Cassazione Penale, Sentenza n. 39274/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per mancata e insufficiente motivazione circa la quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione tra quattro distinte condanne: il giudice aveva attribuito identici aumenti (anni 1 e mesi 4 di reclusione e € 2.000 di multa) per ciascun reato satellite limitandosi a richiamare "alla luce dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p.", senza spiegare gli elementi valorizzati per giustificare un aumento non prossimo ai minimi edittali e senza tener conto che talune sentenze erano pronunciate con rito abbreviato (riduzione di cui all'art. 442 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva, rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo e adeguatamente motivato giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione generica e insufficiente, ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite (con grado d'impegno motivazionale commisurato all'entità dell'aumento), ha affermato l'illegittimità di assumere come pena-base una sentenza già comprensiva di continuazione interna senza scorporare i reati già unificati, e ha disposto che l'aumento relativo a reati giudicati con rito abbreviato tenga conto (con espressa indicazione) della diminuzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che legittima l'istanza al giudice dell'esecuzione per la riconsiderazione delle pene esecutive; qui in rapporto all'istanza proposta dal Petruzzo
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4 e 5)
Norme che definiscono le fattispecie di detenzione di stupefacenti con diverse tipologie di offensività (commi 1, 4, 5 rilevanti per qualificare i singoli episodi e la loro diversa gravità)
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; ha rilevanza nella differenziazione di offensività rispetto ai reati di mera detenzione
art. 133 c.p.
Criteri di individualizzazione della pena che il giudice deve considerare nella determinazione dell'aumento per la continuazione; richiamata dal giudice dell'esecuzione ma la semplice enunciazione non è sufficiente come motivazione
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione tra reati e del conseguente aumento di pena; la Corte richiede che la determinazione dell'aumento rispetti il rapporto di proporzione tra le pene e non si traduca in surrettizio cumulo materiale
art. 132 cod. pen.
Riferimento al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la giurisprudenza limita l'abuso di tale discrezionalità richiedendo adeguata motivazione, soprattutto per aumenti non esigui
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte precisa che, quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento deve tenerne conto ed il giudice deve darne conto in motivazione
Sent. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite
Principio vincolante richiamato dalla Corte: obbligo di motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, al fine di consentire il controllo sulla proporzione e sull'assenza di cumulo materiale
Sent. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)
Il giudice dell'esecuzione "non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità"
Indica che il grado di dettaglio motivazionale è correlato all'entità dell'aumento; ma la Corte nel caso concreto ha ritenuto l'aumento non "esiguo" e quindi la motivazione insufficiente
Sent. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
non potendo ritenersi sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base
Afferma che il rispetto del limite numerico non esime il giudice dall'obbligo di motivazione sostanziale che renda verificabile il percorso logico-giuridico seguito
Sent. Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita)
In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena ... è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione
Precisazione che la riduzione per rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e deve essere esplicitamente considerata nella quantificazione dell'aumento
Sent. Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024
Il giudice dell'esecuzione ... deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione
Regola tecnica sul 'scorporo' delle sentenze comprensive di continuazione interna: non è legittimo usare una pena già comprensiva di aumenti come pena-base senza scorporare i reati riuniti
Massime di principio
- Il giudice che ridetermina la pena per reato continuato deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la motivazione deve permettere il controllo effettivo del percorso logico-giuridico
- Il livello di dettaglio della motivazione è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti esigui richiedono motivazione meno articolata, aumenti significativi richiedono motivazione puntuale
- Non è permesso prendere come pena-base una decisione già comprensiva di aumenti per continuazione senza scorporare i reati già riuniti; occorre individuare il reato più grave e applicare aumenti autonomi ai satellite
- Se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di cui all'art. 81 cod. pen. deve tenere conto (e la motivazione deve darne atto) della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.
- Il giudice deve evitare soluzioni che portino a un surrettizio cumulo di pene e deve assicurare il rispetto dei limiti di proporzione tra le pene previsti dalla legge
- Se il provvedimento di quantificazione degli aumenti risulta generico o contraddittorio, la Corte di legittimità annulla con rinvio per nuovo esame sostanziale
- Nelle decisioni di merito va sempre indicato quali criteri di cui all'art. 133 c.p. sono stati considerati e come essi hanno inciso sul concreto aumento di pena
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →