Cassazione Civile, Ordinanza n. 12646/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia originava da un ricorso possessorio proposto per ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che gravava sul marciapiede antistante il locale del resistente. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo intervenuta una transazione tra le parti e compensando le spese. La società e i suoi rappresentanti avevano appellato tale decisione, deducendo, in sintesi, che la scrittura valorizzata dal primo giudice non avesse natura transattiva, che comunque non fosse stata adempiuta e che la regolazione delle spese fosse erronea. La Corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., sul rilievo che i motivi non si confrontassero adeguatamente con la motivazione di primo grado. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere il giudice di appello applicato un criterio eccessivamente rigoroso di specificità dei motivi, reputando inammissibile un gravame che invece conteneva una critica alla ricostruzione in fatto e in diritto del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'appellante contesti la ricostruzione in fatto e/o in diritto del primo giudice mediante censure idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza. Il primo motivo assorbiva gli altri due, relativi alla qualificazione transattiva della scrittura e alla pretesa inadempienza della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma è necessaria una critica specifica e correlata alla motivazione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione denunciata attiene all'erronea applicazione della norma processuale sull'appello da parte della corte territoriale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi è rispettata quando l'appellante propone una critica idonea a incidere sul fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, anche senza riprodurre in modo formalistico tutte le argomentazioni del primo giudice.
- L'appello non è inammissibile solo perché ripropone questioni già trattate in primo grado, purché le ragioni di fatto e di diritto siano formulate in modo da rendere percepibile la censura alle statuizioni del giudice di prime cure.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., non è necessario che l'atto di appello contenga un progetto alternativo di sentenza; è sufficiente una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze.
- La declaratoria di inammissibilità del gravame è erronea se il giudice d'appello pretende un livello di specificità superiore a quello richiesto dalla funzione di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
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