Sentenza del 12/04/2017 n. 9499 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Contenuto - Indicazione della norma in tesi violata - Omissione - Illegittimità dell'atto - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2005, con recupero a tassazione di maggior imponibile IVA e IRAP per vendite non fatturate e cessioni di beni omaggio non assoggettate a IVA. Tra i dodici motivi di ricorso ha contestato, in particolare, la carenza di motivazione dell'avviso per la mancata indicazione della norma asseritamente violata, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l'assenza dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, l'insufficienza delle presunzioni utilizzate e l'omessa motivazione sulle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la conoscenza del processo verbale di constatazione da parte della contribuente, ha confermato che l'accertamento analitico può prescindere da una contabilità formalmente irregolare e ha escluso che la mancata indicazione della specifica norma violata determini, di per sé, la nullità dell'avviso, quando l'atto espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per consentire la difesa. Le ulteriori censure sono state ritenute infondate o inammissibili. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
L'accertamento può essere fondato su elementi documentali e presuntivi anche quando la contabilità del contribuente sia formalmente regolare, purché la ricostruzione dell'Ufficio sia adeguatamente motivata e supportata.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha distinto tra violazione o falsa applicazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione, dichiarando inammissibili le censure formulate con il motivo di ricorso non appropriato o prive della necessaria autosufficienza.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una specifica domanda o eccezione deve essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Massime di principio
- La mancata indicazione nell'avviso della specifica norma fiscale violata non comporta automaticamente la nullità dell'atto: è sufficiente che siano chiaramente indicati i fatti contestati e le ragioni giuridiche, così da consentire al contribuente una difesa effettiva.
- L'avviso di accertamento deve essere valutato nel suo complesso: eventuali carenze formali non sono decisive se il contribuente conosce gli elementi posti a fondamento della pretesa e può contestarli concretamente.
- Il processo verbale di constatazione non deve necessariamente essere nuovamente allegato all'avviso se risulta già portato a conoscenza del contribuente.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove: il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito, salvo specifici e documentati vizi riconducibili ai motivi ammessi.
- Le censure devono essere formulate con il corretto motivo di ricorso e devono riportare gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
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