Circolare numero 86 del 02-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove regole comunitarie applicabili dal 1° maggio 2010 in materia di prestazioni familiari nei rapporti tra gli Stati membri UE, sostituendo i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, salvo casi residuali. Vengono chiariti ambito di applicazione, definizioni, criteri di priorità tra legislazioni nazionali, cumulo ed eventuale integrazione differenziale, casi particolari per pensionati, lavoratori e residenza, prestazioni per orfani, disposizioni transitorie e procedure operative tra istituzioni, inclusa la trasmissione dei dati tramite PAPER SED. La circolare precisa inoltre che per alcune prestazioni italiane, come ANF, assegni familiari e quote di maggiorazione, le nuove regole si applicano integralmente.
Coordinamento UE delle prestazioni familiari dal 1° maggio 2010 (regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009)
Coordinamento UE delle prestazioni familiari dal 1° maggio 2010
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’INPS in materia di prestazioni familiari nell’ambito del nuovo coordinamento europeo della sicurezza sociale. Il documento riguarda i regolamenti (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e n. 987/2009, applicabili dal 1° maggio 2010, con richiamo ai casi residui in cui continuano a trovare applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.
Quadro normativo e finalità del coordinamento
La circolare precisa che i regolamenti europei non sostituiscono le legislazioni nazionali, ma ne coordinano l’applicazione quando una stessa situazione può ricadere sotto più ordinamenti. In materia di prestazioni familiari, il nuovo sistema è presentato come più semplice e organico rispetto al precedente, perché accomuna lavoratori, pensionati e non attivi e introduce criteri di priorità e procedure più dettagliate per evitare cumuli indebiti.
Tra i principi richiamati figurano:
- parità di trattamento;
- esportabilità delle prestazioni;
- assimilazione di prestazioni, fatti e redditi;
- divieto di cumulo di prestazioni a carico di due o più Stati membri per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo;
- totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza quando richiesta dalla legislazione nazionale;
- buona cooperazione e assistenza attiva tra istituzioni.
Ambito di applicazione e definizioni rilevanti
La disciplina si applica alle prestazioni familiari disciplinate dal Titolo III, Capitolo 8, del regolamento di base, con le modalità attuative previste dal regolamento di applicazione. La circolare richiama le definizioni di:
- "familiare" ai sensi dell’articolo 1, lettera i);
- "prestazione familiare" ai sensi dell’articolo 1, lettera z);
- "residenza", intesa come luogo di residenza abituale;
- "dimora", intesa come residenza temporanea.
Il regolamento definisce come familiare, in sintesi, la persona riconosciuta o designata come tale dalla legislazione applicabile; se tale legislazione non distingue i familiari dalle altre persone, sono considerati familiari il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico; se la convivenza è richiesta, la condizione si considera soddisfatta quando l’interessato è sostanzialmente a carico dell’assicurato o del pensionato.
Le prestazioni familiari sono definite come prestazioni in natura o in denaro volte a compensare i carichi familiari, con esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o adozione indicati nell’allegato I. La circolare precisa che, per competenza INPS, vengono considerate solo prestazioni in denaro. Viene inoltre chiarito che gli anticipi degli assegni alimentari non sono prestazioni familiari perché connessi a un obbligo di diritto di famiglia.
Per l’Italia, l’allegato I non indica alcuna prestazione esclusa. Le prestazioni italiane pienamente ricomprese nel nuovo coordinamento sono:
- assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici;
- assegni familiari e quote di maggiorazione.
Principi di priorità e divieto di cumulo
La circolare dedica ampia attenzione al criterio di priorità tra ordinamenti nazionali, perché il sistema comunitario mira a evitare che uno stesso nucleo percepisca prestazioni per il medesimo evento da più Stati membri nello stesso periodo. Il meccanismo opera attraverso la individuazione di una legislazione prioritaria e, se del caso, di una legislazione sussidiaria, con eventuale corresponsione di un’integrazione differenziale da parte dello Stato sussidiario quando la propria prestazione sia più elevata.
L’assimilazione dei fatti o avvenimenti transfrontalieri ex articolo 5 del regolamento di base è richiamata come principio importante, ma con un limite netto: essa non può rendere competente un altro Stato membro né rendere applicabile la sua legislazione.
Cumulo di diritti a prestazioni familiari: titoli diversi
Quando il diritto alle prestazioni nasce a titolo diverso in più Stati membri, la priorità segue l’ordine fissato dall’articolo 68, paragrafo 1, lettera a):
- attività professionale subordinata o autonoma;
- pensione o rendita;
- residenza.
Una volta individuata la legislazione prioritaria, la prestazione è liquidata secondo le norme nazionali di quello Stato. Se la legislazione italiana è sussidiaria, il diritto è sospeso se l’importo italiano è inferiore; se invece l’importo italiano è superiore, l’INPS corrisponde la differenza. La circolare sottolinea che, qualora nessun diritto sorga a carico dell’assicurazione italiana, la domanda e il provvedimento di reiezione devono essere trasmessi immediatamente all’interessato e alle altre istituzioni competenti.
È indicata un’eccezione: se, nell’ipotesi di legislazione sussidiaria, il diritto è fondato soltanto sulla residenza, l’istituzione sussidiaria non deve erogare l’importo differenziale per figli residenti in un altro Stato comunitario.
Cumulo di diritti: stesso titolo di lavoro, pensione o residenza
Per i casi in cui il diritto alle prestazioni sia conferito allo stesso titolo, la circolare distingue tre ipotesi principali.
Attività lavorative in più Stati membri
Se il diritto deriva da attività lavorative svolte in due o più Stati, la legislazione prioritaria è quella dello Stato di residenza dei figli. L’istituzione di tale Stato deve accertare il diritto, determinare la prestazione e pagarla immediatamente. Le altre legislazioni restano sospese fino a concorrenza dell’importo erogato dalla legislazione prioritaria e, se prevedono importi superiori, corrispondono un’integrazione differenziale.
Se la residenza dei figli non consente di stabilire la priorità, ad esempio perché i figli risiedono in uno Stato terzo, si applica la legislazione dello Stato che eroga la prestazione più elevata. In questo caso ciascuna istituzione calcola l’importo come se tutti i figli risiedessero nel proprio territorio; lo Stato con importo più alto paga la prestazione, mentre l’altro Stato rimborsa la metà dell’importo corrisposto, nei limiti delle proprie regole.
Titolarità di pensione in più Stati membri
Se il diritto deriva dalla titolarità di pensione in più Stati, continua a valere il criterio dello Stato di residenza dei figli. Se lo Stato di residenza dei figli è anche lo Stato di pensione, la priorità è di quello Stato; se invece non è possibile determinare la priorità sulla base della residenza dei figli, si applica la legislazione dello Stato in cui è stato maturato il periodo assicurativo o di residenza più lungo.
Anche qui ogni Stato interessato calcola la prestazione come se tutti i figli fossero residenti nel proprio territorio, e gli Stati che prevedono importi superiori devono corrispondere l’integrazione differenziale. Per l’INPS ciò comporta l’obbligo di verificare la priorità della legislazione italiana e, se sussiste una differenza rispetto alla prestazione estera prioritaria, di liquidare la quota integrativa spettante.
Diritto derivante dalla residenza
Quando il diritto alle prestazioni in più Stati deriva dalla residenza, si applica la legislazione dello Stato di residenza dei figli. Tuttavia, se il diritto del secondo Stato si fonda soltanto sulla residenza, non è dovuta l’integrazione differenziale per figli residenti in un altro Stato membro.
Le regole di cui ai punti relativi al cumulo sono riepilogate negli allegati 2 e 3, indicati come tabelle utili per la determinazione della legislazione prioritaria.
Erogazione delle prestazioni a soggetti diversi dal richiedente
La circolare richiama l’articolo 68 bis del regolamento di base, inserito dal regolamento (CE) n. 988/2009, che disciplina il caso in cui la persona avente diritto non destini le prestazioni al mantenimento dei familiari. In tale situazione, l’istituzione competente deve erogare la prestazione alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento, su richiesta e tramite l’istituzione dello Stato membro di residenza dei familiari oppure attraverso l’istituzione o l’organismo designato dall’autorità competente di quello Stato.
La circolare richiama anche l’articolo 60 del regolamento di applicazione, secondo cui, se la persona titolare del diritto non esercita il proprio diritto presentando domanda, l’istituzione deve tener conto della richiesta dell’altro genitore, della persona assimilata o del soggetto che ha la tutela dei figli.
Prestazioni supplementari o speciali per orfani
Per le prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, la circolare afferma che, se nessun diritto sorge sulla base della legislazione individuata con gli articoli 67, 68 e 68 bis, la prestazione deve essere erogata dallo Stato in cui il defunto è stato assicurato per il periodo più lungo, purché in quello Stato esista il diritto a tale prestazione. In mancanza, occorre risalire agli altri Stati secondo l’ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o residenza.
L’istituzione che non debba erogare in via prioritaria la prestazione deve trasmettere immediatamente la domanda, con informazioni e documenti necessari, all’istituzione dello Stato di assicurazione più lungo. È evidenziato che, in alcuni casi, può essere necessario risalire fino allo Stato con il periodo assicurativo o di residenza più breve.
Prestazioni in forma di pensione, rendita o integrazione
Le prestazioni familiari erogate sotto forma di pensione, rendita o integrazione di pensione o rendita sono regolate dalle disposizioni del Titolo III, Capitolo 5, relativo alle pensioni. Dal 1° maggio 2010 non sono più previste eccezioni residue in materia, con superamento delle indicazioni della precedente circolare n. 36 del 15 febbraio 2000. La circolare segnala però che resta fermo il regime previsto dal regolamento n. 1408/71 per i casi collegati all’accordo SEE, all’accordo CE-Svizzera e al regolamento (CE) n. 859/2003.
Calcolo delle prestazioni e ripartizione dell’assegno per il nucleo familiare
Il calcolo delle prestazioni familiari e dell’integrazione differenziale deve tener conto di quanto spetta al singolo familiare in ciascuno Stato. Per l’assegno per il nucleo familiare, pur essendo una prestazione indivisibile riconosciuta al nucleo nel suo insieme, l’importo deve essere ripartito fittiziamente tra i componenti del nucleo, compreso il richiedente, per determinare la quota spettante al singolo familiare ai fini del coordinamento comunitario.
Mutamento della legislazione applicabile e residenza
Se, nel corso di un mese civile, cambia la legislazione applicabile oppure passa da uno Stato all’altro la competenza prioritaria a concedere le prestazioni, l’istituzione che ha l’onere all’inizio del mese mantiene il pagamento per tutto il mese e informa le altre istituzioni della data di cessazione. Le altre istituzioni iniziano a erogare dalla stessa data.
In materia di residenza la circolare richiama anche il messaggio INPS n. 4932 del 23 febbraio 2007 e precisa che, in caso di divergenze tra istituzioni, occorre considerare l’articolo 11 del regolamento di applicazione.
Decisioni della Commissione amministrativa
La circolare trasmette la decisione F1 del 12 giugno 2009, con cui la Commissione amministrativa ha chiarito quando le prestazioni familiari devono considerarsi conferite a titolo di attività subordinata o autonoma. In particolare, ciò avviene sia in caso di effettiva attività lavorativa, sia durante alcune sospensioni temporanee, come:
- malattia;
- maternità;
- infortunio sul lavoro;
- malattia professionale;
- disoccupazione, purché remunerazione o prestazioni siano corrisposte in relazione a tali eventi;
- congedo retribuito;
- sciopero o serrata;
- congedo non retribuito per allevare un bambino, per il periodo in cui è assimilato all’attività lavorativa dalla legislazione pertinente.
È richiamata anche la decisione A1 sulla procedura di dialogo e conciliazione, trasmessa con altra circolare generale.
Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie stabiliscono che i periodi assicurativi, di occupazione o di residenza maturati prima del 1° maggio 2010 devono essere presi in considerazione per l’applicazione delle nuove norme. Un diritto può essere riconosciuto anche se l’evento cui si riferisce è anteriore a tale data, ma non può sorgere un diritto per il periodo antecedente in applicazione delle nuove regole.
Se la domanda è presentata entro due anni dal 1° maggio 2010, gli eventuali diritti decorrono da tale data, indipendentemente dalle norme nazionali su decadenza o limitazioni temporali, salvo disposizioni più favorevoli. Per le prestazioni agli orfani corrisposte in misura pari alla pensione teorica, si applicano, su domanda, le norme transitorie delle pensioni, mediante confronto tra il trattamento complessivo previsto dai vecchi e dai nuovi regolamenti.
Procedure amministrative e obblighi delle istituzioni
La parte procedurale disciplina in dettaglio gli obblighi dell’istituzione che riceve la domanda, di quella competente in via prioritaria e i casi di attribuzione provvisoria. La logica è quella di evitare vuoti di tutela e conflitti tra amministrazioni, assicurando una rapida definizione della legislazione applicabile.
Se la domanda è presentata all’istituzione che non applica la legislazione prioritaria, questa deve:
- inoltrare immediatamente la domanda all’istituzione prioritaria;
- informare l’interessato dell’inoltro;
- erogare, se necessario, l’integrazione differenziale.
L’integrazione differenziale deve essere pagata subito solo se l’istituzione sussidiaria dispone già di tutti i dati necessari; altrimenti il pagamento avviene dopo la ricezione delle informazioni dall’altra istituzione.
L’istituzione cui la domanda è stata inoltrata deve invece trattarla come se fosse stata presentata direttamente al proprio ufficio e considerare come data di presentazione quella di arrivo presso l’altra istituzione. Se adotta una decisione provvisoria di non priorità, deve inoltrare la domanda, informare il richiedente e, se del caso, erogare l’integrazione differenziale.
Quando una decisione provvisoria viene contestata, l’altra istituzione ha due mesi per esprimere accordo o disaccordo; se non interviene alcuna contestazione, la decisione diviene definitiva. In caso di disaccordo non risolto, è prevista la consultazione della Commissione amministrativa e, se l’istituzione provvisoriamente competente ha pagato importi eccedenti, può attivare il recupero dall’istituzione competente definitiva secondo l’articolo 73 del regolamento di applicazione.
Scambio di dati tramite PAPER SED
La circolare dedica l’ultima parte ai PAPER SED, cioè gli schemi elettronici standardizzati per la richiesta e trasmissione delle informazioni. La tabella di correlazione predisposta dalla Commissione amministrativa individua, per ciascuna delle dieci fasi di lavorazione F001-F010, i moduli da utilizzare e la relativa funzione.
In sintesi:
- F001 e F002 riguardano la determinazione della competenza;
- F003 formalizza la decisione sulla competenza;
- F004 e F005 servono per chiarimenti e disaccordi;
- F006 e F007 gestiscono la decisione provvisoria e l’eventuale contestazione;
- F010 e F011 attivano la consultazione della Commissione amministrativa;
- F012 e F013 disciplinano la domanda di rimborso per prestazioni provvisorie non dovute;
- F014 e F015 riguardano il riesame annuale;
- F016 e F017 la richiesta di pagamento delle prestazioni;
- F018, F019, F020 e F021 le prestazioni aggiuntive per orfani;
- F022 e F023 la totalizzazione dei periodi esteri;
- F024 e F025 gli esami medici;
- F026 e F027 le ulteriori informazioni nel corso dell’istruttoria.
La circolare conclude quindi con un quadro operativo completo per la gestione delle prestazioni familiari in ambito UE, con particolare attenzione a priorità, cumulo, integrazioni differenziali, casi speciali e cooperazione tra istituzioni.
Punti principali
Entrata in vigore e quadro normativo
Dal 1° maggio 2010 le regole di coordinamento della sicurezza sociale nell’Unione europea sono quelle del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. I precedenti regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 restano applicabili solo in casi determinati. La circolare richiama in particolare gli articoli da 67 a 69 del regolamento di base e gli articoli da 58 a 61 del regolamento di applicazione.
Definizione e ambito delle prestazioni familiari
Le prestazioni familiari sono definite come prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, con esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o adozione indicati nell’allegato I. La circolare tratta solo prestazioni in denaro. In Italia, l’allegato I non indica alcuna prestazione esclusa. Le norme del capitolo 8 si applicano alle prestazioni familiari propriamente dette e alle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, mentre non si applicano agli anticipi degli assegni alimentari né agli assegni di nascita o adozione se compresi nell’allegato I.
Criteri di priorità e divieto di cumulo
La disciplina comunitaria non sostituisce le legislazioni nazionali, ma coordina la loro applicazione quando potrebbero trovare applicazione due o più legislazioni. Il sistema è costruito sul divieto di cumulo di prestazioni per lo stesso soggetto e lo stesso periodo, con riconoscimento all’interessato del trattamento più favorevole tra quelli spettanti. Rilevano anche i principi di parità di trattamento, esportabilità, assimilazione di fatti e redditi, totalizzazione dei periodi e buona cooperazione tra istituzioni.
Prestazioni a titolo diverso: ordine di priorità
Quando il diritto alle prestazioni deriva da titoli diversi, la priorità segue quest’ordine: attività lavorativa subordinata o autonoma, pensione o rendita, residenza. L’istituzione competente dello Stato prioritario eroga la prestazione secondo la propria legislazione. Lo Stato sussidiario sospende il proprio diritto se l’importo è inferiore, oppure corrisponde un’integrazione differenziale se l’importo è superiore. Se la legislazione italiana è sussidiaria, l’INPS deve erogare solo l’eventuale differenza.
Prestazioni dovute allo stesso titolo: lavoro, pensione e residenza
Nei casi in cui il diritto derivi dallo stesso titolo, la priorità è determinata secondo regole più dettagliate. Per attività lavorativa svolta in più Stati, la legislazione prioritaria è quella dello Stato di residenza dei figli; se ciò non consente di stabilire la priorità, si applica la legislazione dello Stato che eroga la prestazione più elevata, con meccanismi di rimborso tra istituzioni. Per la titolarità di pensione in più Stati, vale ancora la residenza dei figli; se non decisiva, conta lo Stato in cui è stato maturato il periodo assicurativo o di residenza più lungo. Se il diritto deriva solo dalla residenza, si applica la legislazione dello Stato di residenza dei figli, senza obbligo di integrazione differenziale per figli residenti in un altro Stato membro.
Erogazione a terzi, prestazioni per orfani e prestazioni in forma pensionistica
Se il beneficiario non destina le prestazioni ai familiari, l’istituzione competente deve erogarle alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al loro mantenimento, tramite l’istituzione dello Stato di residenza dei familiari. Per le prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, se non sorgono diritti secondo le regole ordinarie, la prestazione va posta a carico dello Stato in cui il defunto è stato assicurato per il periodo più lungo; in mancanza, si risale agli altri Stati secondo la durata decrescente dei periodi di assicurazione o residenza. Le prestazioni familiari erogate in forma di pensione, rendita o integrazione seguono invece le regole del capitolo sulle pensioni, senza più eccezioni dal 1° maggio 2010.
Calcolo delle prestazioni e assegno per il nucleo familiare
Per calcolare le prestazioni e l’integrazione differenziale occorre considerare quanto spetta al singolo familiare in ciascuno Stato. Per l’assegno per il nucleo familiare, che nell’ordinamento italiano è un’unica prestazione spettante al nucleo nel suo insieme, la circolare conferma che va ripartito fittiziamente tra i componenti del nucleo, incluso il richiedente, per determinare la quota riferibile a ciascun familiare ai fini del coordinamento comunitario.
Cambiamenti di legislazione, residenza e transitorie
Se nel corso di un mese cambia la legislazione applicabile o la competenza prioritaria, l’istituzione che sopporta l’onere all’inizio del mese mantiene il pagamento per tutto il mese e comunica la cessazione alle altre istituzioni, che subentrano dalla stessa data. In materia di residenza restano applicabili i criteri già richiamati in precedenza, tenendo conto dell’articolo 11 del regolamento di applicazione in caso di divergenze. Le disposizioni transitorie prevedono che i periodi assicurativi, di occupazione o di residenza maturati prima del 1° maggio 2010 siano considerati ai fini delle nuove norme, ma non consentono di far sorgere un diritto per periodi anteriori a tale data. Se la domanda è presentata entro due anni dal 1° maggio 2010, gli eventuali diritti decorrono da tale data.
Procedure tra istituzioni e PAPER SED
La circolare disciplina la procedura quando la domanda è presentata all’istituzione non competente in via prioritaria: la domanda va inoltrata immediatamente all’istituzione prioritaria, l’interessato va informato e, se necessario, va corrisposta l’integrazione differenziale. L’istituzione prioritaria deve trattare la domanda come se le fosse stata presentata direttamente e considerare come data di presentazione quella di ricezione da parte dell’altra istituzione. Se vi è una decisione provvisoria, l’altra istituzione ha due mesi per contestarla; in mancanza di disaccordo, la decisione diventa definitiva. Per lo scambio informativo sono indicati i PAPER SED F001-F027 per competenza, disaccordi, consultazione della Commissione amministrativa, rimborsi, riesame annuale, richiesta di pagamento, prestazioni per orfani, totalizzazione, esami medici e ulteriori informazioni.
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