Cassazione Civile, Ordinanza n. 06951/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta originariamente da una lavoratrice, poi proseguita dagli eredi, per ottenere dall'ente previdenziale la regolarizzazione della propria posizione contributiva per gli anni 1983-1988, assumendo di avere svolto in fatto attività lavorativa alle dipendenze di un ente locale. Il giudice di merito ha escluso la subordinazione e ha ritenuto che le somme percepite avessero natura assistenziale; ha inoltre affermato che, in caso di omesso versamento di contributi, l'assicurato non ha azione per ottenere dall'INPS la condanna alla regolarizzazione della posizione, potendo al più esperire la rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 o l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. I ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per vizi della riassunzione e violazione di norme processuali, con asserito pregiudizio del diritto di difesa; 2) violazione del giudicato e delle norme sul chiesto e pronunciato, per avere il giudizio di riassunzione travisato la domanda originaria e spostato l'oggetto sul rapporto di lavoro; 3) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancato esame di una asserita concorde domanda e delle prove offerte, nonché del riconoscimento del diritto da parte dell'INPS; 4) violazione del diritto al giusto processo e omessa decisione nel merito, per non avere la Corte valutato correttamente le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sul principio per cui non esiste un'azione dell'assicurato per ottenere la condanna dell'INPS alla regolarizzazione della posizione contributiva in caso di omissione contributiva del datore di lavoro. Ha inoltre rilevato la mescolanza e sovrapposizione dei motivi, la mancata specifica localizzazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati, e l'inammissibilità delle doglianze dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 353 c.p.c.
invocato per censurare la riassunzione e la nullità del procedimento; la Corte non ha accolto la doglianza perché non incidente sulla ratio decisiva
artt. 168 e 168-bis c.p.c.
richiamati come parametri dei vizi processuali dedotti, ma le censure sono state giudicate inammissibili
artt. 112 e 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione dell'art. 115 sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio
art. 156 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; non decisivo nel giudizio di legittimità
art. 324 c.p.c.
richiamato per dedurre la violazione del giudicato formale; la censura è stata respinta perché non coglie la ratio della decisione
art. 360 c.p.c.
la Corte richiama la necessità di ricondurre le censure ai corretti vizi di legittimità e censura la sovrapposizione di motivi eterogenei
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda deve essere assolto a pena di improcedibilità/inammissibilità nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per affermare l'obbligo di specifica indicazione degli atti e documenti necessari al reperimento
art. 13 della legge n. 1338 del 1962
indicato come rimedio esperibile dal lavoratore per la costituzione della rendita vitalizia in caso di omissione contributiva
art. 2116 c.c.
indicato come rimedio risarcitorio residuo a favore dell'assicurato in caso di omissione contributiva
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti per il giusto processo, ma non ritenuto violato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'assicurato non può agire contro l'INPS per ottenerne la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva: l'obbligazione contributiva grava sul datore di lavoro, mentre l'ente previdenziale è solo il destinatario del pagamento.
- Se il datore di lavoro non versa i contributi, i rimedi dell'assicurato sono, nei limiti di legge, la richiesta di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., non una domanda di condanna dell'INPS alla regolarizzazione.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee, nonché la formulazione di doglianze non chiaramente riconducibili a uno specifico vizio di legittimità.
- La deduzione del vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente contestare la diversa valutazione delle prove offerte.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Per censurare correttamente la decisione in cassazione, gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere specificamente indicati e localizzati, secondo gli oneri di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
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