Cassazione Civile, Ordinanza n. 06887/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione proposta da un utente del servizio di igiene ambientale per ottenere la ripetizione dell'IVA addebitata sulla tariffa di igiene ambientale (sia TIA1 ex art. 49 d.lgs. 22/1997 sia TIA2 ex art. 238 d.lgs. 152/2006). Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda ritenendo entrambe le tariffe di natura tributaria e quindi non assoggettabili a IVA; il Tribunale aveva confermato, ritenendo che la tariffa avesse natura tributaria, che non fosse un corrispettivo e che mancasse una base normativa specifica per l'imposizione dell'IVA, oltre a escludere che le entrate potessero essere considerate costo connesso al servizio. La società affidataria del servizio proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina IVA e della tariffa rifiuti, sostenendo che la prestazione di raccolta e smaltimento rientrasse tra le operazioni imponibili e che esistesse una previsione specifica di imponibilità; (2) violazione delle norme sulla TIA2 e del d.l. 78/2010, sostenendo che la TIA2 avesse natura non tributaria e che ciò valesse anche per la TIA1; (3) violazione delle norme sulla tariffa rifiuti e sull'IVA, censurando l'affermazione dell'assenza di sinallagma e sostenendo che ai fini IVA rilevi il collegamento economico tra prestazione e controprestazione, non il contratto in senso civilistico; (4) nullità per omessa pronuncia e, in subordine, violazione dell'art. 13 della direttiva IVA, deducendo che l'esenzione soggettiva per enti pubblici in veste di pubblica autorità non fosse applicabile a una società per azioni di diritto privato e che l'eventuale esenzione avrebbe distorto la concorrenza. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per intervenuta transazione e il controricorrente ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per intervenuta transazione e dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese di legittimità in ragione della definizione stragiudiziale e conciliativa della controversia. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo tale previsione applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche alla rinuncia rituale con estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 22/1997
richiamato come base normativa della tariffa di igiene ambientale oggetto di contestazione circa l'assoggettamento a IVA.
art. 238 d.lgs. 152/2006
richiamato come base normativa della seconda tariffa di gestione rifiuti; nel ricorso si discute se essa abbia natura non tributaria e sia soggetta a IVA.
d.P.R. 633/1972
artt. 1, 3, 4 commi II, III e V lett. b; Tabella A, parte terza, n. 127-sexiesdecies; art. 24
invocato per definire il presupposto soggettivo e oggettivo dell'IVA e per sostenere l'imponibilità delle prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
d.l. 557/1993, conv. in l. 133/1994
indicato come fonte introduttiva della voce 127-sexiesdecies nella Tabella A del d.P.R. 633/1972.
d.m. 24 ottobre 2000, n. 370
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di emissione di bollette sostitutive delle fatture al termine della prestazione del servizio.
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010
richiamato per affermare espressamente la natura non tributaria della TIA2.
art. 13, par. 1, direttiva 2006/112/CE
invocato per sostenere che l'esenzione soggettiva per attività esercitate da pubbliche autorità non si applichi a una società per azioni di diritto privato affidataria del servizio.
art. 112 c.p.c.
richiamato sotto il profilo dell'omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'esenzione IVA soggettiva.
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
d.P.R. 115/2002
richiamato dalla Corte per escludere l'ulteriore contributo unificato in caso di rinuncia rituale al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità, con conseguente assorbimento delle censure proposte.
- In caso di definizione stragiudiziale e conciliativa della controversia, la Corte può compensare le spese di lite, valorizzando la ragione della rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si estende in via interpretativa al diverso caso della rinuncia al ricorso con estinzione del processo.
- Quando una parte invoca l'assoggettamento a IVA di una tariffa o corrispettivo per il servizio rifiuti, il thema decidendum può investire sia la natura tributaria o corrispettiva del prelievo sia la rilevanza del collegamento economico tra servizio e controprestazione ai fini IVA; nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha deciso nel merito per effetto della rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →