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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8409/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tricarico aveva chiesto la revoca parziale della sentenza del 22/07/2015, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che il fatto ascritto al capo 1 (art. 167 d.lgs. 196/2003) era venuto meno per abolitio criminis a seguito del d.lgs. n. 101/2018 e/o doveva essere ritenuto assorbito in altra imputazione (art. 595 c.p.). La vicenda processuale comprendeva precedenti ordinanze di rigetto, annullamenti e rinvii operati dalla Corte di cassazione che avevano evidenziato la necessità di verificare la continuità normativa tra la fattispecie originaria e quella risultante dopo la novella e la possibile sussunzione del fatto in altre fattispecie (es. art. 612-ter). L'ordinanza impugnata aveva dichiarato non luogo a procedere in ragione della precedente declaratoria di estinzione dei reati (art. 445 c.p.p.). Tricarico ha impugnato l'ordinanza per violazione delle norme sul rito (artt. 666 e 673 c.p.p.), lamentando che il Tribunale aveva deciso de plano senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza consentire alla difesa di discutere la concorrenza tra la revoca della condanna e la declaratoria di estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale, quale giudice del rinvio, ha proceduto de plano in violazione degli artt. 666 e 673 c.p.p., che impongono la trattazione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (e vietano la procedura de plano nella fase del giudizio di rinvio). Non è stata pronunciata una decisione sul merito (sul punto se vi sia abolitio criminis, continuità normativa o sussunzione in altra fattispecie): il procedimento è stato rimesso al giudice di rinvio perché celebri il contraddittorio e decida conformemente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen. (revoca parziale della sentenza)

    Norma invocata dalla difesa per chiedere la revoca parziale della sentenza resa nel 2015; la Corte non ha deciso sul merito della revoca ma ha rimandato il giudizio al Tribunale perché proceda correttamente.

  • art. 167 d.lgs. n. 196/2003

    Fattispecie originariamente ascritta al ricorrente; la questione era se la novella (d.lgs. n. 101/2018) avesse determinato abolitio criminis o continuità normativa con la nuova formulazione.

  • d.lgs. n. 101/2018 (modifica a art. 167 d.lgs. 196/2003, introduzione di art. 167-bis)

    Ragione della possibile abolitio criminis o modifica normativa; la Corte di cassazione aveva già richiamato la necessità di verificare la continuità normativa tra l'originaria fattispecie e la novella.

  • art. 595 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie assorbente rispetto al fatto ascritto al capo 1; il giudice del rinvio era chiamato a verificare la sussumibilità concreta.

  • art. 612-ter cod. pen.

    Indicata dalla Corte di cassazione come altra possibile fattispecie in relazione alla sussumibilità del fatto (atti persecutori); il giudice del rinvio doveva verificare tale profilo.

  • art. 666 cod. proc. pen. (commi 2, 3, 4)

    La Corte ha richiamato l'obbligo di trattare in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti e ha censurato la procedura de plano del Tribunale nel giudizio di rinvio, ritenendola illegittima.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle garanzie procedurali dovute alle parti nel giudizio di rinvio; la mancata trattazione in camera di consiglio ha violato la disciplina prevista.

  • art. 445 cod. proc. pen. (declaratoria di estinzione del reato)

    Il Tribunale aveva richiamato un'ordinanza di estinzione del reato come motivo per non procedere; la Cassazione però ha ritenuto prevalente la censura procedurale e ha rimesso la valutazione al giudice del rinvio, senza decidere in via definitiva sull'effetto preclusivo dell'estinzione rispetto alla revoca.

Massime di principio

  • In fase di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il giudice deve trattare la questione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; non è consentita la decisione de plano quando la procedura non lo prevede (richiamo agli artt. 666 e 673 c.p.p.).
  • La declaratoria di estinzione del reato (art. 445 c.p.p.) non impedisce automaticamente che la difesa conservi interesse a chiedere la revoca della sentenza per effetti diversi dall'estinzione (es. effetti sulla certella giudiziaria, sospensioni future): il giudice deve esaminare compiutamente tali profili e la loro eventuale concorrenza.
  • Quando una fattispecie penale è stata modificata da successiva normativa (possibile abolitio criminis o riformulazione), il giudice deve verificare in concreto la continuità normativa tra la fattispecie originaria e quella risultante dalla novella, motivando adeguatamente la decisione in relazione al fatto concreto.
  • Se la Corte di cassazione rinvia per accertamenti specifici (es. continuità normativa o sussunzione in altra fattispecie), il giudice del rinvio è obbligato a verificare quei punti e a darne motivazione; l'omessa verifica costituisce motivo di annullamento.
  • Nelle ipotesi in cui il fatto possa essere ricondotto anche ad altre fattispecie (es. art. 612-ter), il giudice deve valutare la sussumibilità concreta e non limitarsi a considerazioni di ordine generale sulla continuità normativa.

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