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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7648/2020 del 02/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina da un’ingiunzione di pagamento dell’INVIM dovuta dalla società venditrice per la cessione di un immobile. La società acquirente aveva contestato l’ingiunzione sostenendo che l’Ufficio potesse agire sull’immobile acquistato soltanto dopo avere tentato senza successo l’esecuzione nei confronti della venditrice, unico soggetto passivo dell’imposta. La CTP di Ivrea aveva accolto l’opposizione; la CTR del Piemonte aveva riformato tale decisione, confermando l’ingiunzione; la Commissione tributaria centrale, con sentenza del 4 giugno 2013, aveva accolto il ricorso dell’acquirente, ritenendo che l’INVIM gravasse sull’alienante. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 28 del d.P.R. n. 643 del 1972 e degli artt. 2772 e 2780 c.c., per avere la Commissione tributaria centrale dichiarato illegittima l’ingiunzione rivolta direttamente all’acquirente senza la preventiva escussione della venditrice. Il socio della società acquirente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ribadito che, pur essendo il cedente a titolo oneroso il soggetto passivo dell’INVIM, il credito d’imposta è assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto della compravendita; l’acquirente può quindi essere chiamato a pagare per evitare l’esecuzione sull’immobile, senza che l’Ufficio debba prima escutere il venditore. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito respingendo l’originario ricorso del contribuente. Ha condannato il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. n. 643/1972

    pur costituendo dato pacifico quello per cui in caso di compravendita di immobile il solo cedente a titolo oneroso è da considerare soggetto passivo INVIM

    Il soggetto passivo dell’INVIM resta il cedente a titolo oneroso, anche se il credito d’imposta può essere fatto valere sull’immobile acquistato.

  • art. 28 d.P.R. n. 643/1972

    ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28, il credito INVIM è assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto della compravendita e, quindi, l’Erario può richiedere il pagamento del credito all’acquirente dell’immobile che è tenuto al pagamento ove voglia evitare l’esecuzione sull’immobile e senza necessità per l’Ufficio di escutere preventivamente il venditore quale soggetto passivo dell’imposta.

    Il privilegio speciale che assiste il credito INVIM consente all’Erario di richiedere il pagamento all’acquirente dell’immobile, il quale può pagare per evitare l’esecuzione sul bene, senza previa escussione del venditore.

  • art. 2772 c.c.

    ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28, il credito INVIM è assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto della compravendita e, quindi, l’Erario può richiedere il pagamento del credito all’acquirente dell’immobile che è tenuto al pagamento ove voglia evitare l’esecuzione sull’immobile e senza necessità per l’Ufficio di escutere preventivamente il venditore quale soggetto passivo dell’imposta.

    La disciplina del privilegio immobiliare consente di far valere il credito sul bene oggetto della compravendita; nella decisione, ciò giustifica la richiesta di pagamento rivolta all’acquirente senza preventiva escussione del venditore.

  • art. 2780 c.c.

    ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28, il credito INVIM è assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto della compravendita e, quindi, l’Erario può richiedere il pagamento del credito all’acquirente dell’immobile che è tenuto al pagamento ove voglia evitare l’esecuzione sull’immobile e senza necessità per l’Ufficio di escutere preventivamente il venditore quale soggetto passivo dell’imposta.

    La disposizione è richiamata quale disciplina del privilegio immobiliare e, nella controversia, supporta la possibilità di soddisfare il credito sul bene senza una preventiva escussione del venditore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 653 dedl 1972, artt. 4 e 28, e degli artt. 2772 e 2780 c.c. per avere la CTC erroneamente affermato l’illegittimità dell’ingiunzione opposta.

    La norma individua il vizio di legittimità denunciato dall’Agenzia: violazione o falsa applicazione delle disposizioni sostanziali sull’INVIM e sul privilegio immobiliare.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell’INVIM, il cedente a titolo oneroso è il soggetto passivo dell’imposta, ma il credito è assistito da privilegio speciale sull’immobile trasferito.
  • In presenza del privilegio speciale sul bene trasferito, l’Erario può richiedere il pagamento del credito all’acquirente, che può pagare per evitare l’esecuzione sull’immobile; non è necessario escutere preventivamente il venditore, pur essendo quest’ultimo il soggetto passivo dell’imposta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi

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