Sentenza n. 859/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente che disponeva la chiusura e l’interdizione della circolazione pedonale e veicolare, nonché dell’accesso carrabile e della sosta, in un’area pubblica interessata da cedimenti e smottamenti del terreno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale adottata a seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, con cui era stato vietato l’accesso all’area antistante le loro abitazioni per ragioni di sicurezza connesse al cedimento del terreno. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, lamentando l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, nonché eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione, difetto di accertamento e difetto di istruttoria. In particolare, hanno sostenuto che il Comune non avrebbe dimostrato, mediante adeguati accertamenti tecnico-scientifici, l’effettiva entità e imminenza del pericolo, né l’impossibilità di fronteggiarlo con strumenti ordinari. Hanno inoltre censurato il carattere sine die dell’interdizione, la mancata previsione di opere concrete di messa in sicurezza e il sacrificio integrale del diritto di proprietà e di fruizione degli immobili, deducendo l’omessa valutazione di misure alternative e producendo una perizia geologica di parte secondo cui gran parte del piazzale sarebbe stata sicura, purché fosse mantenuta una distanza di rispetto dal ciglio della scarpata. Le ricorrenti hanno anche evidenziato che la situazione di pericolo sarebbe stata determinata o aggravata dall’inerzia comunale nella manutenzione dell’area pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’atto come ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, volta a prevenire e rimuovere gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il Collegio ha ricordato che tali ordinanze, in quanto espressione di un potere extra ordinem e a contenuto atipico, richiedono un pericolo imminente e irreparabile non fronteggiabile con strumenti ordinari, l’impossibilità di differire l’intervento, un limite temporale di efficacia e il rispetto della proporzionalità. Nel caso concreto, tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti sulla base dell’accertamento della Polizia Locale, delle precedenti segnalazioni degli stessi residenti e della documentazione tecnica predisposta per la richiesta di finanziamenti regionali. Il cedimento del terreno, lo smottamento di terra e materiale pietroso e l’accessibilità dell’area da una pubblica via dimostravano l’esistenza di un pericolo oggettivo e imminente per la collettività. La circostanza che il pericolo fosse noto da tempo non escludeva l’urgenza, potendo il protrarsi della situazione aggravarla. Il termine finale dell’ordinanza è stato ritenuto ricavabile dal suo contenuto complessivo e coincidente con la disponibilità del finanziamento necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. L’istruttoria e la motivazione sono state considerate sufficienti, anche perché fondate su accertamenti tecnici, segnalazioni delle ricorrenti e sopralluogo degli agenti comunali. La perizia di parte non ha escluso la ragionevolezza della misura, poiché ammetteva che l’aumento dell’afflusso d’acqua avrebbe ridotto drasticamente il fattore di sicurezza, determinando una potenziale instabilità della scarpata. È stata infine ritenuta proporzionata l’interdizione dell’area, considerando che le abitazioni disponevano di un ulteriore accesso pedonale da via Volta e rimanevano quindi fruibili. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
La disposizione è richiamata dalle ricorrenti per contestare la sussistenza dei presupposti del potere contingibile e urgente; la decisione si concentra tuttavia sull’art. 54 d.lgs. 267/2000.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il potere richiede pericolo imminente e irreparabile, impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, urgenza, delimitazione temporale e proporzionalità della misura.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alle memorie depositate dalle ricorrenti in vista della trattazione di merito.
Massime di principio
- Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, in quanto espressione di un potere extra ordinem e a contenuto atipico, sono legittime solo in presenza di un pericolo imminente e irreparabile per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, dell’impossibilità di differire l’intervento, di una delimitazione temporale dell’efficacia e del rispetto del principio di proporzionalità.
- La circostanza che una situazione di pericolo sia conosciuta da tempo e si protragga senza che l’evento dannoso si sia ancora verificato non esclude, di per sé, la contingibilità e l’urgenza: il ritardo nell’intervento può aggravare il rischio e rendere necessario l’esercizio del potere extra ordinem.
- Il requisito dell’istruttoria e della motivazione di un’ordinanza contingibile e urgente può essere soddisfatto mediante la valutazione complessiva di sopralluoghi della Polizia Locale, segnalazioni dei soggetti interessati e accertamenti tecnici già effettuati dall’amministrazione, purché tali elementi dimostrino concretamente l’esistenza del pericolo.
- Il termine finale di efficacia di un’ordinanza contingibile e urgente può essere ricavato dal contenuto complessivo dell’atto quando risulti collegato a un evento oggettivamente individuabile, quale la disponibilità del finanziamento necessario alla realizzazione degli interventi definitivi di messa in sicurezza.
- L’interdizione di un’area privata o pubblica accessibile alla collettività può ritenersi proporzionata quando sia necessaria a prevenire un rischio concreto di cedimento e gli immobili interessati restino comunque fruibili mediante accessi alternativi, con prevalenza dell’interesse alla tutela dell’incolumità pubblica.
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