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Circolare

Circolare numero 87 del 02-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione, dal 1° maggio 2010, dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 in sostituzione dei regolamenti 1408/71 e 574/72, con focus sulle prestazioni di malattia e maternità. Vengono chiarite le regole sulla totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi, le prestazioni in denaro e in natura, le particolarità per lavoratori a tempo determinato, agricoli, domestici e autonomi, nonché la disciplina per i pensionati e per le perizie mediche transfrontaliere. La circolare dettaglia inoltre gli adempimenti delle sedi INPS, l’uso della modulistica SED e i criteri di rimborso delle spese per accertamenti sanitari effettuati all’estero.

Coordinamento UE su prestazioni di malattia e maternità

Regolamento (CE) n. 883/2004 e prestazioni di malattia e maternità

La circolare disciplina l’applicazione, dal 1° maggio 2010, del nuovo sistema europeo di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale introdotto dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Il documento si concentra sulle prestazioni di malattia e maternità, con indicazioni operative per le sedi INPS e con richiami alla modulistica comunitaria SED.

Premessa e ambito di applicazione

Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 sono sostituiti dalle nuove norme di coordinamento, salvo i casi in cui continui ad applicarsi la disciplina previgente. La circolare richiama le disposizioni generali già impartite in precedenza e precisa che il regolamento n. 883/2004 è il regolamento di base, mentre il n. 987/2009 è il regolamento di applicazione.

Prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate

Le disposizioni specifiche sono contenute nel Titolo III, Capitolo I del regolamento n. 883/2004 e nel Titolo III, Capo I del regolamento n. 987/2009. La nuova disciplina è presentata come uno strumento di semplificazione e maggiore flessibilità, fondato su principi generali di coordinamento che si applicano sistematicamente alle singole materie.

Prestazioni in natura

Ai fini del regolamento di base, per "prestazioni in natura" si intendono le prestazioni destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare le cure mediche e i relativi servizi e prodotti, incluse le cure di lunga durata. Per l’ordinamento italiano l’erogazione di tali prestazioni resta in capo al Ministero della Salute e alle ASL, mentre all’INPS compete l’applicazione delle norme sulle prestazioni in denaro.

Totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi

L’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 impone all’istituzione competente di tenere conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, occupazione, attività autonoma o residenza maturati in altri Stati membri, come se fossero stati maturati sotto la legislazione applicata dall’istituzione stessa. La circolare evidenzia che il cumulo opera per il raggiungimento dei requisiti contributivi, per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e in tutti i casi in cui il beneficio possa derivare dal cumulo tra periodi italiani ed esteri.

Le modalità applicative sono demandate agli articoli 12 e 13 del regolamento di applicazione:

  • i periodi sono richiesti alle istituzioni degli Stati membri interessati;
  • i periodi si sommano solo se non si sovrappongono;
  • in caso di incertezza sulla collocazione temporale si presume che non vi sia sovrapposizione;
  • la conversione dei periodi segue regole precise, con equivalenze tra giorni, settimane, mesi e trimestri;
  • la conversione non può produrre, per l’anno civile, un totale superiore ai limiti indicati dalla tabella comunitaria.

Prestazioni di malattia in denaro

Per i lavoratori italiani, il diritto alle prestazioni di malattia decorre normalmente con l’inizio del rapporto di lavoro, salvo eccezioni. Per i lavoratori a tempo determinato pubblici e privati, l’articolo 5 del D.L. n. 463/1983 prevede che i trattamenti economici di malattia siano corrisposti per un periodo non superiore all’attività lavorativa svolta nei dodici mesi precedenti l’evento morboso; se nei dodici mesi precedenti non risultano almeno 30 giorni di lavoro, l’indennità è erogata direttamente dall’INPS per un massimo di 30 giorni nell’anno solare.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato il diritto all’indennità di malattia richiede, nell’anno solare precedente l’evento morboso, l’iscrizione negli elenchi anagrafici e il possesso di almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi. La totalizzazione con periodi esteri è ammessa, ma solo con periodi di lavoro agricolo a tempo determinato svolti in altri Stati membri.

La circolare precisa che:

  • i periodi esteri da cumulare si riferiscono di norma all’anno solare precedente l’evento;
  • se l’assicurato ha già almeno 51 giornate in Italia, i periodi esteri servono solo per prolungare il periodo indennizzabile;
  • se non vi è alcuna iscrizione nell’anno precedente, la totalizzazione non opera;
  • per il primo anno di lavoro agricolo in Italia possono essere cumulate anche giornate estere dello stesso settore e dello stesso anno solare.

Quando i formulari internazionali indicano i periodi con date iniziali e finali, le sedi devono trasformare i periodi in giornate applicando il criterio di 6 giorni per settimana, con le regole specifiche sulla frazione di settimana e con eventuale applicazione dell’articolo 13 del regolamento di applicazione per unità diverse.

La misura dell’indennità si determina solo sulle retribuzioni percepite in Italia; le retribuzioni estere non rilevano. Le sedi possono richiedere certificazioni e informazioni alle istituzioni estere mediante i formulari SED S040, S041, H001 e H002.

Lavoratori a tempo determinato non agricoli

Il criterio della totalizzazione vale anche per i lavoratori a tempo determinato di settori non agricoli, quando i periodi esteri consentano condizioni più favorevoli rispetto alla sola contribuzione italiana. Anche in questi casi il cumulo è subordinato al fatto che, al momento del rischio, l’interessato sia occupato in Italia in attività soggetta ad assicurazione obbligatoria.

La circolare precisa inoltre che, in attesa delle informazioni estere, le sedi devono accertare il diritto e liquidare la sola parte spettante in base alla situazione assicurativa e contributiva italiana. Per i periodi esteri, se necessario, deve essere richiesta la conferma che i rapporti di lavoro avrebbero dato titolo a prestazioni di malattia in caso di evento morboso prima della loro cessazione.

Prestazioni antitubercolari

La totalizzazione può essere usata per perfezionare il requisito contributivo di almeno un anno di contribuzione, pari a 52 contributi settimanali nell’intera vita lavorativa, richiesto dall’articolo 3 della legge n. 419/1975. La nuova normativa comunitaria non modifica competenze e modalità di trattazione: l’istituzione competente resta quella presso cui l’assicurato è iscritto al momento della domanda.

La sede deve innanzitutto verificare dove sia stata svolta l’ultima attività lavorativa, poiché solo lo Stato in cui essa è stata esercitata da ultimo può effettuare il cumulo dei periodi nazionali ed esteri. Se l’ultima attività è stata svolta in un altro Stato membro, la sede deve accertare se in tale Stato esista un diritto a prestazioni; in caso affermativo, la domanda va respinta perché le prestazioni spettano prioritariamente all’assicurazione estera da ultimo applicata. Se invece l’ultima attività è stata svolta in Italia, oppure i requisiti non risultano perfezionati all’estero, si verifica il diritto secondo la legislazione italiana, con o senza cumulo a seconda dei casi.

Cure balneo-termali

Il requisito contributivo per le cure termali può essere perfezionato anche mediante totalizzazione dei periodi esteri, purché si tratti di periodi rilevanti per l’assicurazione contro l’invalidità e purché l’interessato sia già assicurato in Italia. La circolare ricorda che per fruire delle cure termali occorrono gli stessi requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità: 5 anni di anzianità assicurativa e 3 anni di contribuzione, pari a 156 contributi, nel quinquennio precedente la domanda.

Prestazioni di maternità e paternità assimilate

Anche per le prestazioni collegate alla maternità la regola generale è che il diritto si acquisisce con l’inizio del rapporto di lavoro, salvo specifiche eccezioni.

Operai agricoli a tempo determinato

Gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto all’indennità di congedo di maternità se nell’anno precedente l’evento hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, requisito che può essere maturato anche nello stesso anno dell’evento, purché prima del suo verificarsi. Lo stesso vale per l’indennità di congedo parentale, per la quale è richiesto il medesimo numero di giornate nell’anno precedente l’inizio del congedo, o nello stesso anno se maturate prima dell’inizio. I periodi italiani possono essere totalizzati con periodi esteri relativi a lavoro agricolo a tempo determinato.

Lavoratori domestici

Per i lavoratori domestici l’indennità giornaliera di maternità spetta se risultano versati o dovuti 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l’astensione, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti, secondo l’articolo 4 del DPR n. 1403/1971. Anche questo requisito può essere perfezionato mediante totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri.

Lavoratrici autonome

Per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali non è necessaria la totalizzazione, perché la prestazione di maternità dipende dall’effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile e non da un requisito di contribuzione pregressa. Per il congedo parentale è sufficiente accertare il pagamento dei contributi relativi al mese precedente l’inizio del congedo.

Assegno di maternità a carico dello Stato

L’assegno di maternità a carico dello Stato, da richiedere entro sei mesi dal parto o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, è assimilato alle prestazioni di maternità ai fini del regolamento n. 883/2004. I requisiti assicurativi possono quindi essere raggiunti tramite totalizzazione dei periodi italiani con periodi esteri non sovrapposti, purché vi sia almeno un contributo settimanale in Italia.

Prestazioni in denaro per incapacità al lavoro in caso di residenza o dimora in altro Stato membro

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base riconosce alla persona assicurata e ai familiari residenti o dimoranti in uno Stato membro diverso da quello competente il diritto alle prestazioni in denaro secondo la legislazione dell’istituzione competente. La circolare disciplina in modo puntuale gli adempimenti dell’assicurato, dell’istituzione di residenza/dimora e dell’istituzione competente.

Adempimenti della persona assicurata

Se la normativa dello Stato competente richiede un certificato per ottenere le prestazioni in denaro per incapacità al lavoro, l’assicurato deve rivolgersi al medico dello Stato di residenza o dimora che ha constatato lo stato di salute, farsi attestare l’incapacità e trasmettere il certificato all’istituzione competente entro il termine previsto dalla legislazione applicabile. Se i medici locali non rilasciano tale certificazione, l’interessato deve rivolgersi all’istituzione del luogo di residenza o dimora, che dispone l’accertamento medico e trasmette il certificato.

La normativa italiana impone inoltre la trasmissione del certificato di malattia alla sede INPS competente e dell’attestato di malattia al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, con proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo. Sono richiamate anche le istruzioni già emanate in materia di certificazione telematica.

Adempimenti dell’istituzione di residenza o dimora

Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di residenza o dimora effettua i controlli amministrativi o medici secondo la propria legislazione, trasmette il referto e comunica anche i costi sostenuti e la data di cessazione dell’incapacità al lavoro. Le istruzioni operative prevedono l’uso dei formulari SED S063, S064, S065 e S047.

Adempimenti dell’istituzione competente

L’istituzione competente può sottoporre la persona assicurata a controllo da parte di un medico di propria scelta. Le prestazioni in denaro sono corrisposte direttamente all’interessato, salvo accordo diverso con l’istituzione del luogo di residenza o dimora. Il certificato rilasciato all’estero ha lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato competente. Se la prestazione viene negata, la decisione deve essere notificata sia all’assicurato sia all’istituzione del luogo di residenza.

Prestazioni ai pensionati

Per i pensionati l’articolo 29 del regolamento n. 883/2004 stabilisce che le prestazioni in denaro sono erogate dall’istituzione competente dello Stato membro responsabile del costo delle prestazioni in natura nel luogo di residenza del pensionato. Il divieto di cumulo dell’articolo 10 impedisce il riconoscimento di prestazioni di uguale natura relative allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

La circolare applica tali principi anche alle prestazioni dell’assicurazione contro la tubercolosi per i titolari di pensione, richiamando le norme di priorità già previste per le prestazioni in natura. In sintesi:

  • se il pensionato è residente nello Stato che eroga la pensione, le prestazioni restano a carico di tale Stato;
  • se il pensionato è titolare di pensioni a carico di più Stati, si applicano i criteri di priorità degli articoli 23, 24 e 25 del regolamento di base;
  • se nello Stato di residenza non sorge alcun diritto a prestazioni in natura, il costo grava sullo Stato che eroga la pensione o, in caso di più pensioni, sullo Stato competente secondo il criterio del periodo assicurativo più lungo o dell’ultima legislazione applicata.

La disciplina è richiamata anche per le prestazioni sanitarie ai pensionati e ai familiari, con specifici presupposti per l’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano: residenza in uno Stato comunitario, percezione di pensione da un istituto previdenziale italiano e assenza di diritto all’assistenza sanitaria a carico di un altro Stato membro. Le sedi devono fornire le informazioni necessarie tramite i formulari SED S071, S072 e S073.

Perizie mediche e controlli amministrativi

L’articolo 82 del regolamento di base e l’articolo 87 del regolamento di applicazione consentono che le perizie mediche e i controlli amministrativi siano effettuati, su richiesta dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di residenza o dimora del richiedente o beneficiario. L’istituzione debitrice deve indicare eventuali condizioni speciali e i punti da esaminare, mentre l’istituzione del luogo di residenza trasmette una relazione vincolante per l’istituzione richiedente, ferma restando la facoltà di sottoporre l’interessato a visita da parte di un medico di propria scelta.

Il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice solo se lo spostamento è compatibile con il suo stato di salute; in tal caso viaggio e soggiorno sono a carico dell’istituzione debitrice. I controlli amministrativi seguono gli stessi criteri dei controlli sanitari. È inoltre possibile concordare procedure specifiche tra Stati membri per migliorare l’accesso al mercato del lavoro e consentire la partecipazione a programmi di riabilitazione.

Rimborso delle spese per accertamenti sanitari

Le sedi INPS, quando operano come istituzione debitrice, devono richiedere gli accertamenti all’istituzione del luogo di residenza o dimora mediante i formulari SED S063, e ricevere relazione e costi con i formulari SED S064 e SED S065. Dopo la verifica della completezza della relazione, l’INPS comunica l’approvazione con SED S066.

Quando l’istituzione estera effettua accertamenti per conto dell’INPS e chiede il rimborso, le sedi devono verificare che:

  • la richiesta riguardi accertamenti richiesti nell’esclusivo interesse dell’Istituto;
  • gli accertamenti non siano di interesse anche per l’ente estero;
  • la documentazione sanitaria allegata sia regolare;
  • la spesa sia effettivamente a carico dell’INPS.

Il rimborso avviene con cadenza semestrale, con periodi di riferimento 31 dicembre - 30 giugno e termini massimi di rimborso 31 gennaio - 31 luglio. È confermato il capitolo 5U1104019 "Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali" e viene istituita la voce di spesa 05 "Spese per accertamenti sanitari effettuati da Istituzioni estere". I mandati di pagamento sono emessi in euro o nella valuta estera e registrati applicando il tasso di cambio del giorno dell’operazione.

La circolare precisa infine che gli accertamenti sanitari a carico di istituzioni estere saranno effettuati dall’INPS solo per le pensioni di invalidità, con rinvio alla specifica circolare sulle prestazioni pensionistiche.

Punti principali

Entrata in vigore dei nuovi regolamenti UE

Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72 sono sostituiti dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, con alcune ipotesi residuali di applicazione della vecchia disciplina. La circolare richiama la precedente istruzione generale e si concentra sulle disposizioni specifiche in materia di malattia e maternità.

Prestazioni in denaro e prestazioni in natura

Le prestazioni in natura, intese come cure mediche e servizi connessi, restano nell’ambito delle competenze del Ministero della Salute e delle ASL, mentre l’INPS gestisce le prestazioni in denaro. La circolare chiarisce che le regole del coordinamento UE riguardano entrambe le categorie ma con competenze amministrative diverse.

Totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi

L’articolo 6 del regolamento di base impone il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione, attività autonoma o residenza maturati in altri Stati membri quando ciò sia necessario per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni o per l’accesso all’assicurazione volontaria. La circolare illustra anche le regole tecniche di conversione dei periodi espresse in giorni, settimane, mesi o trimestri, e la necessità che i periodi non si sovrappongano.

Malattia in denaro: regole per lavoratori a termine e agricoli

Per i lavoratori a tempo determinato il diritto alla malattia si perfeziona normalmente con l’instaurazione del rapporto, ma la totalizzazione può incidere sul prolungamento del periodo indennizzabile. Per gli operai agricoli a tempo determinato il cumulo con periodi esteri agricoli è ammesso per raggiungere il requisito delle 51 giornate, con limiti e modalità precise sulla documentazione e sull’anno solare di riferimento.

Maternità e paternità assimilate

La circolare disciplina il cumulo per le prestazioni di maternità per operai agricoli a termine, lavoratori domestici e, per l’assegno di maternità a carico dello Stato, prevede che i requisiti possano essere raggiunti mediante totalizzazione con periodi esteri non sovrapposti. Per le lavoratrici autonome non è invece necessaria la totalizzazione, in quanto il requisito coincide con la copertura contributiva del periodo indennizzabile.

Lavoro in uno Stato UE diverso da quello competente

Per le prestazioni in denaro in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso da quello competente, la circolare descrive la procedura che deve seguire l’assicurato, l’istituzione di residenza/dimora e l’istituzione competente. Sono richiamati i termini per la trasmissione del certificato medico e la validità del certificato rilasciato nello Stato estero come se fosse emesso nello Stato competente.

Prestazioni ai pensionati e assistenza sanitaria

La circolare distingue le ipotesi in cui il pensionato abbia diritto alle prestazioni nello Stato di residenza e quelle in cui tale diritto manchi. In quest’ultimo caso il costo grava, in base ai criteri di priorità, sullo Stato che eroga la pensione o, in caso di più pensioni, sullo Stato alla cui legislazione l’interessato è stato più a lungo o da ultimo soggetto.

Perizie mediche e controlli amministrativi transfrontalieri

Le perizie mediche e i controlli amministrativi per persone residenti o domiciliate in un altro Stato membro possono essere richiesti dall’istituzione competente all’istituzione del luogo di residenza/dimora. La circolare indica la trasmissione delle relazioni, il rimborso dei costi sostenuti e il ruolo dell’INPS e delle ASL a seconda di chi sia l’istituzione competente o creditrice.

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