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Sentenza

Sentenza n. 2511/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 3517 del 22.01.2026, avente ad oggetto: “Comunicazione di diniego su istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. Legge n. 241/1990 – prot. ingr. n. 58193/2025”, a firma del Capo Ufficio Legale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lodi, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso presentata dal dott. Mario Spinola in data 12.12.2025, prot. dell’Ente n. 58193/2025, nonché per la conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lodi, all’ostensione dei documenti richiesti dall’odierno ricorrente con l’istanza di accesso presentata in data 12.12.2025, prot. dell’Ente 58193/2025 del 12.12.2025.

Giustizia amministrativa202600890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a fatture elettroniche e dati reddituali e fiscali del controinteressato relativi agli anni d’imposta dal 2019 al 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di copia dei file XML relativi alle fatture elettroniche emesse, dal 2019 al 2024, dalla ditta individuale del controinteressato, nonché dei quadri RF, RG e LM eventualmente presenti nelle dichiarazioni dei redditi relative ai medesimi periodi. L’istanza era motivata da esigenze difensive connesse a un procedimento penale per diffamazione promosso a seguito di denuncia-querela del controinteressato e dalla necessità di reperire prove di un asserito sviamento di clientela e di concorrenza sleale dell’ex dipendente, operante nello stesso settore. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo la pertinenza dei documenti alle proprie esigenze di tutela. L’amministrazione ha ritenuto insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, rilevando l’assenza di un nesso diretto e strumentale tra la documentazione fiscale e commerciale richiesta e le posizioni giuridiche invocate, nonché la natura riservata e commercialmente sensibile dei dati. Il ricorrente ha inoltre prospettato la possibilità di adottare modalità di ostensione idonee a bilanciare gli interessi contrapposti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al procedimento penale per diffamazione, ha ritenuto che il reato riguardasse una dichiarazione asseritamente resa dal ricorrente e, quindi, un fatto dichiarativo commesso uno actu, il cui accertamento non richiede la conoscenza dell’attività economica del controinteressato né delle fatture da questi emesse. Manca pertanto un nesso giuridicamente rilevante tra la difesa penale e i documenti richiesti. Anche rispetto alla prospettata concorrenza sleale, il Collegio ha escluso la pertinenza della documentazione: le condotte astrattamente rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c., quali l’uso di liste clienti riservate, i contatti sistematici con la clientela, la violazione di un patto di non concorrenza, l’utilizzo di know-how riservato o campagne denigratorie e confusorie, non sono desumibili dalle fatture elettroniche né dalle dichiarazioni dei redditi. Il ricorrente, inoltre, non aveva dedotto specifici elementi illeciti, pur trattandosi di circostanze rientranti nella sua diretta conoscibilità. La richiesta è stata quindi qualificata come esplorativa dei rapporti economici e fiscali del controinteressato, estesa a numerosi anni d’imposta e genericamente riferita ai clienti dell’impresa. Il riferimento, effettuato in memoria, ad alcuni clienti storici non ha reso l’istanza sufficientemente determinata. Il TAR ha inoltre evidenziato l’incidenza della richiesta sulla riservatezza dei clienti e l’aggravio sproporzionato per l’amministrazione derivante dalla gestione di un’istanza esplorativa riguardante rapporti economici con una pluralità di terzi. Le medesime considerazioni valgono per le dichiarazioni dei redditi, rispetto alle quali non è stato dimostrato quale concreto vantaggio giuridico sarebbe derivato dall’ostensione. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    “per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”

    L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; il collegamento deve essere effettivo e strumentale alla tutela della posizione invocata, non meramente esplorativo.

  • art. 2598 c.c.

    Le condotte di concorrenza sleale devono essere provate attraverso specifici comportamenti illeciti; nel caso esaminato tali comportamenti non erano desumibili dalle fatture elettroniche o dalle dichiarazioni fiscali richieste.

  • art. 595 c.p.

    La contestazione di diffamazione, riferita a una dichiarazione asseritamente resa dal ricorrente, non determina di per sé un titolo legittimante l’accesso alla documentazione fiscale e commerciale del soggetto asseritamente offeso, in assenza di uno specifico nesso funzionale.

  • art. 10 GDPR

    Il riferimento dell’amministrazione alla tutela dei dati non è stato posto autonomamente a fondamento decisivo della pronuncia; la decisione si è basata principalmente sull’assenza del nesso di pertinenza e sulla natura esplorativa della richiesta, considerando anche la riservatezza dei terzi coinvolti.

Massime di principio

  • L’accesso documentale ex artt. 22 e 24 l. 241/1990 presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; non è sufficiente allegare esigenze difensive in modo generico, senza dimostrare la concreta idoneità del documento a incidere sulla posizione giuridica tutelata.
  • Una richiesta di accesso a un’estesa serie di fatture elettroniche e dichiarazioni fiscali di un’impresa concorrente, riferita a plurimi anni d’imposta e alla generalità dei suoi rapporti commerciali, è illegittimamente esplorativa quando il richiedente non individua specifiche condotte illecite desumibili dai documenti richiesti.
  • La pendenza di un procedimento penale per diffamazione non legittima, di per sé, l’accesso alla documentazione fiscale e commerciale del soggetto asseritamente offeso: occorre uno specifico nesso funzionale tra i documenti e le esigenze di difesa nel procedimento penale.
  • Le condotte di concorrenza sleale non possono essere desunte automaticamente da fatture e dati reddituali quando il richiedente non alleghi specifici comportamenti, quali l’uso di liste clienti riservate, contatti sistematici con la clientela, violazione di patti di non concorrenza, utilizzazione di know-how riservato o campagne denigratorie o confusorie.
  • La tutela dell’accesso non può comportare un sacrificio sproporzionato della riservatezza dei clienti e dei terzi coinvolti nei rapporti economici, né imporre all’amministrazione un’attività generalizzata di selezione e schermatura di dati nell’ambito di una richiesta non sufficientemente determinata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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