Sentenza n. 956/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del Nuovo Polo Pediatrico di eccellenza di Palermo in favore del RTI Matarrese-Adiramef, con i connessi verbali, verifiche dei requisiti, soccorso istruttorio e diniego di riesame
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l'ammissione e l'aggiudicazione in favore del RTI Matarrese-Adiramef. Con i primi quattro motivi ha dedotto: l'insufficienza della cifra d'affari richiesta dall'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 e dal disciplinare per l'utilizzo della classifica VIII nelle categorie OG1 e OG11, sostenendo che il requisito dovesse essere calcolato sull'intero importo dell'appalto e che non fosse posseduto né dal raggruppamento né dalle singole imprese in relazione alle quote di esecuzione; l'inidoneità degli avvalimenti stipulati dalla mandataria per integrare la cifra d'affari; l'inidoneità dell'avvalimento stipulato dalla mandante per la categoria OG1, per insufficiente indicazione delle risorse umane e tecniche; l'assenza, nella documentazione di gara, di una valida dichiarazione di subappalto necessario per le lavorazioni OG11 della mandante Adiramef, con conseguente inutilizzabilità del soccorso istruttorio. Con il quinto motivo ha dedotto il contrasto dell'offerta aggiudicataria con il paragrafo 3.2.5 del D.M. 256/2022 sui CAM, chiedendo l'esclusione del RTI oppure l'azzeramento del punteggio premiale attribuito per il sub-criterio C.1 relativo ai materiali da filiera corta o chilometro zero. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro l'ammissione e la valutazione dell'offerta della ricorrente, sostenendo, tra l'altro, l'assenza di indicazione delle consorziate esecutrici da parte di consorzi stabili e chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il giudizio riguardava inoltre la legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale della Salute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale della Salute, poiché gli atti impugnati erano imputabili esclusivamente a Invitalia S.p.A., estromettendoli dal giudizio. Ha esaminato prioritariamente il ricorso principale secondo il criterio della ragione più liquida, ritenendo che il suo eventuale rigetto avrebbe fatto venir meno l'interesse al ricorso incidentale. Il primo motivo è stato respinto: il requisito della cifra d'affari previsto per gli appalti superiori alla soglia della classifica VIII deve essere rapportato all'importo della singola categoria di lavorazione per la quale è richiesta la classifica VIII, e non all'importo complessivo dell'appalto. Tale soluzione è coerente con il sistema SOA, fondato sulla specializzazione per categorie e classifiche, con gli artt. 100 del d.lgs. 36/2023 e 2 dell'Allegato II.12, nonché con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis. Il secondo motivo è stato respinto perché la cifra d'affari costituisce requisito di capacità economico-finanziaria, suscettibile di essere dimostrato mediante avvalimento; inoltre, i contratti contestati indicavano le risorse umane e tecniche messe a disposizione. Il terzo motivo è stato respinto: ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 l'oggetto dell'avvalimento deve essere specifico, ma può risultare anche determinabile, senza necessità di una rigida quantificazione dei mezzi, delle qualifiche o del numero del personale, purché il contratto consenta di individuare le funzioni e i criteri di quantificazione delle risorse. Il contratto con Sacogen è stato ritenuto sufficientemente dettagliato e idoneo a dimostrare l'avvalimento della qualificazione SOA. Il quarto motivo è stato respinto perché la mandante aveva dichiarato nel DGUE di voler subappaltare il 100% delle lavorazioni OG11 di propria competenza; la mancata reiterazione della dichiarazione in altra sezione del DGUE costituiva mera ambiguità, non omissione assoluta, ed era comunque regolarizzabile mediante soccorso istruttorio. Il quinto motivo è stato respinto: il criterio relativo alla filiera corta o al chilometro zero era un criterio premiale, non una prescrizione escludente. L'eventuale mancato possesso dei presupposti avrebbe potuto incidere sul punteggio, non determinare l'esclusione. La stazione appaltante aveva inoltre adattato il criterio alle specificità dell'intervento, senza recepire automaticamente soglie o prescrizioni ulteriori del D.M. 256/2022; la valutazione tecnica della commissione non presentava manifesta o macroscopica erroneità o irragionevolezza. Il ricorso principale è stato quindi rigettato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 7.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle tre parti vittoriose indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 100 d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati; l'attestazione di qualificazione è rilasciata dagli organismi SOA secondo il sistema disciplinato dall'Allegato II.12
La qualificazione per lavori pubblici è articolata per categorie e classifiche, secondo il sistema SOA.
art. 2, comma 2, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
in caso di raggruppamento, l'incremento si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara
L'importo dei lavori rilevante per l'incremento della qualificazione va riferito alla specifica categoria di lavorazione interessata.
art. 2, comma 5, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
l'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000
La classifica VIII è convenzionalmente rapportata alla soglia di euro 20.658.000 ai fini della disciplina della qualificazione.
art. 2, comma 6, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato ... una cifra d'affari ... non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara
La cifra d'affari integrativa deve essere calcolata in relazione all'importo a base di gara della singola categoria per la quale è richiesta la classifica VIII, non sull'importo complessivo dell'appalto.
art. 68 d.lgs. 36/2023
Nel raggruppamento ciascuna impresa deve possedere i requisiti prescritti per le categorie e le quote di lavori che si è impegnata a realizzare, secondo la disciplina applicabile ai requisiti del raggruppamento.
art. 30 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
Conferma, per i raggruppamenti, l'obbligo di qualificazione delle singole imprese rispetto alle categorie e alle quote di esecuzione dichiarate.
art. 18, comma 6, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata: a) da idonee referenze bancarie; b) dalla cifra di affari ... realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta
La cifra d'affari è un requisito di capacità economico-finanziaria e non di capacità tecnico-professionale.
art. 104 d.lgs. 36/2023
il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico
L'avvalimento richiede l'indicazione specifica delle risorse, ma l'oggetto può essere determinabile sulla base del contenuto complessivo del contratto; non è necessaria una rigida quantificazione di ogni mezzo o unità di personale.
art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti ... inseriscono ... almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
L'obbligo riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali obbligatorie dei CAM; i criteri premiali possono essere modulati dalla stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l'interpretazione dell'avvalimento verso soluzioni non meramente formalistiche, purché sia assicurata l'effettiva disponibilità delle risorse.
art. 42, comma 1, c.p.a.
Il ricorso incidentale può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale sia rigettato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel sistema di qualificazione SOA, quando un appalto comprende più categorie di lavorazioni e una categoria supera la soglia convenzionale della classifica VIII, la cifra d'affari integrativa prevista dall'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 deve essere calcolata in relazione all'importo a base di gara della singola categoria interessata, non sull'importo complessivo dell'appalto.
- La cifra d'affari richiesta dall'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 costituisce requisito di capacità economico-finanziaria e può essere dimostrata mediante avvalimento, purché il contratto consenta l'effettiva disponibilità del requisito e delle risorse necessarie.
- Il contratto di avvalimento è valido quando l'oggetto, pur non indicando in modo rigidamente numerico ogni mezzo o unità di personale, consenta di individuare, anche mediante interpretazione complessiva e per relationem, le risorse messe a disposizione, le funzioni dell'ausiliaria e i criteri per quantificarle.
- La dichiarazione di voler subappaltare integralmente le lavorazioni di una categoria obbligatoria, coordinata con l'indicazione della qualificazione posseduta per la medesima categoria, può integrare una valida dichiarazione di subappalto necessario; la mancata ripetizione della dichiarazione in una diversa sezione del DGUE costituisce ambiguità regolarizzabile, non omissione assoluta, quando la volontà dell'operatore risulti già univocamente dagli atti di gara.
- La violazione o il mancato possesso dei presupposti di un criterio ambientale premiale non comporta l'esclusione dalla gara, ma può incidere esclusivamente sull'attribuzione del relativo punteggio; la stazione appaltante può adattare il criterio premiale alle specificità dell'intervento, purché la lex specialis ne definisca il contenuto applicabile.
- Il ricorso incidentale escludente può essere esaminato dopo quello principale; se il ricorso principale è rigettato e viene meno l'interesse dell'aggiudicatario all'esame delle censure incidentali, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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