Sentenza n. 1573/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del Ministro dell’Interno (firmato per il Ministro dal Sottosegretario di Stato) prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente a mezzo raccomandata atti giudiziari (-OMISSIS-) il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione di cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente, in data -OMISSIS-; 2) ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato sulla base dei precedenti penali dell'ex-coniuge
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato esclusivamente sulla ritenuta valenza ostativa dei precedenti penali dell'ex-coniuge, nonostante la ricorrente fosse separata di fatto dal 2016, avesse ottenuto la separazione giudiziale e successivamente lo scioglimento del matrimonio. Sono stati dedotti carente, omessa e contraddittoria motivazione, errata interpretazione e violazione della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. La censura sostanziale riguardava l'illegittima attribuzione alla ricorrente di conseguenze sfavorevoli derivanti da condotte penalmente riferibili a un soggetto terzo, senza una valutazione individuale della sua personalità, della sua condotta di vita, del grado di integrazione e dell'effettiva incidenza dei precedenti dell'ex-coniuge sulla meritevolezza della concessione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che la valutazione della domanda di cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 implica un ampio potere discrezionale dell'Amministrazione, chiamata a ponderare l'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e la sua adesione ai valori e alle regole dell'ordinamento. Tuttavia, gli elementi favorevoli all'integrazione e quelli potenzialmente ostativi non possono essere considerati separatamente, poiché un fatto astrattamente negativo può perdere o attenuare la propria rilevanza se valutato nel complessivo contesto della personalità e della condotta dello straniero. Quando il fatto ostativo è riferibile a un'altra persona, come l'ex-coniuge, l'Amministrazione non può assumerlo automaticamente come causa di diniego. Deve invece verificare e motivare il concreto collegamento tra tale fatto e la posizione personale del richiedente, eventualmente dimostrando uno scarso inserimento dell'intero nucleo familiare nel contesto sociale. Nel caso concreto il provvedimento non spiegava adeguatamente tale collegamento e non conteneva un'adeguata istruttoria sulla personalità della ricorrente, sull'effettiva commissione di reati da parte sua, sulla qualificazione e rilevanza dei reati dell'ex-coniuge e sulle loro eventuali implicazioni extrapenali. Il diniego è stato quindi ritenuto carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale e viziato anche per contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza comporta una valutazione discrezionale della meritevolezza del richiedente, dell'inserimento nella comunità nazionale e della sua adesione ai valori e alle regole dell'ordinamento.
art. 27, comma 1, Cost.
Il principio di personalità della responsabilità penale impedisce di attribuire automaticamente al richiedente conseguenze sfavorevoli derivanti da condanne penali riferibili a un soggetto terzo, salvo una specifica istruttoria sul concreto collegamento tra la condotta del terzo e la posizione del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale di una domanda di cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione deve ponderare unitariamente gli indici di integrazione sociale, familiare ed economica e gli elementi eventualmente sintomatici della mancata adesione ai valori dell'ordinamento; non può trattare i primi come meri presupposti formali e i secondi come automaticamente ostativi.
- I precedenti penali di un familiare o dell'ex-coniuge del richiedente non possono costituire, da soli e automaticamente, motivo di diniego della cittadinanza. Occorre una specifica istruttoria e una motivazione sul concreto collegamento tra tali precedenti e la personalità, la condotta di vita o il grado di integrazione del richiedente.
- Quando l'Amministrazione valorizza condotte penalmente riferibili a componenti del nucleo familiare, deve dimostrare e motivare, ove rilevante, lo scarso inserimento dell'intero nucleo familiare nel contesto sociale e la conseguente incidenza sulla meritevolezza individuale del richiedente.
- Il diniego di cittadinanza fondato su condanne di terzi è illegittimo se non valuta la personalità della responsabilità penale, l'assenza o presenza di condotte proprie del richiedente, la qualificazione dei reati considerati e le loro effettive implicazioni extrapenali, nell'ambito di un esame complessivo della condotta di vita dello straniero.
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