Cassazione Penale, Ordinanza n. 25131/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato condannato per fatti ritenuti integrare estorsione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che i fatti sarebbero stati riconducibili a una pretesa creditoria dell'imputato; 2) omessa motivazione sulla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione del bilanciamento favorevole tra attenuanti generiche e recidiva. La Corte osserva che il primo motivo riproponeva censure già dedotte in appello e disattese, e che mancavano elementi processuali idonei a dimostrare un diritto dell'imputato sull'intero ammontare del libretto intestato alla nipote. Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che nei motivi di appello non era stata chiesta la prevalenza delle generiche sulla recidiva, ma piuttosto l'esclusione della recidiva e la concessione delle generiche prevalenti sull'aggravante. La Corte d'appello aveva comunque risposto alla richiesta di esclusione della recidiva, valorizzando la presenza di precedenti omogenei sintomatici di perdurante inclinazione a delinquere e dell'inefficacia rieducativa delle precedenti condanne. Il terzo motivo è ritenuto inammissibile e manifestamente infondato perché il giudizio di bilanciamento era comunque precluso dall'art. 69, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'esito resta immutato anche alla luce della memoria successivamente depositata. La motivazione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi e, per quanto riguarda il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, sulla preclusione legislativa di cui all'art. 69, quarto comma, c.p.
Norme richiamate
art. 69, quarto comma, c.p.
la norma preclude il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva nei casi previsti, rendendo inammissibile la doglianza che chieda tale bilanciamento favorevole.
art. 616 c.p.p.
è la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che emerga una effettiva e dimostrata pretesa giuridicamente tutelabile dell'agente; in mancanza di elementi processuali che provino un diritto specifico sul bene o sulla somma pretesa, la qualificazione di estorsione può essere confermata.
- Nel giudizio di legittimità non è utile riproporre censure già devolute e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: in tal caso il motivo è manifestamente infondato.
- La doglianza sulla mancata motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze deve corrispondere alla reale richiesta formulata in appello; se in appello si è chiesta l'esclusione della recidiva, non può poi denunciarsi l'omessa pronuncia su una richiesta diversa.
- La recidiva può essere confermata quando il rapporto tra il nuovo reato e precedenti omogenei mostri perdurante inclinazione a delinquere e scarsa efficacia rieducativa delle precedenti condanne.
- Quando la legge prevede l'inderogabile divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, il relativo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il bilanciamento favorevole è giuridicamente precluso.
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