Sentenza n. 528/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 111/2024) pubblicata in data 18/07/2024 notificata il 24/07/2024 passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del contratto collettivo del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti e degli interessi legali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio la ricorrente ha inizialmente riferito l'avvenuto pagamento della somma capitale, lamentando il mancato pagamento degli interessi legali, e ha poi formulato conclusioni non univoche in relazione all'integralità dell'adempimento. Il Collegio, dopo avere richiesto chiarimenti e documentazione, ha attribuito prevalenza all'ultima istanza depositata, nella quale la ricorrente ha dato atto che la sentenza era stata eseguita, senza ulteriori precisazioni o riserve.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza civile azionata. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'ultima istanza della ricorrente come attestazione dell'integrale pagamento, nonostante le precedenti dichiarazioni relative al solo versamento del capitale e al mancato pagamento degli interessi. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale: in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudizio è stato definito per intervenuta esecuzione del titolo nel corso del processo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e l'avvio di azioni esecutive nei suoi confronti; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
art. 7 del contratto collettivo del 31 agosto 1999
È la disposizione contrattuale in base alla quale la sentenza civile aveva riconosciuto alla docente la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, quando dalle conclusioni complessivamente interpretate del ricorrente emerga l'assenza di ulteriori pretese sul titolo azionato.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
- Quando il pagamento del dovuto interviene solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, se il ricorso sarebbe stato fondato in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- In presenza di conclusioni processuali successive e non perfettamente coerenti, il giudice può attribuire prevalenza all'ultima dichiarazione della parte, valutandola alla luce del complessivo svolgimento del giudizio e dell'eventuale documentazione acquisita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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