Cassazione Penale, Sentenza n. 30216/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, nell'ambito di indagini per reati connessi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina). Il ricorrente censura la motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: sostiene che le intercettazioni e gli elementi probatori non dimostrerebbero attività di spaccio sistematica né quantitativi idonei a configurare il ruolo di fornitore; contesta l'estensione della responsabilità a fatti non imputati; rileva l'assenza di riscontri lessicali sulle quantità e l'omessa valutazione della sua incensuratezza e del decorso temporale che avrebbe ridotto il rischio di reiterazione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La decisione impugnata è stata confermata: il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione. La Corte ha ritenuto la motivazione ancorata a dati concreti (più cessioni nel periodo, intercettazioni indicative di attività quotidiana, fornitura a soggetto indagato per numerose cessioni, incontri presso domicilio o luogo di lavoro) e non manifestamente illogica o apparente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ordinati gli adempimenti di cancelleria previsti
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina il giudice dell'appello cautelare; richiamato per inquadrare la competenza del Tribunale di Taranto quale giudice dell'appello avverso provvedimenti cautelari
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alle fattispecie di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, cui si riferiscono i reati contestati all'indagato
art. 81 cod. pen.
Riferimento normativo relativo alla continuazione tra reati; evocato nella contestazione originaria per collegare singoli episodi in un contesto di attività continuativa
art. 292 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità; richiamata dalla difesa nell'eccezione di nullità dell'ordinanza del GIP, valutata dal Tribunale nel merito cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione e alla comunicazione degli esiti del provvedimento
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione in materia cautelare è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto, salvo che la motivazione risulti apodittica, tautologica o manifestamente illogica
- Intercettazioni e ripetute cessioni, anche se riferite a quantità non sempre precisate, possono costituire base indiziaria sufficiente a sostenere la sussistenza di un'attività di spaccio seriale quando emergano frequenza, modalità professionali e collegamenti con altri soggetti dediti al traffico
- La fornitura di stupefacente a soggetti che risultano a loro volta dediti a numerose cessioni può essere valutata come indizio di un ruolo di rifornitore e inserimento in un contesto di traffico più ampio
- Il rischio di inquinamento probatorio può essere desunto anche da elementi relativi alla conoscenza diretta degli acquirenti e ai rapporti fiduciari con essi, nonché alla possibilità di contatti presso domicili o luoghi di lavoro
- L'assenza di dati quantitativi precisi o la brevità del periodo di osservazione non determinano automaticamente l'inefficacia delle esigenze cautelari; è necessario dimostrare che la valutazione del giudice sia manifestamente carente o illogica
- Nelle impugnazioni cautelari è efficace, per il ricorrente, concentrarsi su profili di manifesta illogicità o apoditticità della motivazione indicandone punti concreti e argomentati, poiché la mera proposta di una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente
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