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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4301/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (durata anni 2) disposta in relazione a sentenze di cognizione successive e precedenti, denunciando: 1) violazione dell'art. 209 (contestazione che sarebbero state applicate due misure di sicurezza invece di unificarle); 2) violazione dell'art. 228 cod. pen. per carenza di valutazione concreta della pericolosità sociale, contestando che i giudici si siano basati unicamente sulla mancata dissociazione e che gli avessero attribuito dichiarazioni non rese dal ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto infondata la censura sull'art. 209, osservando che la sentenza di cognizione ha unificato le posizioni e ha rideterminato la misura di sicurezza (da anni 3 a anni 2) e che eventuali contestazioni sull'unificazione dovevano essere dedotte in sede di impugnazione. Quanto alla persistenza della pericolosità, il Tribunale di sorveglianza ha fornito motivazione concreta richiamando elementi di fatto (provvedimento disciplinare del 20/01/2020; assenza di riflessione sulle condotte; negazione dei fatti/atteggiamenti rivendicativi; recidiva dopo precedente libertà vigilata eseguita per otto mesi; segnalazioni per violenza a pubblico ufficiale e inosservanza di provvedimenti). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 209 cod. pen.

    Il ricorrente invoca la norma per dire che non si sarebbero dovute applicare due misure. La Corte rileva però che la questione di unificazione è stata sostanzialmente trattata in sede di cognizione e che l'unificazione e la rideterminazione della misura risultano legittime.

  • art. 209 cod. proc. pen.

    Giurisprudenza citata: «è legittima l'applicazione da parte del giudice della cognizione di una misura di sicurezza di specie analoga a quella già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato in riferimento a un diverso reato, operando l'obbligo di unificazione di misure concorrenti di cui all'art. 209 cod. proc. pen. solo quando le stesse siano tutte in esecuzione o debbano comunque essere eseguite e, quindi, quando i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi» (Sez. 1, n. 8133 del 18/02/2022)

    La Corte applica il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice della cognizione può applicare e rideterminare una misura analoga già in corso se una sentenza definitiva è stata unificata con quella oggetto del giudizio; l'obbligo di unificazione formale delle misure sussiste solo quando le misure siano tutte in esecuzione o definitivamente inefficaci separatamente.

  • art. 228 cod. pen.

    Il ricorrente lamentava violazione di questa norma relativa alla valutazione della pericolosità sociale. La Corte ritiene invece che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto una valutazione concreta richiamando plurimi elementi fattuali idonei a fondare la persistenza della pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la misura di sicurezza è stata rideterminata nella sentenza di cognizione che ha unificato più pronunce, la questione dell'eventuale applicazione duplice di misure deve essere sollevata con i motivi di impugnazione: la rinnovata applicazione/ridefinizione da parte del giudice di cognizione è lecita quando implica un'unificazione con una sentenza definitiva.
  • Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare la persistenza della pericolosità sociale, deve motivare con elementi concreti e attuali (provvedimenti disciplinari, comportamenti post-sanzione, segnalazioni di polizia, mancata dissociazione, recidiva etc.); valutazioni generiche o meramente assertive del difensore sono insufficienti.
  • Le censure formali sull'unificazione delle misure concorrenti sono prive di efficacia se non proposte tempestivamente nelle opportune sedi processuali; la giurisprudenza distingue tra misure in esecuzione e misure non più eseguibili separatamente.
  • In caso di rigetto del ricorso per carenza di fondamento, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare il merito dell'impugnazione prima di proporla è importante per evitare conseguenze economiche.
  • L'attribuzione di specifiche dichiarazioni al condannato deve essere correttamente riportata nei provvedimenti: contestazioni su errate attribuzioni richiedono una contestazione puntuale e documentata per essere ritenute rilevanti.

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