Cassazione Civile, Sentenza n. 7649/2020 del 02/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva acquistato nel 2008 un complesso immobiliare e aveva impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Ufficio aveva attribuito ai beni un valore maggiore. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR della Campania, con sentenza depositata il 9 gennaio 2014, aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione la società ha proposto due motivi, connessi, deducendo la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva fondato la decisione su atti di compravendita di immobili similari prodotti dall’Ufficio soltanto in appello. L’Agenzia aveva sostenuto che l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consentisse la libera produzione di documenti in grado di appello, anche se già esistenti nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l’avviso non rendesse noti gli elementi concreti posti a fondamento della diversa stima e che l’Ufficio avesse integrato la motivazione soltanto in appello, producendo atti di compravendita di immobili similari. La produzione documentale ammessa dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non consentiva di rimediare alla violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso previsto dall’art. 52 del d.P.R. n. 131/1986: gli elementi tardivamente prodotti non potevano essere utilizzati per fondare la decisione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società. Ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
Orbene una volta riconosciuto che l’Ufficio – come attestato dai giudici di prime cure – in sede di emissione dell’avviso di rettifica in questione era venuto meno all’obbligo imposto dal cit. art. 52, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l’allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perchè non richiamati e allegati all’avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado.
L’avviso di rettifica deve indicare gli elementi concreti e le ragioni poste a fondamento della stima; la motivazione non può essere integrata per la prima volta in appello mediante la produzione di atti che non erano stati richiamati o allegati all’avviso.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Ritiene la Corte, peraltro, che il richiamo normativo operato non riguardi la fattispecie in esame laddove, a monte, balza all’evidenza la violazione delle disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, (commi 2 e 2 bis), secondo cui l’avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, “….deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.
La facoltà di produrre documenti in appello prevista dalla disciplina processuale tributaria non permette di superare la violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso né di utilizzare documenti tardivi per integrare la motivazione dell’atto impugnato.
art. 51 d.P.R. n. 131/1986
Orbene una volta riconosciuto che l’Ufficio – come attestato dai giudici di prime cure – in sede di emissione dell’avviso di rettifica in questione era venuto meno all’obbligo imposto dal cit. art. 52, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l’allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perchè non richiamati e allegati all’avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado.
La Corte non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 51; il principio applicato riguarda l’obbligo di motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 52 e l’inutilizzabilità, a fondamento della decisione, degli elementi introdotti tardivamente.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la possibilità di produrre documenti per la prima volta in appello non consente all’Ufficio di sanare l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento o rettifica.
- Gli elementi utilizzati per giustificare la rettifica del valore devono essere resi conoscibili al contribuente nell’avviso; se la motivazione rinvia a un atto non conosciuto né ricevuto, tale atto deve essere allegato, salvo che l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale.
- Non possono fondare la decisione gli elementi di stima prodotti soltanto in appello, quando non siano stati richiamati o allegati all’avviso e non siano stati esposti neppure nelle difese di primo grado.
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