Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21773/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

La controversia origina da un'azione risarcitoria promossa per il taglio di legname in un fondo che l'attore assumeva di propria proprietà, quale erede dei proprietari originari e donatario in forza di una scrittura prodotta in giudizio. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda, ritenendo provata la proprietà del fondo e liquidando il risarcimento e le spese. In appello, invece, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la querela di falso proposta dagli appellanti perché riferita a una scrittura privata non qualificabile come atto di donazione, e ha soprattutto escluso che la documentazione prodotta dimostrasse la titolarità del diritto leso in capo all'attore, rilevando che essa provava solo la sua qualità di erede e non anche quella dei danti causa come proprietari del fondo. Ha quindi riformato la condanna di merito e compensato le spese del secondo grado. Con il ricorso per cassazione i soccombenti in appello deducono: 1) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., perché il giudice di appello, avendo riformato integralmente la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto provvedere d'ufficio alla nuova regolazione anche delle spese del primo grado, non limitandosi alle spese dell'appello; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 88 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese del secondo grado sarebbe stata ingiustificata in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni e che la controparte avrebbe tenuto un comportamento processuale scorretto, con formazione e uso di documenti ritenuti falsi o inattendibili. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, affermando che, quando il giudice di appello riforma la decisione impugnata, deve regolare d'ufficio le spese dell'intero giudizio in base all'esito complessivo della lite; poiché l'appello dei ricorrenti è risultato accolto, le spese di primo e secondo grado vengono poste a carico della controparte, con liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. È esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito sul regolamento delle spese: ha condannato la parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese del primo grado, del secondo grado e del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta in memoria. La ratio è che, essendo stata riformata la decisione di merito, il giudice di appello avrebbe dovuto rideterminare le spese dell'intero processo secondo il criterio unitario della soccombenza complessiva, senza limitarsi al solo secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    il principio della soccombenza impone la regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite; in appello, se la sentenza è riformata, la ripartizione delle spese va rivista d'ufficio sull'intero giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è possibile solo nei casi previsti; nel giudizio di appello il relativo criterio va applicato tenendo conto dell'esito unitario del processo e della reciproca soccombenza, non dei singoli segmenti processuali

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'asserita scorrettezza processuale della controparte; la Corte non fonda la decisione su tale norma

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel motivo di ricorso per denunciare l'omessa pronuncia sulla regolazione delle spese di primo grado

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, ravvisando la particolarità delle questioni e l'alternanza degli esiti nei gradi di merito

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite, valutando la soccombenza in modo unitario e globale sull'intero processo.
  • La domanda dell'appellante di condanna alle spese della controparte implica anche la richiesta di regolazione delle spese del primo grado; non è corretto limitare la decisione alle sole spese del grado di appello se l'esito complessivo della lite è mutato.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, la soccombenza va apprezzata ex post sull'intero giudizio e non per singoli segmenti autonomi, quando la decisione di merito è stata riformata.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti specifici e non può essere disposta quando la vicenda presenta profili controvertibili e l'esito delle fasi di merito è stato alterno.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.