Cassazione Penale, Sentenza n. 16675/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), rideterminando la pena e applicando pene accessorie. La ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione per uso e valutazione dei tabulati telefonici acquisiti prima della modifica normativa (decreto-legge n.132/2021) senza rispetto del nuovo comma 1-bis dell'art. 132 d.lgs. n.196/2003; (ii) travisamento/omessa valutazione di documenti prodotti in appello; (iii) deduzioni sulla mancanza di nesso causale tra benefici ricevuti (soggiorni, pranzi, regalie) e la sua attività amministrativa; (iv) utilizzo, a fini probatori, di intercettazioni rese inutilizzabili in altro procedimento; (v) mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità e illegittima determinazione della pena con riferimento a limiti edittali successivi; (vi) applicazione di pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici) sulla base di norme modificate successivamente alla commissione del reato; (vii) diniego della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i motivi di ricorso (numerosi ritenuti inammissibili, manifestamente infondati o generici) ma ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla pena accessoria. In particolare: avverso la decisione di merito la Cassazione ha ritenuto corrette le valutazioni probatorie della Corte territoriale sulla sussistenza di un "asservimento" sistematico in favore della Miceli e sull'utilizzazione dei tabulati (la nuova disciplina del comma 1-bis dell'art. 132 d.lgs. n.196/2003 è regola di valutazione la cui applicazione doveva essere sollecitata in sede di merito); ha escluso l'annullamento per travisamento dei fatti (vietato in sede di legittimità se non è provato che la prova non esiste o è oggettivamente diversa); ha confermato il rigetto delle censure relative all'attenuante di particolare tenuità e alla determinazione della pena nel rispetto dei limiti temporali applicabili. Tuttavia la Cassazione ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa all'applicazione e alla determinazione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perché i giudici di merito non hanno determinato la durata in concreto secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., in contrasto con il principio delle Sezioni Unite (Sent. Suraci, Sez. U. n. 28910/2019). Rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la nuova statuizione sulla pena accessoria.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata in riqualificazione: corruzione per l'esercizio della funzione; reato di pericolo che sanziona l'asservimento stabile del pubblico funzionario ad interessi privati anche senza individuazione di un singolo atto d'ufficio concreto.
art. 319 cod. pen.
Citato a confronto: corruzione propria (richiamata per la differenziazione dalla fattispecie di cui all'art. 318).
art. 317-bis cod. pen.
Norma sulle pene accessorie: la Corte ha ritenuto erronea l'applicazione automatica/quantificazione della durata senza il concreto esercizio di discrezionalità ai sensi dell'art. 133 c.p.; la contestazione riguardava la diversa formulazione della norma all'epoca dei fatti.
art. 323-bis cod. pen.
Previsione dell'attenuante per fatti di particolare tenuità: la Corte ha confermato che per reati contro la P.A. l'applicabilità è rigorosa e richiede valutazione globale della gravità, della sistematicità e dell'entità dei vantaggi ottenuti.
art. 132 d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (comma 1-bis introdotto dal d.l. n.132/2021)
"I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova"
La Corte ha qualificato la modifica come regola di valutazione probatoria (non come inutilizzabilità automatica), la cui violazione deve essere dedotta tempestivamente in sede di merito; non impedisce di per sé l'utilizzo quando i tabulati erano stati acquisiti nell'ambito di indagini riferite a titolo di reato per il quale le intercettazioni erano consentite.
art. 270 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme che disciplinano l'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla presunta inutilizzabilità non adeguatamente specificate.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sul vizio di "travisamento della prova": la Cassazione può valutare solo il travisamento della prova (prova inesistente o oggettivamente diversa), non chiedere una rivalutazione dei fatti.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola sui motivi nuovi in cassazione: ammessi solo se collegati ai motivi principali e non per ampliare il petitum; alcuni motivi nuovi sono stati ritenuti inammissibili poiché introducevano censure non tempestive.
art. 31 e art. 37 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena accessoria: la Corte ha rilevato che i giudici di merito non possono limitarsi a collegarne automaticamente la durata a quella della pena principale ma devono applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Principio "tempus regit actum" (menzionato in motivazione)
La deroga introdotta dal comma 1-bis dell'art.132 è stata definita deroga al principio ma qualificata come regola di valutazione la cui applicazione doveva essere invocata in sede di merito.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite: Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Principio applicato dalla Cassazione: la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce un limite non fisso deve essere determinata concretamente dal giudice mediante i criteri dell'art. 133 c.p., non automaticamente rapportata alla pena principale.
Massime di principio
- Le modifiche legislative intervenute durante il giudizio che riguardano regole di valutazione probatoria (es. comma 1-bis art.132 d.lgs. n.196/2003) vanno sollevate ed invocate tempestivamente nel giudizio di merito; in Cassazione si può dedurre la violazione solo se quella regola costituisce motivo di diritto rilevabile e specificamente dedotto.
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare il materiale probatorio e proporre una diversa interpretazione dei fatti (divieto di "travisamento del fatto"); è ammesso solo il sindacato sul travisamento della prova in senso stretto (prova inesistente o oggettivamente diversa).
- Per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è sufficiente dimostrare un asservimento stabile del funzionario a interessi privati; "altre utilità" comprende anche benefici leciti se inseriti in una relazione finalistico-causale rispetto all'attività dell'agente.
- La qualificazione di un beneficio come di modico valore o come donativo lecita non esclude la rilevanza penale se sussiste un nesso strumentale con l'attività pubblica favorita; occorre valutare globalmente sistematicità e entità dei vantaggi.
- La determinazione della durata delle pene accessorie non può essere automatica: il giudice deve motivare la scelta calibrandola sui criteri dell'art. 133 c.p. (secondo il principio Suraci), non limitandosi a rapportarla alla durata della pena principale.
- L'attenuante di particolare tenuità per reati contro la pubblica amministrazione è eccezionale e va concessa solo dopo valutazione complessiva della gravità, della ripetizione/sistematicità della condotta e dell'entità dei vantaggi conseguite dall'agente.
- È possibile concedere la sospensione condizionale della pena e, al contempo, negare la non menzione nel certificato del casellario giudiziale: sono benefici distinti con finalità diverse e valutazioni autonome.
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