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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30541/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha deciso che la competenza territoriale spetta al Magistrato di sorveglianza di Catania, disponendone la trasmissione degli atti a quell'Ufficio. La decisione si è basata sul principio secondo cui, se la residenza o il domicilio formalmente indicati risultano privi di effettiva presenza del soggetto, la competenza compete al magistrato che ha disposto per ultimo la misura di sicurezza.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale sull'esecuzione della misura di sicurezza (trasformata in libertà vigilata) relativa a G.A.: incertezza sull'effettiva residenza/domicilio del soggetto (Ponte San Pietro, BG) e contrastanti risultanze dalle note delle forze dell'ordine hanno reso incerta l'individuazione dell'ufficio competente per il controllo dell'esecuzione della misura.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2, cod. proc. pen.

    La competenza a sovrintendere all'esecuzione di una misura di sicurezza personale disposta dopo il giudizio di cognizione spetta al magistrato che l'ha emessa quando la residenza/domicilio dichiarati risultano privi di effettiva presenza; applicato nel caso per assegnare la competenza a Catania.

  • art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le comunicazioni da effettuare in caso di trasmissione degli atti; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti a Catania con le comunicazioni previste da questa norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero presentata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 52 d.l.

    Richiamata in relazione all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (protezione dei dati personali dell'interessato).

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 13795 del 13/03/2015, Vampo, Rv. 262890 - 01)

    Precedente che conferma il principio secondo cui, in assenza di effettiva dimora nel luogo indicato dall'interessato, la competenza spetta al magistrato che ha disposto la misura.

Massime di principio

  • Se un soggetto sottoposto a misura di sicurezza dichiara domicilio in un luogo ma le verifiche delle forze dell'ordine dimostrano assenza effettiva in quel luogo, la competenza per l'esecuzione della misura è del magistrato che ha disposto per ultimo la misura (art. 677, comma 2 c.p.p.).
  • In presenza di contrasto tra uffici sull'individuazione della competenza e di una situazione di stasi processuale (due giudici che rifiutano di conoscere lo stesso procedimento), è ammissibile sollevare il conflitto di competenza alla Corte di cassazione per la cessazione del conflitto.
  • Prima di attribuire la competenza territoriale è necessario verificare le risultanze concrete delle forze di polizia circa la residenza/domicilio effettivo del soggetto; la mera dichiarazione formale di domicilio non prevale se priva di riscontro materiale.
  • Quando la competenza viene assegnata all'ufficio che ha disposto la misura, gli atti devono essere trasmessi con le comunicazioni previste dal codice di procedura penale e con le cautele sulla privacy (omissione dei dati identificativi se il provvedimento è diffuso).
  • Nel dubbio sulla localizzazione effettiva del destinatario della misura, il criterio decisivo è l'ultimo provvedimento che ha disposto o modificato la misura, salvo elementi concreti che attestino la stabile presenza altrove.

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