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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale presentato da Favecos S.r.l. Società Benefit: - della determinazione n. 837 in data 25 settembre 2025, con la quale la Centrale unica di committenza ha disposto l’aggiudicazione in favore di Italgreen S.p.A. della procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto sportivo polivalente “G. Ferrarini” (CIG B7B75D9A1C - CUP I72H22000050006 – CUI L80014590352202500008); - dei verbali della Commissione, nelle parti in cui è stato attribuito a Italgreen il punteggio tecnico in modo errato/irragionevole; - del bando/disciplinare di gara, in particolare nella parte in cui è prevista in modo irragionevole/illegittimo l’attribuzione del punteggio al criterio 1.3 (Spessore massimo del filato); ………..per il risarcimento - in forma specifica del danno subito, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia, - in subordine, per equivalente economico; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Italgreen S.p.A.: - della determinazione n. 837 in data 25.09.2025 dell’Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza, avente ad oggetto “Procedura telematica aperta sotto-soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto sportivo polivalente ‘G. Ferrarini’ - Comune di Castellarano (RE) CUP: I72H22000050006 CUI: L80014590352202500008 CPV 45212200-8 Lavori di costruzione impianti sportivi - Aggiudicazione”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui hanno attribuito illegittimamente all’offerta tecnica della Favecos S.r.l. Società Benefit n. 10 punti in relazione al sub-criterio di valutazione “2.1 Riciclabilità del manto” e n. 5 punti in relazione al sub-criterio di valutazione “2.2 Certificazione EDP (recte, EPD: n.d.r.)”, nonché del “bando/disciplinare di gara”, nella parte in cui prevede che il requisito di cui al sub-criterio di valutazione “1.7 Sanificazione” può essere dimostrato (anche) “da Attestato LND in corso di validità”.

Giustizia amministrativa202500575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto sportivo polivalente comunale in favore dell'aggiudicataria, nonché gli atti di gara e i punteggi tecnici attribuiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha contestato l'aggiudicazione e i punteggi tecnici attribuiti all'aggiudicataria, deducendo violazione degli artt. 71, 79, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e violazione della par condicio. In particolare, ha censurato: a) la struttura del sub-criterio 1.3, relativo allo spessore massimo del filato, che attribuiva 3 punti per spessori da 351 a 574 micron e 7 punti per spessori pari o superiori a 575 micron, ritenendo sproporzionato lo scatto di punteggio tra 570 e 575 micron; b) la mancata considerazione dei margini di tolleranza indicati nelle schede tecniche dei prodotti; c) la durata e l'attendibilità dell'attestato LND prodotto dall'aggiudicataria; d) l'attribuzione all'aggiudicataria di 10 punti per il sub-criterio 1.7, relativo alla presenza di additivo antibatterico, sostenendo che il rapporto di prova non fosse riferibile allo specifico prodotto offerto e che i prodotti delle concorrenti fossero sostanzialmente identici. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica, con subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia, o in subordine per equivalente. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro i punteggi attribuiti alla ricorrente per la riciclabilità del manto e la certificazione EPD e contro la previsione della lex specialis che ammetteva, per la sanificazione, l'attestato LND come alternativa al report di laboratorio; una delle censure incidentali è stata poi rinunciata.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto legittima la scelta discrezionale della stazione appaltante di articolare il sub-criterio relativo allo spessore del filato in tre fasce con punteggi 0, 3 e 7. La ricorrente non ha dimostrato, mediante parametri tecnici, dati di mercato o certificazioni, che la soglia di 575 micron fosse manifestamente illogica o che gli spessori di 570 e 575 micron fossero equivalenti quanto a performance. La proposta alternativa di graduazione dei punteggi è stata considerata arbitraria e non idonea a dimostrare l'illegittimità della disciplina di gara. Il principio di equivalenza è stato ritenuto non pertinente, poiché la controversia riguardava la misurazione oggettiva dello spessore e non l'equivalenza complessiva delle prestazioni del prodotto. È stata respinta anche la censura sui margini di tolleranza: ai fini dell'attribuzione del punteggio, la lex specialis imponeva di utilizzare esclusivamente l'attestato LND o il report di laboratorio prodotti in gara, e l'attestato LND dell'aggiudicataria indicava lo spessore di 575 micron senza margini di tolleranza. La doglianza sulla durata del certificato LND è stata ritenuta inconferente, non essendo stata allegata la sua incidenza sulla legittimità degli atti. La censura sull'inattendibilità del certificato è stata dichiarata inammissibile perché proposta soltanto in corso di giudizio, senza ricorso principale o motivi aggiunti; comunque, il TAR ha rilevato che l'attestato costituiva un aggiornamento di quello precedente e si riferiva al medesimo filato, il cui spessore era passato da 570 a 575 micron. Quanto al sub-criterio 1.7, la mancata attribuzione dei 10 punti alla ricorrente è stata ritenuta corretta, perché il bando richiedeva la prova della presenza dell'additivo antibatterico mediante attestato LND o report di laboratorio e la ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione idonea né richiamato il requisito nella relazione tecnica. È stata ritenuta sufficiente, invece, la documentazione prodotta dall'aggiudicataria: il rapporto di prova riguardava un filato Double X appartenente alla tipologia utilizzata per il sistema Double X Plus offerto in gara. La ricorrente non ha fornito prova tecnica dell'inattendibilità o della non riferibilità del rapporto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale aveva consolidato la posizione dell'aggiudicataria. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle tre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Base normativa della procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle specifiche tecniche e delle caratteristiche dei prodotti.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle specifiche tecniche e all'equivalenza delle caratteristiche dell'offerta.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione e alla graduazione dei punteggi tecnici; il TAR ha ritenuto non dimostrata la manifesta irragionevolezza della soglia e della struttura tabellare.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato incidentalmente con riguardo al separato ricorso per l'accesso agli atti presso la LND.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato incidentalmente con riferimento al rito applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • La scelta della stazione appaltante di articolare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e di graduare i relativi punteggi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o palese irragionevolezza; l'operatore che contesta la soglia tecnica deve fornire specifici elementi tecnici, di mercato o prestazionali idonei a dimostrarne l'inadeguatezza.
  • Quando la lex specialis stabilisce che i valori e le caratteristiche del prodotto devono essere desunti esclusivamente da attestati o report prodotti in gara, la commissione deve attenersi a tali documenti e non può sostituirli con dati ricavati da schede tecniche partecipative o da autodichiarazioni; il dato certificato nell'attestato rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio e vincola l'offerente anche sul piano contrattuale.
  • La contestazione dell'attendibilità o della veridicità di una certificazione prodotta in gara costituisce una censura nuova se formulata per la prima volta in memoria sulla base di documenti acquisiti in corso di giudizio; essa deve essere proposta tempestivamente con motivi aggiunti, quando la parte abbia acquisito gli elementi necessari per articolare la contestazione.
  • Se la lex specialis richiede la prova documentale di una caratteristica migliorativa mediante attestato LND o report di laboratorio e il concorrente non produce alcuna documentazione idonea né richiama il requisito nella propria relazione tecnica, è legittima l'attribuzione del punteggio pari a zero; la mera conoscenza o rassicurazione proveniente dal produttore non sostituisce la prova richiesta dalla disciplina di gara.
  • Un rapporto di prova riferito a un filato identificato con una denominazione di serie può essere ritenuto riferibile al sistema di manto offerto in gara quando il concorrente dimostri l'utilizzabilità di quel filato per la produzione del sistema certificato; la contestazione richiede una prova tecnica concreta della non riferibilità o dell'inattendibilità del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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