle che prevedono esenzioni fiscali, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni hanno natura eccezionale e sono soggette a interpretazione stretta: non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate dalla legge.
  • L’equiparazione della pensione alla retribuzione differita, rilevante in altri ambiti, non comporta automaticamente l’estensione alle pensioni di un’esenzione prevista solo per gli stipendi o emolumenti corrisposti in costanza di rapporto di lavoro.
  • Quando una disposizione agevolativa collega il beneficio alla qualità di "impiegati" e agli emolumenti erogati dai datori di lavoro in servizio, essa non copre i trattamenti di quiescenza successivi alla cessazione del rapporto, salvo espressa previsione contraria.
  • Nel giudizio di cassazione tributario il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti non implica, in ogni caso, la trascrizione integrale di fonti richiamate solo come argomento difensivo, se la censura è comunque intelligibile dal ricorso.
  • La censura di violazione di legge può investire l’interpretazione della norma e la sua sussunzione nella fattispecie concreta, senza risolversi necessariamente in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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