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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota della Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce il divieto assoluto di utilizzo di “dizionari o vocabolari, formulari, tavole periodiche degli elementi, mappe concettuali, personal computer, tablet, smartphone o dispositivi similari” per tutti gli studenti con DSA, senza alcuna valutazione individualizzata; - del provvedimento del CInAP dell’Università degli Studi di Catania, comunicato al ricorrente in data 19 novembre 2025, con cui venivano concesse soltanto alcune delle misure compensative richieste per lo svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, negando l’uso della calcolatrice scientifica, delle mappe concettuali, dei formulari nonché del correttore ortografico; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202514805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale recante il divieto generale di utilizzo di determinati strumenti compensativi per gli studenti con DSA e provvedimento universitario che aveva negato alcune misure compensative nella prova di ammissione a Medicina e Chirurgia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, certificato come persona con handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e affetto da DSA, impugnava la nota della Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui prevedeva il divieto assoluto di utilizzare dizionari o vocabolari, formulari, tavole periodiche, mappe concettuali, personal computer, tablet, smartphone e dispositivi similari per tutti gli studenti con DSA, nonché il provvedimento del CInAP dell’Università degli Studi di Catania relativo alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. L’università aveva accolto soltanto parte delle misure compensative richieste, negando l’uso della calcolatrice scientifica, delle mappe concettuali, dei formulari e del correttore ortografico. Il ricorso era proposto per ottenere l’annullamento degli atti, previa sospensione della loro efficacia, sostenendo che le misure richieste fossero indispensabili per assicurare pari opportunità nella prova selettiva. Il giudizio non è stato esaminato nel merito perché, nelle more, il ricorrente ha superato il test di ammissione e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il superamento della prova di ammissione ha fatto venir meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perduto l’interesse alla decisione; in tal caso il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio alla decisione nel merito. Le questioni relative alla legittimità del divieto ministeriale e al diniego delle singole misure compensative non sono state pertanto esaminate. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il testo richiama la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare.

    La causa può essere definita con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni processuali previste e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    Il ricorrente è certificato quale soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1.

    La disposizione è richiamata quale base della certificazione della condizione di disabilità del ricorrente, senza essere applicata ai fini della decisione processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

    Il giudice dispone l’oscuramento dei dati personali e sanitari in sede di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo richiama i presupposti per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

    La disposizione è richiamata a tutela dei dati appartenenti a categorie particolari, inclusi quelli relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Il testo richiama la norma, come modificata dal d.lgs. 101/2018, ai fini dell’oscuramento dei dati sanitari.

    La disposizione concorre a fondare la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso l’interesse alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso, quando viene meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
  • A seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio all’esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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