Cassazione Penale, Sentenza n. 8409/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tricarico aveva chiesto la revoca parziale della sentenza del 22/07/2015, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che il fatto ascritto al capo 1 (art. 167 d.lgs. 196/2003) era venuto meno per abolitio criminis a seguito del d.lgs. n. 101/2018 e/o doveva essere ritenuto assorbito in altra imputazione (art. 595 c.p.). La vicenda processuale comprendeva precedenti ordinanze di rigetto, annullamenti e rinvii operati dalla Corte di cassazione che avevano evidenziato la necessità di verificare la continuità normativa tra la fattispecie originaria e quella risultante dopo la novella e la possibile sussunzione del fatto in altre fattispecie (es. art. 612-ter). L'ordinanza impugnata aveva dichiarato non luogo a procedere in ragione della precedente declaratoria di estinzione dei reati (art. 445 c.p.p.). Tricarico ha impugnato l'ordinanza per violazione delle norme sul rito (artt. 666 e 673 c.p.p.), lamentando che il Tribunale aveva deciso de plano senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza consentire alla difesa di discutere la concorrenza tra la revoca della condanna e la declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale, quale giudice del rinvio, ha proceduto de plano in violazione degli artt. 666 e 673 c.p.p., che impongono la trattazione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (e vietano la procedura de plano nella fase del giudizio di rinvio). Non è stata pronunciata una decisione sul merito (sul punto se vi sia abolitio criminis, continuità normativa o sussunzione in altra fattispecie): il procedimento è stato rimesso al giudice di rinvio perché celebri il contraddittorio e decida conformemente.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (revoca parziale della sentenza)
Norma invocata dalla difesa per chiedere la revoca parziale della sentenza resa nel 2015; la Corte non ha deciso sul merito della revoca ma ha rimandato il giudizio al Tribunale perché proceda correttamente.
art. 167 d.lgs. n. 196/2003
Fattispecie originariamente ascritta al ricorrente; la questione era se la novella (d.lgs. n. 101/2018) avesse determinato abolitio criminis o continuità normativa con la nuova formulazione.
d.lgs. n. 101/2018 (modifica a art. 167 d.lgs. 196/2003, introduzione di art. 167-bis)
Ragione della possibile abolitio criminis o modifica normativa; la Corte di cassazione aveva già richiamato la necessità di verificare la continuità normativa tra l'originaria fattispecie e la novella.
art. 595 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie assorbente rispetto al fatto ascritto al capo 1; il giudice del rinvio era chiamato a verificare la sussumibilità concreta.
art. 612-ter cod. pen.
Indicata dalla Corte di cassazione come altra possibile fattispecie in relazione alla sussumibilità del fatto (atti persecutori); il giudice del rinvio doveva verificare tale profilo.
art. 666 cod. proc. pen. (commi 2, 3, 4)
La Corte ha richiamato l'obbligo di trattare in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti e ha censurato la procedura de plano del Tribunale nel giudizio di rinvio, ritenendola illegittima.
art. 673 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle garanzie procedurali dovute alle parti nel giudizio di rinvio; la mancata trattazione in camera di consiglio ha violato la disciplina prevista.
art. 445 cod. proc. pen. (declaratoria di estinzione del reato)
Il Tribunale aveva richiamato un'ordinanza di estinzione del reato come motivo per non procedere; la Cassazione però ha ritenuto prevalente la censura procedurale e ha rimesso la valutazione al giudice del rinvio, senza decidere in via definitiva sull'effetto preclusivo dell'estinzione rispetto alla revoca.
Massime di principio
- In fase di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il giudice deve trattare la questione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; non è consentita la decisione de plano quando la procedura non lo prevede (richiamo agli artt. 666 e 673 c.p.p.).
- La declaratoria di estinzione del reato (art. 445 c.p.p.) non impedisce automaticamente che la difesa conservi interesse a chiedere la revoca della sentenza per effetti diversi dall'estinzione (es. effetti sulla certella giudiziaria, sospensioni future): il giudice deve esaminare compiutamente tali profili e la loro eventuale concorrenza.
- Quando una fattispecie penale è stata modificata da successiva normativa (possibile abolitio criminis o riformulazione), il giudice deve verificare in concreto la continuità normativa tra la fattispecie originaria e quella risultante dalla novella, motivando adeguatamente la decisione in relazione al fatto concreto.
- Se la Corte di cassazione rinvia per accertamenti specifici (es. continuità normativa o sussunzione in altra fattispecie), il giudice del rinvio è obbligato a verificare quei punti e a darne motivazione; l'omessa verifica costituisce motivo di annullamento.
- Nelle ipotesi in cui il fatto possa essere ricondotto anche ad altre fattispecie (es. art. 612-ter), il giudice deve valutare la sussumibilità concreta e non limitarsi a considerazioni di ordine generale sulla continuità normativa.
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