Sentenza del 11/07/2018 n. 6685 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N.28/2018 ACCERTAMENTO - ATTI di ACCERTAMENTO - Annullamento parziale dell'Atto impositivo - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento e della precedente iscrizione a ruolo effettuate sulla base di un atto impositivo successivamente annullato in parte dal giudice tributario. La questione riguardava se l'Amministrazione potesse limitarsi a ridurre o correggere l'importo già iscritto a ruolo mediante uno sgravio, adeguandolo a quanto stabilito dalla sentenza, oppure dovesse procedere a una nuova iscrizione a ruolo fondata sulla sentenza di annullamento parziale.
La decisione
È stato affermato che l'annullamento parziale dell'atto impositivo elimina tale atto dalla sfera giuridica e lo sostituisce con la sentenza tributaria quale nuovo titolo per la riscossione. Di conseguenza, la precedente iscrizione a ruolo, basata sull'atto originario, perde legittimità e la cartella fondata su di essa è nulla. Non è sufficiente un semplice provvedimento di sgravio o una rettifica dell'importo già iscritto: l'Amministrazione deve effettuare una nuova iscrizione a ruolo, fondata sulla sentenza e limitata alle somme da essa risultanti.
Massime di principio
- Quando un giudice tributario annulla anche solo parzialmente l'atto impositivo, la riscossione non può continuare a fondarsi sul ruolo originario, perché viene meno il titolo su cui esso era basato.
- La sentenza tributaria che ridetermina o conferma in parte il debito diventa il nuovo titolo giustificativo della riscossione; l'Amministrazione deve quindi adeguare formalmente il ruolo attraverso una nuova iscrizione.
- Un semplice sgravio parziale o una correzione contabile della cartella non sostituisce la necessaria rinnovazione del ruolo quando il titolo originario è stato modificato dal giudice.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se la cartella e il ruolo richiamino ancora l'atto impositivo originario invece della sentenza: tale difetto può comportare la nullità della cartella, almeno per la parte interessata dall'annullamento.
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